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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Condominio via Michelangelo da Caravaggio - 12 ottobre 2016 [6522175]

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[doc. web n. 6522175]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Condominio via Michelangelo da Caravaggio - 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 417 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) n. 11988/82694 del 14 maggio 2013, formulata da questa Autorità a fronte di una segnalazione, ha svolto, presso il Condominio via Michelangelo da Caravaggio 143/via Consalvo n. 146 C.F.: 80161110632, denominato "Parco Persichetti" (di seguito Condominio) con sede in Napoli, legalmente rappresentato dal sig. Faletto Leonida, nato a Napoli il 30 dicembre 1972 ed ivi domiciliato presso il proprio studio, sito in via Calata Ponte di Casanova, n. 28, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 20 giugno 2013, dal quale è risultato che il Condominio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto di videosorveglianza composto da 4 telecamere posizionate presso i due ingressi del "Parco Persichetti", omettendo  di indicare il titolare del trattamento nei cartelli recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice (nella forma semplificata di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, reperibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680) presenti presso i due gabbiotti ubicati ai citati ingressi del Parco. Risulta, altresì, accertato che il Condominio, effettuava una raccolta di dati personali (nome, cognome, estremi del documento di riconoscimento, numero di targa e tipo di autoveicolo) dei soggetti estranei al Parco che chiedevano l´accesso allo stesso, senza che venisse loro resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale di contestazione n. 49/2013 del 29 luglio 2013 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui sono state contestate, al Condominio via Michelangelo da Caravaggio 143/via Consalvo n. 146, Napoli, le due violazioni amministrative, previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo, per entrambe le violazioni, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 1° ottobre 2013 nella quale il Condominio, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha rilevato che "Il verbale in oggetto evidenziato [di contestazione di violazione amministrativa datato 29 luglio 2013] è del tutto illegittimo ed infondato in quanto fondato su un errato accertamento della realtà dei fatti" poiché "il sistema di videosorveglianza presente nel parco del Condominio in questione è stato installato, ed è gestito, dalla società Mirea Group s.r.l., società di vigilanza incaricata dallo stesso Condominio del servizio di guardiania". Al riguardo, ha evidenziato che "Con il contratto stipulato tra il Condominio (…) e l´indicata società, ogni questione legata al trattamento dei dati personali, alla regolarità dell´installazione degli impianti di videosorveglianza, nonché della relativa segnaletica è affidata alla stessa società e ai propri dipendenti (…)". Conseguentemente "(…) ogni questione relativa alle modalità di trattamento non può che essere imputata esclusivamente alla società (…) come da contratto stipulato  tra le parti". Inoltre, nel rilevare la contraddittorietà  del verbale di contestazione nella parte in cui viene contestato il mancato rilascio dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice da parte dell´addetto alla guardiania, tale circostanza è ritenuta "(…) un ulteriore conferma che ogni questione in tema di trattamento dei dati personali è di competenza della società di vigilanza e/o dei propri incaricati" in quanto "(…) non è dato sapere quale potere d´intervento e/o sanzionatorio avrebbe l´amministratore del condominio (…) per condotte poste in essere da soggetti (…) con i quali non sussiste alcun potere direttivo, gerarchico, sanzionatorio". Il Condominio eccepisce, altresì,  l´infondatezza e l´illegittimità del verbale di contestazione affermando che "(…) i fatti accertati non configurano alcuna violazione in materia di trattamento dei dati personali" poiché a fondamento dell´accertamento, i verbalizzanti avrebbero posto "(…) approssimative e superficiali valutazioni, come la presunta mancata informazione in materia di privacy in occasione dell´accesso di due estranei nel parco del Condominio, che decisamente si contesta".

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Diversamente da quanto prospettato circa il fatto che "Con i contratto stipulato tra il Condominio (…) e l´indicata società, ogni questione legata al trattamento dei dati personali, alla regolarità dell´installazione degli impianti di videosorveglianza, nonché della relativa segnaletica è affidata alla stessa società e ai propri dipendenti (…)" le responsabilità connesse agli adempimenti in materia di informativa devono, nel caso di specie, essere imputate al Condominio, in qualità di titolare del trattamento. Al riguardo, si evidenzia che, nella disciplina del Codice, il centro primario di imputazione rispetto all´osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali è il titolare del trattamento (nel caso di specie il Condominio) che assume ogni decisione in merito alle finalità e alle modalità del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). Infatti la titolarità del trattamento è una situazione di fatto, non modificabile nella sostanza mediante un negozio giuridico tra le parti avente ad oggetto un tentativo  di manleva della responsabilità gravante sul titolare del trattamento. Nello specifico, giova evidenziare che l´atto di nomina a "Responsabile esterno del trattamento" nei confronti di Mirea Group s.r.l. non contiene alcun riferimento esplicito all´obbligo di rendere idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice ma si limita a prevedere "il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali". Nel caso in esame, il Condominio, pur avendo proceduto regolarmente alla designazione del responsabile esterno del trattamento, ha omesso di fornire allo stesso una precisa assegnazione di responsabilità e di compiti e,  non ha adempiuto nemmeno ai più generali compiti di vigilanza e controllo. Pertanto, la responsabilità per i fatti oggetto di contestazione va individuata in capo al Condominio e non alla Mirea Group s.r.l.

Parimenti inconferente risulta l´asserita contraddittorietà del verbale di contestazione, atteso che, diversamente da quanto sostenuto in merito all´estraneità dell´amministratore del Condominio rispetto "alle condotte poste in essere da terzi", giova ribadire che il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 29 del Codice, quando procede alla designazione di uno o più responsabili del trattamento, oltre ad assicurarsi che il soggetto designato sia idoneo ed affidabile, anche sotto il profilo della sicurezza, deve impartire precise istruzioni scritte e "vigilare" che le stesse siano osservate in maniera puntuale dai responsabili, anche tramite verifiche periodiche.

Privo di pregio risulta quanto dedotto circa il fatto che a fondamento dell´accertamento, i verbalizzanti avrebbero posto "approssimative e superficiali valutazioni" poiché, com´è noto, quanto dichiarato dagli agenti accertatori nel verbale di ispezione fa prova piena fino a querela di falso. Sul punto, è bene sottolineare come ormai costante e consolidata giurisprudenza ritenga che si debba attribuire valenza privilegiata a quanto attestato dagli agenti nel verbale di contestazione, alla stregua della disciplina generale sancita dall´art. 2700 c.c. (Cass. 13.02.2004 n. 2780; Cass. 01.08.2004 n. 11718; Cass. 24.09.2002 n. 13858);

RILEVATO, pertanto, che il Condominio ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto di videosorveglianza omettendo  di indicare il titolare del trattamento nei cartelli recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e un distinto trattamento di dati personali dei soggetti estranei che chiedevano l´accesso al Parco, senza che venisse loro resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni, per entrambi i rilievi, per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per le due violazioni dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) per ciascun rilievo, pari ad un importo complessivo di euro 4.800,00 (quattromila ottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Condominio via Michelangelo da Caravaggio 143/via Consalvo n. 146 C.F.: 80161110632, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromila ottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromila ottocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia