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Provvedimento del 6 aprile 2017 [6544437]

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[doc. web n. 6544437]

Provvedimento del 6 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 185 del 6 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 8 febbraio 2017 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Onofri, nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto di ottenere la cancellazione della segnalazione pregiudizievole iscritta a proprio carico nel sistema di informazioni creditizie (di seguito, "s.i.c.") di Crif S.p.A. in qualità di garante di un finanziamento erogato da Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione con Intesa Sanpaolo S.p.A.);

CONSIDERATO che il ricorrente ha sostenuto che la segnalazione al s.i.c. di Crif S.p.A. sarebbe stata illegittima in quanto non preceduta dall´invio all´interessato del preavviso di imminente registrazione previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta di settore;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1°marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 13 marzo 2017 con la quale la banca resistente ha sostenuto:

- che il mancato rispetto, più volte rilevato, della puntualità dei pagamenti previsti dal piano di ammortamento del finanziamento, in relazione al quale il ricorrente aveva rilasciato apposita lettera di fidejussione, ha determinato l´apertura di una posizione a sofferenza segnalata, oltre che alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia, come legislativamente previsto, anche al s.i.c. gestito da Crif S.p.A., non avendo i molteplici solleciti -inviati per raccomandata a/r sia all´obbligato principale che al ricorrente- sortito l´adempimento richiesto;

- di non aver rinvenuto le copie dei preavvisi di imminente registrazione presso i s.i.c. a suo tempo inviate al ricorrente ("tuttora comunque obbligato verso Intesa Sanpaolo S.p.A. quale fidejussore del predetto finanziamento");

- di aver pertanto disposto presso Crif S.p.A. la cancellazione della segnalazione pregiudizievole riferita al ricorrente;

VISTA la nota del 22 marzo 2017 con la quale il ricorrente ha rilevato che, da una verifica effettuata in data 15 marzo 2017, la segnalazione pregiudizievole in questione risultava tuttora presente nel s.i.c. gestito da Crif S.p.A.;

VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la banca resistente ha confermato l´avvenuta cancellazione della segnalazione pregiudizievole oggetto di ricorso effettuata da Crif S.p.A. in data 16 marzo 2017 "e riscontrabile dal ricorrente mediante diretta interrogazione presso" i sistemi di tale società;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la banca resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto nei sensi richiesti dall´interessato nell´atto introduttivo;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia