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Provvedimento del 20 aprile 2017 [6553021]

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[doc. web n. 6553021]

Provvedimento del 20 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 204 del 20 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 17 gennaio 2017 da XX nei confronti di XX srl., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai propri dati al fine di ottenere:

- informazioni circa l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere ricevuto presso il proprio indirizzo pec professionale, in data 15 giugno, 11 novembre e 15 dicembre 2016, alcune comunicazioni aventi ad oggetto la promozione di eventi formativi provenienti da un account e-mail presumibilmente riconducibile alla XX srl, pur non avendo mai prestato il proprio consenso al trattamento per finalità di marketing;

- di avere, pertanto avanzato alla resistente istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice in data 16 dicembre 2016 e 13 gennaio 2017, ricevendo, solo in questo ultimo caso, un riscontro parziale e non soddisfacente alle stesse;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 10 marzo 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 17 febbraio 2017 con la quale la società resistente, ad integrazione della precedente risposta già inviata al ricorrente, ha rappresentato:

- di essere un ente formativo accreditato dall´Ordine nazionale dei consulenti del lavoro;

- di aver a suo tempo contattato l´Ordine territoriale di tali professionisti, che, pur non fornendo un elenco di e-mail dei propri iscritti, "ha specificato che essi erano genericamente raggiungibili tramite la pec standard dei consulenti del lavoro (iniziali del nome-cognome@consulentidellavoro.it)";

- di avere, pertanto, applicato tale criterio per l´invio delle mail al ricorrente;

- che la finalità del trattamento è quella di portare a conoscenza degli interessati, i cui dati non vengono comunicati a terzi, eventi formativi da essa organizzati e che, per quanto riguarda la logica e le modalità applicate al trattamento, le stesse, più ampiamente indicate nella nota, sono da considerarsi comunque rispettose della riservatezza degli interessati e della normativa vigente;

VISTE le note del 17 e 20 febbraio 2017 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto delle risposte ricevute, sottolineando, in particolare di non avere mai rilasciato il proprio consenso per l´invio di e-mail promozionali;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

CONSIDERATO che rimane impregiudicata ogni ulteriore valutazione di questa Autorità in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali effettuato dalla resistente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di XX srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia