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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Moto One s.r.l. - 9 marzo 2017 [6495899]

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[doc. web n. 6495899]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Moto One s.r.l. - 9 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 130 del 9 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, gruppo di Palermo, con verbali nn. 1 e 2 del 26 giugno 2014 (notificati in pari data), che qui devono intendersi integralmente riportati, ha contestato a Moto One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Palermo, via dei Cantieri n. 62, C.F. 05090780825, le violazioni previste dagli artt. 13, 161 e 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO, dagli atti del procedimento sanzionatorio, che:

- la Guardia di finanza ha svolto un accertamento ispettivo nei confronti di Moto One s.r.l. il 26 giugno 2014, nel corso del quale è emerso che la società ha installato, nei locali della propria sede, un impianto di videosorveglianza che consta di n. 15 telecamere e di un sistema di registrazione delle immagini riprese;

- in base a quanto dichiarato da uno dei soci della Moto One s.r.l. presente all´accertamento e in base a quanto rilevato dalla Guardia di finanza, il sistema di videosorveglianza conserva le immagini registrate per un periodo superiore ai sette giorni dalla loro registrazione, dopodiché le stesse vengono "sovrascritte in automatico dal sistema";

- con riferimento ai cartelli recanti l´informativa semplificata per i trattamenti in materia di videosorveglianza, il medesimo socio ha dichiarato che "avendo cambiato sede della ditta ancora non vi sono cartelli informativi dove viene esplicato la presenza delle telecamere di sorveglianza";

RILEVATO che con i citati verbali del 26 giugno 2014 è stata contestata a Moto One s.r.l.:

- ai sensi dell´art. 161 del Codice, la violazione dell´art. 13 per aver omesso di rendere agli interessati la necessaria informativa in relazione alla raccolta di dati personali effettuata tramite il sistema di videosorveglianza;

- ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, la violazione di quanto disposto, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), al punto 3.4 del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680 – di seguito denominato "Provvedimento generale), per aver conservato le immagini riprese con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante;

VISTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 24 luglio 2014 e il verbale di audizione del 19 gennaio 2015, che qui si intendono integralmente richiamati, nei quali si legge:

- con riferimento alla contestazione relativa alla omessa informativa agli interessati per i trattamenti di dati effettuati mediante il sistema di videosorveglianza, la parte ha evidenziato, nelle memorie, che "i cartelli erano stati predisposti, visibili, così come constatato dagli stessi militari, ma che pur tuttavia non erano ancora stati installati nelle pareti del locale commerciale" e ha ribadito, in sede di audizione, che "i cartelli recanti l´informativa semplificata per la videosorveglianza erano presenti nel locale vendita, appoggiati alla scrivania, ma temporaneamente non affissi";

- con riferimento alla contestazione relativa alla violazione del Provvedimento generale nella parte afferente ai tempi di conservazione delle immagini riprese con il sistema di videosorveglianza, la parte ha evidenziato che "la società in data 10.4.2014 ha subito un danno ai locali a seguito di rottura tubo condominiale […] e in conseguenza di ciò anche l´impianto elettrico è andato in corto intaccando il sistema di Videosorveglianza. Questo ha fatto sì che il DVR sia andato in default (reset) e pertanto ha registrato per più tempo senza che nessuno se ne accorgesse";

- negli scritti difensivi la parte ha anche richiesto, in caso di riconoscimento della responsabilità della società in ordine alla violazione contestata, l´applicazione della diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra:

- con riferimento alla prima contestazione (omessa informativa), anche volendo dare credito alla circostanza (che non trova riscontro nei verbali di accertamento ispettivo e di contestazione) circa l´avvenuta predisposizione dei cartelli recanti l´informativa semplificata in materia di videosorveglianza, cartelli che poi non sarebbero stati affissi nei locali della società, deve evidenziarsi che la mancata esposizione dell´informativa nelle immediate vicinanze del raggio d´azione delle telecamere rende la stessa inefficace a produrre gli effetti previsti dalla norma. Con il Provvedimento generale del 2010, infatti, al punto 3.1, terzo capoverso, il Garante ha prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, che "il supporto con l´informativa: deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno". Il Codice, al riguardo, prevede che l´interessato sia previamente informato circa il trattamento dei dati che lo riguardano (art. 13 del Codice). Poiché, nel caso in argomento, gli interessati non sono stati preventivamente informati, anche nelle forme semplificate previste dal Provvedimento generale, deve confermarsi la responsabilità di Moto One s.r.l. in ordine alla violazione contestata;

- con riferimento alla seconda contestazione (conservazione delle immagini registrate per un periodo superiore a quello previsto dal Provvedimento generale), deve premettersi che non risulta sufficientemente documentata l´anomalia tecnica che avrebbe determinato una diversa configurazione del sistema di registrazione dell´impianto di videosorveglianza, posto che un generico corto circuito dell´impianto elettrico non appare essere evento di per sé idoneo a determinare una rimodulazione dei tempi di conservazione delle immagini registrate. Inoltre, emerge dal verbale di accertamento ispettivo in atti che la rappresentante della società presente alle operazioni di accertamento fosse al corrente dei tempi di conservazione dell´apparato avendo dichiarato "per quanto riguarda la raccolta dei dati che avviene tramite il sistema di video sorveglianza, ripeto che lo stesso è presente solo per motivi di sicurezza. Tali registrazioni vengono al termine del nono giorno sovrascritte in automatico dal sistema di registrazione". Risulta, pertanto, dagli atti, che la società fosse a conoscenza che il sistema di videosorveglianza conservava i dati per un periodo superiore ai sette giorni, e quindi eccedente il termine indicato nel Provvedimento generale. Deve pertanto confermarsi la responsabilità della stessa in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che Moto One s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice:

- la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati mediante il sistema di videosorveglianza in uso presso i locali della società, per aver omesso di rendere agli interessati la necessaria preventiva informativa di cui all´art. 13 del Codice;

- la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per aver conservato immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), dal punto 3.4 del Provvedimento generale;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro, e l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione dei provvedimenti di prescrizione adottati dal Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, in ragione della particolare tenuità delle violazioni commesse;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a)  in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che la società abbia immediatamente adeguato i trattamenti a quanto previsto dal Provvedimento generale sia in tema di informativa che di conservazione delle immagini registrate;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio della società per l´anno 2015;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161 del Codice e di euro 12.000 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Moto One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Palermo, via dei Cantieri n. 62, di pagare la somma di euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia