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Provvedimento del 23 marzo 2017 [6504090]

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[doc. web n. 6504090]

Provvedimento del 23 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 155 de 23 marzo 2017l

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 23 gennaio 2017 da XX nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale l´interessato, in qualità di erede del padre defunto, nonché contitolare del conto corrente cointestato con il de cuius aperto presso la citata banca- richiamandosi alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), alle quali non sarebbe stato fornito alcun riscontro - ha chiesto in particolare:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nel contratto di conto corrente in questione, nonché le informazioni relative alla consistenza patrimoniale del de cuius alla data del decesso;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, il quale, precedentemente al ricorso, aveva richiesto copia del contratto di conto corrente ed il rilascio della certificazione della consistenza patrimoniale del de cuius, ha inoltre chiesto la restituzione della somma di euro 120,00 che la citata banca avrebbe, a suo parere, illecitamente addebitato sul conto corrente in questione per il rilascio del documento richiesto a fini successori, trattandosi di somma non dovuta, posto che il ricorrente avrebbe diritto di accedere ai relativi dati in forma gratuita;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 20 febbraio 2017 con le quali Unicredit S.p.A. ha:

- comunicato i dati anagrafici ed identificativi del de cuius trattati in relazione ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca;

- fornito al ricorrente la copia del contratto di conto corrente rilasciata, ai sensi dell´art. 119 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario e, "in via del tutto eccezionale, gratuitamente";

- sostenuto che la certificazione della consistenza patrimoniale -documento che l´erede ha l´obbligo di presentare all´Agenzia delle Entrate unitamente alla dichiarazione di successione- viene rilasciato dalla banca ai sensi dell´art. 119 del citato Testo Unico Bancario, "a fronte del pagamento delle previste spese, secondo le tariffe pubblicizzate con il foglio informativo di prodotto";

- rappresentato che l´importo di euro 120,00 è stato pertanto addebitato sul conto corrente in questione a fronte della richiesta del ricorrente volta al rilascio di tale certificazione;

- precisato che per la consegna di tale documento, già predisposto dalla banca, è necessario tuttavia che il ricorrente fornisca il certificato di morte del de cuius e la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà riguardante la qualità di erede, documentazione che allo stato non risulta ancora essere stata consegnata alla banca;

VISTA la nota di replica del 25 febbraio 2017 con la quale il ricorrente ha:

- dichiarato di aver già fornito, in data 23 aprile 2008, ad un consulente della banca, il certificato di morte del de cuius;

- ritenuto del tutto pretestuosa tale richiesta posto che, se la banca non fosse stata in possesso di tale certificato di morte, non avrebbe provveduto a predisporre il certificato di consistenza patrimoniale per il quale ha effettuato il 12 luglio 2016 un addebito di 120,00 euro sul conto, né avrebbe potuto restituire all´I.N.P.S., in data 25 maggio 2008, la rata di pensione del de cuius, o infine procedere al blocco del conto avvenuta nel maggio 2016;

- ribadito la richiesta di accedere, secondo le modalità dell´art. 10 del Codice, ai dati relativi alla consistenza patrimoniale riferiti al de cuius;

VISTA la nota conclusiva del 6 marzo 2017 con la quale la resistente ha:

- comunicato al ricorrente l´ammontare e la tipologia di titoli obbligazionari e azionari detenuti dal de cuius al momento del decesso, nonché il saldo creditore del conto corrente "sul quale, successivamente alla data del decesso, sono pervenuti ulteriori accrediti";

- confermato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che non risulta consegnato alla banca il certificato di morte del de cuius;

- sostenuto di aver provveduto al blocco cautelativo del conto "solo dopo essere venuta a conoscenza verbalmente del decesso" del de cuius precisando altresì che lo storno in favore dell´I.N.P.S. della rate di pensione non dovute avviene in automatico sulla base della segnalazione dell´Ente pensionistico;

- rappresentato che, dati i pluriennali rapporti intrattenuti con il ricorrente, la certificazione richiesta è stata, eccezionalmente, predisposta dalla banca sulla base di una semplice richiesta verbale dello stesso " e con l´intesa che" egli "avrebbe fornito la prevista documentazione al momento della consegna della certificazione" stessa;

- precisato, infine, di essere disposta a stornare l´importo di euro 120,00 già addebitato sul conto, qualora il ricorrente non fosse più interessato al rilascio di tale certificazione;

RILEVATO che non sono pervenute successive note di replica da parte del ricorrente;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che nel caso in esame appare essere stata correttamente rispettata la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti al de cuius, cui il ricorrente ha diritto di accedere, contenuti nei medesimi documenti, non rilevando, ai fini della presente procedura la richiesta di documentazione bancaria formulata dal ricorrente prima dell´attivazione dell´odierno ricorso;

CONSIDERATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali consente agli interessati di chiedere al titolare del trattamento la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano detenuti, ma non la copia dei documenti sui quali essi sono eventualmente riportati;

RILEVATO che la resistente ha aderito alle richieste del ricorrente fornendo copia del contratto di conto corrente e comunicando allo stesso i dati relativi alla consistenza patrimoniale del de cuius al momento del decesso, pur senza fornirgli la certificazione richiesta, non rientrando il rilascio di tale documento fra i diritti previsti dall´art. 7 del Codice;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra rappresentato, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati riferiti al conto corrente ed alla consistenza patrimoniale del de cuius alla data del decesso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare, invece, inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), la richiesta di restituzione della somma addebitata dalla banca per il rilascio della certificazione di consistenza patrimoniale, non trattandosi di istanza che può essere avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Unicredit S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati riferiti al conto corrente ed alla consistenza patrimoniale del de cuius alla data del decesso;

b) dichiara inammissibile la richiesta concernente la restituzione di somme da parte del titolare del trattamento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia