g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 aprile 2017 [6552839]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6552839]

Provvedimento del 20 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 202 del 20 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 gennaio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Ciccia Messina, nei confronti di Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" (già A.S.L. TO2 - Azienda Sanitaria Locale Torino 2) con il quale il ricorrente, dirigente presso il citato ente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in relazione alle informazioni che lo riguardano utilizzate dalla resistente ai fini di una contestazione disciplinare:

ha chiesto il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

si è opposto all´ulteriore trattamento di tali dati;

ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, in particolare che:

tale contestazione disciplinare, notificata all´interessato con nota del 15 dicembre 2016, è basata sulle opinioni ed i commenti espressi in alcune e-mail inviate dal ricorrente nel novembre 2016 dal proprio account di posta elettronica personale alle caselle di posta elettronica personale ed aziendale di altri iscritti all´organizzazione sindacale di cui egli è rappresentante, nell´ambito di una discussione avente ad oggetto l´accorpamento delle A.S.L. TO1 e TO2;

tali comunicazioni sono state trasmesse ai competenti uffici dell´Azienda sanitaria resistente da una dipendente, destinataria delle stesse, ai fini dell´adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dell´interessato, tenuto conto dei rilievi critici e dei "pesanti riferimenti" espressi dal medesimo nei confronti degli organi di vertice dell´Azienda;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare eccepito l´illiceità del trattamento dei dati personali e sensibili effettuato in violazione dell´art. 11 del Codice nonché degli articoli 1 e 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), consistente nell´indebito utilizzo a fini disciplinari di opinioni personali, aventi altresì rilievo sindacale, in spregio dell´obbligo gravante sul datore di lavoro di garantire la libertà di manifestazione del pensiero dei dipendenti, con particolare riguardo al profilo sindacale che fruirebbe di specifica protezione da parte dell´ordinamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 10 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; b) il verbale dell´audizione del 6 marzo 2017, nonché c) la nota del 14 marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 24 febbraio 2017, nonché le successive memorie del 3 e 13 marzo 2017 con le quali l´A.S.L. "Città di Torino", rappresentata e difesa dall´avv. Patrizia Polliotto, ha sostenuto che:

le modalità di acquisizione delle e-mail del ricorrente sarebbero lecite posto che la resistente avrebbe avuto, nella vicenda in questione, "il solo ruolo di soggetto destinatario della segnalazione" alla quale il carteggio era allegato, non avendo pertanto "avuto parte attiva nel reperimento dei dati";

nessuna attività di controllo o di indagine sarebbe stata quindi effettuata nei confronti del ricorrente, nemmeno nella sua qualità di rappresentante sindacale;

il procedimento disciplinare è stato avviato al fine di accertare la sussistenza delle responsabilità ipotizzate e segnalate dalla citata dipendente, la quale ha ritenuto necessario informare l´ente del contenuto delle citate comunicazioni "in ragione delle potenziali gravi ripercussioni "pubbliche" (…) esorbitanti le stesse prerogative sindacali";

con nota del 15 dicembre 2016 è stata contestata al ricorrente la violazione di alcune norme regolamentari interne per aver egli travalicato, attraverso le affermazioni contenute all´interno delle predette e-mail, "il limite dialettico del confronto tecnico, svolgendo osservazioni personalistiche e facendo uso di toni ed espressioni riprovevoli ed al limite dell´ingiuria";

"il trattamento dei dati personali rilevabili nel carteggio, il cui contenuto è oggetto di contestazione disciplinare (…) rientra nell´ambito dei fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in qualità di datore di lavoro, nell´esercizio dei poteri disciplinari di cui è investito per legge (D.Lgs. n. 165/2001, artt. 55 e seguenti) e non necessita di consenso degli interessati", trattandosi di atto dovuto;

il ricorso sarebbe inammissibile essendo stato rivolto nei confronti della A.S.L. TO2, anziché nei confronti dell´effettivo titolare del trattamento, vale a dire l´Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", costituita già a far data dal 13 dicembre 2016, a seguito dell´accorpamento fra la A.S.L. TO2 e A.S.L. TO1, e quindi precedentemente all´inoltro dell´interpello preventivo e all´instaurazione della presente procedura;

VISTE le memorie del 2, 13 e 31 marzo 2017 con le quali il ricorrente ha ribadito le richieste oggetto di ricorso sottolineando in particolare che:

nell´ordinamento italiano la sussistenza di limiti all´utilizzo di corrispondenza privata e sindacale per finalità disciplinari sarebbe prevista dagli articoli 1 e 8 dello Statuto dei Lavoratori -espressamente richiamate dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (cd. Testo Unico sul Pubblico Impiego)- come anche confermato da alcune pronunce giurisdizionali;

non sarebbe ipotizzabile, come invece sostenuto da controparte, una qualsivoglia lesione dell´immagine aziendale perpetrata attraverso l´invio delle e-mail in questione, essendo le contestate affermazioni contenute in comunicazioni scambiate in un ambito sindacale ristretto i cui contenuti non erano destinati alla divulgazione;

la natura sindacale dei temi trattati, come emerge peraltro dai documenti depositati nel procedimento disciplinare conclusosi con l´irrogazione della sanzione della censura scritta comunicata all´interessato con nota del 14 marzo 2017, "erano ben noti all´ASL fin dall´inizio" cosicché "nel momento in cui (…) ha dato ugualmente corso al trattamento", l´ente "ha violato i canoni della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali"

l´Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", succeduta alla A.S.L. TO2, è attualmente titolare del trattamento dei dati contestati, tenuto conto del fatto che, essendosi costituita nel presente procedimento, avrebbe accettato il contraddittorio sanando qualsivoglia eventuale difetto formale del ricorso;

VISTA la memoria conclusiva del 31 marzo 2017 con la quale la resistente ha sostenuto che:

la citata sanzione disciplinare è stata emessa per la violazione dell´art. 10, comma 4, del citato Codice di comportamento della ASL TO2 per aver il ricorrente posto in essere una condotta tesa "alla manifestazione di personali considerazioni offensive nei confronti della Direzione Aziendale di fronte ad una pluralità di soggetti anche esterni all´azienda";

indipendentemente dalla natura dell´account di posta elettronica utilizzato la condotta posta in essere dal ricorrente "non si può collocare all´interno della sua sfera di azione privata, poiché per mezzo di essa, egli ha posto in essere un comportamento che costituisce violazione di specifici obblighi derivanti dal contratto di lavoro";

la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni contenute in comunicazioni di posta elettronica rivolte nei confronti di soggetti terzi, ovvero altri dipendenti, suscettibili di ledere la reputazione di altri dirigenti o dello stesso datore di lavoro è stata confermata nella sentenza Cass. Civ. n. 3484/2017 (richiamata dallo stesso ricorrente) oltre che nella Cass. Civ. n. 18404/2016;

il trattamento dei dati effettuato nell´esercizio del potere disciplinare da parte dell´ente prescinde dal consenso dell´interessato costituendo un atto dovuto ed è funzionalmente collegato all´esercizio del diritto di difesa nell´eventuale fase di contestazione in giudizio del provvedimento disciplinare che, nel caso in esame, è già stata preannunciata;

PREMESSO, con riguardo alla specifica eccezione sollevata dalla resistente, che l´odierno ricorso risulta ammissibile tenuto conto del fatto che l´attuale titolare del trattamento, ovvero l´Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", è derivata dall´accorpamento delle A.S.L. TO1 e TO2 ed in tale veste ha preso parte al presente procedimento accettandone il contraddittorio

CONSIDERATO, preliminarmente, che le comunicazioni di posta elettronica, sia con riguardo alla loro conformazione esterna che con riferimento alle dichiarazioni, opinioni e manifestazioni ivi contenute, costituiscono dato personale e soggiacciono pertanto all´applicazione della disciplina contenuta nel Codice;

CONSIDERATO che:

l´acquisizione delle comunicazioni di posta elettronica oggetto di esame nel presente procedimento non risulta avvenuta secondo modalità illecite essendo emerso, all´esito dell´istruttoria, che il carteggio che le conteneva è stato trasmesso a corredo di una segnalazione effettuata da altra dipendente, destinataria delle stesse, con il fine di sollecitare una valutazione del datore di lavoro circa la sussistenza di eventuali infrazioni commesse in ordine ai fatti rappresentati, nonché l´adozione dei provvedimenti conseguenti;

la resistente, quale soggetto meramente passivo di tale segnalazione, non risulta aver avuto alcun ruolo nella fase di raccolta dei dati ivi contenuti, non avendo peraltro direttamente effettuato alcuna attività di controllo o di indagine sulle opinioni del lavoratore;

RILEVATO inoltre che il trattamento dei dati del ricorrente conseguente alla predetta segnalazione:

risulta avvenuto nell´ambito del potere disciplinare spettante all´ente, così come espressamente previsto dagli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, ed all´esercizio del quale lo stesso è peraltro tenuto, costituendo la mancata attivazione di esso fonte di specifiche responsabilità in capo ai soggetti ai quali compete l´avvio del relativo procedimento (cfr. in particolare art. 55-sexies del citato decreto);

appare altresì conforme alle disposizioni adottate in merito dall´Ente attraverso il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Piemonte applicabile anche alle Aziende sanitarie" (adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R);

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, che non risultano elementi volti a comprovare l´illiceità del trattamento dei dati effettuato dalla resistente nell´ambito del procedimento disciplinare attivato a carico del ricorrente;

RITENUTO pertanto che il ricorso debba, per tali motivi, essere dichiarato infondato e che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata infondatezza;

RILEVATO che l´odierno ricorso verte unicamente sui profili relativi al trattamento dei dati personali come indicati nell´atto introduttivo del presente procedimento, rimanendo impregiudicata ogni valutazione sul merito delle decisioni assunte dall´ Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" che potranno eventualmente essere oggetto di ricorso esperibile dall´interessato dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia