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Provvedimento del 13 aprile 2017 [6548362]

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[doc. web n. 6548362]

Provvedimento del 13 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 13 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 19 gennaio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Romano, nei confronti di Banca di Credito Popolare soc. coop. a r.l. e Cribis D&B s.r.l. con il quale la ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto di ottenere:

- la cancellazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, dalla banca dati di Cribis D&B s.r.l.;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha sostenuto la illiceità e l´incompletezza dei dati in questione rilevando che:

- i dati censiti nei sistemi di Cribis D&B s.r.l. hanno ad oggetto l´iscrizione ipotecaria ed il conseguente pignoramento immobiliare eseguito dalla banca resistente su un bene di cui lei è comproprietaria in relazione ad un mutuo nel quale la stessa è intervenuta come semplice terza datrice di ipoteca e non come richiedente coobbligata né come garante;

- "chi ha provveduto all´iscrizione" dei propri dati nei sistemi di Cribis D&B s.r.l., trattando "solo informazioni palesemente incomplete (…) "senza accertare chi fosse il debitore inadempiente" fornisce un profilo parziale e limitato tale da farla apparire come un "cattivo pagatore";

- l´iscrizione nei sistemi di Cribis D&B s.r.l. le sta causando un notevole danno essendosi vista opporre, proprio a causa della presenza dei contestati dati, il rifiuto ad una semplice richiesta di fornitura di gas per uso domestico;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 7 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata; b) il verbale dell´audizione del 3 marzo 2017, nonché c) la nota del 14 marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 9 febbraio 2017 e del 2 marzo 2017 con la quale Cribis D&B s.r.l. S.p.A., nel ribadire la liceità del trattamento, ha sostenuto che:

- essa, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente, non gestisce un sistema di informazioni creditizie (s.i.c.), ma, in base ad apposita licenza ai sensi dell´art. 134 del TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, raccoglie e tratta, in qualità di autonomo titolare, dati personali attinti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici (quali, ad esempio quelli detenuti presso le Camere di commercio e le Agenzie del Territorio) o comunque accessibili a chiunque (in quanto ricavati ad esempio da elenchi categorici, notizie di stampa e siti Internet);

- l´attività della società "si sostanzia nel fornire un servizio di "visura" di tali informazioni, limitandosi a "veicolare" quanto contenuto nelle banche dati pubbliche";

- i dati oggetto di ricorso, tratti da fonte pubblica e censiti nella banca dati denominata "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", fanno riferimento all´ipoteca e ad un verbale di pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria di Benevento e sono "aggiornate e coerenti" con quanto registrato nella fonte pubblica di provenienza;

- la valutazione sull´opportunità di contrarre o meno con i soggetti censiti nella banca dati "è rimessa esclusivamente ad un´autonoma scelta dei clienti di Cribis D&B" che non si basa solo sui dati acquisiti, ma anche su "considerazioni che rispondono a criteri e logiche di mercato" sulle quali Cribis D&B s.r.l. non può in alcun modo influire;

VISTA la nota del 24 febbraio 2017 con la quale Banca di Credito Popolare soc. coop. a r.l. ha sostenuto:

- "la propria estraneità alla contestazione svolta, non avendo nella vicenda descritta alcuna partecipazione attiva" perché tra essa e Cribis D&B s.r.l. "non intercorre alcun rapporto contrattuale";

- di non aver fornito alcun dato riferito alla ricorrente a Cribis D&B s.r.l. tenuto conto che quest´ultima, come peraltro ribadito dalla stessa Cribis D&B s.r.l. nelle note allegate al ricorso, "non gestisce un sistema di informazioni creditizie", ma svolge attività di informazione commerciale raccogliendo e trattando dati acquisiti da fonti pubbliche o liberamente accessibili;

VISTA la memoria del 13 febbraio 2017 con la quale la ricorrente ha ribadito le richieste oggetto di ricorso richiamandosi alle argomentazioni difensive già svolte nell´atto introduttivo;

VISTA la nota del 24 marzo 2017 con la quale Banca di Credito Popolare soc. coop. a r.l. ha:

- confermato che i dati censiti da Cribis D&B s.r.l. in relazione alla ricorrente ed acquisiti dalla Conservatoria di Benevento fanno riferimento al verbale di pignoramento immobiliare in questione, "diretto al recupero dell´esposizione debitoria a carico di soggetti diversi dalla ricorrente, titolari di un mutuo rimasto impagato, ed in relazione al quale" l´interessata "risulta essere intervenuta, nella veste di terza datrice di ipoteca";

- ricordato che la trascrizione nei pubblici registri del pignoramento immobiliare svolge la funzione di informare i terzi circa il vincolo esistente sull´immobile ed inoltre, ove non effettuata, comporta l´estinzione dell´azione esecutiva;

VISTE le note del 20, 21 e 31 marzo 2017 con le quali Cribis D&B s.r.l., ulteriormente richiamandosi ai precedenti scritti, ha:

- confermato di non aver elaborato alcun giudizio di valore o di affidabilità commerciale nei confronti della ricorrente;

- allegato un report aggiornato contenente i dati censiti con riferimento alla ricorrente nella propria banca dati e relativi esclusivamente alla procedura esecutiva in questione;

-  sottolineato che dall´iscrizione ipotecaria "non è dato evincere la qualità di terza datrice di ipoteca della Ricorrente, che viene invece indicata quale titolare del diritto di proprietà sull´immobile pignorato, né tantomeno sono presenti note (…) che possano in qualche modo rappresentare una situazione giuridica conforme a quanto asserito dalla Ricorrente";

- ribadito di aver informato la ricorrente, già nel novembre 2016 e prima dell´odierno ricorso, di non poter procedere nel senso richiesto dall´interessata "in assenza di aggiornamento dei dati censiti presso la fonte pubblica", invitandola al contempo ad attivarsi presso gli uffici pubblici competenti al fine di ottenere una rettifica dei dati registrati presso la Conservatoria di Benevento;

VISTE le note del 21, 22, 29 marzo e 3 aprile 2017 con le quali la ricorrente ha:

- ribadito il carattere pregiudizievole della contestata iscrizione, effettuata da Cribis D&B s.r.l. senza i necessari approfondimenti, nella misura in cui si traduce di fatto per l´interessata, "in un negativo giudizio di valore (…), foriero di incontestabili danni";

- ribadito l´illiceità di tale iscrizione che Cribis D&B s.r.l. ha effettuato senza risalire al titolo per il quale la banca resistente ha proceduto ad espropriazione "dal quale sarebbe stato possibile evincere il ruolo di terza datrice di ipoteca, e non di coobbligata, dell´interessata";

RILEVATO che, da quanto emerso nel corso del procedimento, risulta che Banca di Credito Popolare soc. coop. a r.l. non è titolare del trattamento dei dati censiti nella banca dati gestita da Cribis D&B s.r.l. e ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso nei suoi confronti ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c) e 147, comma 1, e del Codice;

CONSIDERATO, quanto alla posizione di Cribis D&B s.r.l., che:

- il trattamento dei dati della ricorrente effettuato da tale società ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

- i dati censiti nella banca dati gestita da Cribis D&B s.r.l. con riferimento alla ricorrente sono risultati aggiornati ed allineati con le informazioni censite nelle fonti pubbliche di provenienza;

- la qualità di terzo datore di ipoteca rivestita dall´interessata nel mutuo in questione non si evince fra i dati riportati nei pubblici registri nei quali la stessa viene invece indicata quale titolare del diritto di proprietà sull´immobile pignorato;

- nessun giudizio di valore o di affidabilità commerciale risulta essere stato elaborato da Cribis D&B s.r.l. sulla base dei dati oggetto di contestazione;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, che non sono emersi all´esito dell´istruttoria elementi volti a comprovare l´illiceità del trattamento svolto da Cribis D&B s.r.l. sui dati della ricorrente e ritenuto pertanto che il ricorso nei confronti di tale società debba, per tali motivi, essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda;

RILEVATO che resta salva la facoltà della ricorrente di rivolgersi a Cribis D&B s.r.l. ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 9 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (pubblicato in G.U. del 13 ottobre 2015, n. 238, all. n. A.7 al Codice, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4298343);

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Banca di Credito Popolare soc. coop. a r.l.;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Cribis D&B s.r.l.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia