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Provvedimento del 4 maggio 2017 [6608527]

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[doc. web n. 6608527]

Provvedimento del 4 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 4 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 27 marzo 2017 da XX nei confronti di Mediaset Premium S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), a seguito di una telefonata promozionale ricevuta sulla propria utenza mobile, ha chiesto alla resistente:

- di avere conferma dell´esistenza o meno dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l´origine di detti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2 del Codice;

- di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di:

- avere ricevuto, in data 15 febbraio 2017, sulla propria utenza di telefonia mobile una chiamata promozionale da parte di Mediaset Premium e di avere appreso, nel corso della telefonata, che i suoi dati personali sarebbero a disposizione di Mediaset e di altre due aziende: C4B e Webbdone srl;

- non aver mai fornito il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di marketing a tali società, né di avere mai ricevuto dalle stesse l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

- avere inviato, in data 16 febbraio 2017, un´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice alle aziende sopra indicate, ricevendo risposta da Webbdone e da C4B, la quale ultima, in particolare, ha comunicato di avere ceduto i dati a Mediaset Premium per effettuare proprie campagne pubblicitarie; nessun riscontro è invece pervenuto da Mediaset, nonostante in data 5 marzo 2017 abbia inviato una nuova istanza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la comunicazione del 15 aprile 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato:

- che il ricorrente è stato contattato per conto di Mediaset dalla società C2N (società di call center appaltatrice) ed il suo numero è stato fornito dalla società C4B, che ha inviato un documento, allegato agli atti, su carta intestata Webbdone, attestante il relativo consenso rilasciato dal ricorrente;

- di avere eliminato dalla propria attività promozionale il nominativo del ricorrente, il cui "numero telefonico è stato inserito nel sistema con la dicitura ‘negative teleselling´ ";

-  che, in relazione all´informativa, la procedura in uso a tutti i call center, prevede che la stessa sia fornita dall´operatore nel corso della telefonata, anche rinviando all´informativa completa presente sul sito;

VISTA la nota del 20 aprile 2017 con la quale il ricorrente nel dichiararsi "solo parzialmente soddisfatto" del riscontro ricevuto, ha contestato, in particolare:

-  di non avere avuto risposta alle sue richieste volte a ottenere la conferma dei dati personali detenuti dalla resistente, nonché ad esercitare gli altri diritti previsti dall´art. 7, comma 2, lett. b), c), d) del Codice;

-  di avere avuto solo un riscontro parziale alla richiesta di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, non avendo ricevuto dalla resistente né gli estremi identificativi dell´azienda C2N, né chiarimenti in ordine al ruolo (responsabile o autonomo titolare del trattamento) svolto da quest´ultima;

-  il contenuto del documento della Webbdone allegato dalla resistente, peraltro, "non firmato, non datato, con destinatario non espresso", e ha, inoltre, ricostruito i passaggi tra diverse società, attraverso i quali i suoi dati personali sarebbero stati infine acquisiti da Mediaset;

VISTA, altresì, la nota del 27 aprile 2017 con la quale la resistente, ad integrazione della precedente missiva, ha fornito riscontro alle altre istanze avanzate dal ricorrente, precisando anche che la C2N, agisce quale responsabile del trattamento dei dati;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Mediaset Premium S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia