g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Avv. Silvana Vassalli - 23 febbraio 2017 [6461068]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6461068]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Avv. Silvana Vassalli - 23 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 79 del 23 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che a seguito di un reclamo afferente un presunto trattamento illecito di dati personali da parte dell´Avv. Silvana Vassalli, C.F.  VSSSVN56C52F839H, nata a Napoli (NA) il 12 marzo 1956, con studio legale in Casoli (CH), via Vico Montaniera n. 41, effettuato mediante la trasmissione da parte di quest´ultima di una e-mail contenente i dati personali della reclamante, l´Unità affari legali e giustizia di quest´Autorità inviava una richiesta di informazioni prot. n. 8897/89863 datata 21 marzo 2014 con la quale si invitava l´Avv. Silvana Vassalli a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTO la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 15047/89863 del 13 maggio 2014, con la quale si rinnovava l´invito a fornire - entro il 25 maggio 2014 -  un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto del reclamo e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata a mezzo raccomandata in data 19 maggio 2014, l´Avv. Silvana Vassalli ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine al reclamo;

VISTO il verbale nr. 18098/89863 del 10 giugno 2014 (notificato in pari data) redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´Avv. Silvana Vassalli la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/ dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni prot. n. 18689/89863 del 16 giugno 2014, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui si rinnovava all´Avv. Silvana Vassalli l´invito a fornire – entro il 1° luglio 2014 – le informazioni già richieste in ordine alla vicenda oggetto di reclamo e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 16 giugno 2014 a mezzo posta elettronica certificata, l´Avv. Silvana Vassalli ometteva di fornire riscontro alla stessa;

VISTO il verbale nr. 22863/89863 del 23 luglio 2014 (notificato in data 5 settembre 2014) redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´Avv. Silvana Vassalli la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/ dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni prot. n. 24536/89863 del 11 agosto 2014 (notificata in data 5 settembre 2014), formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui si rinnovava all´Avv. Silvana Vassalli l´invito a fornire le informazioni più volte richieste in ordine alla vicenda oggetto di reclamo;

VISTO lo scritto difensivo datato 1° ottobre 2014, con il quale l´Avv. Silvana Vassalli, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha fornito rilevanti elementi di merito ai fini dell´istruttoria relativa al reclamo, riscontrando al contempo la richiesta di informazioni prot. n. 24536/89863 del 11 agosto 2014, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice;

CONSIDERATO che a seguito delle spiegazioni fornite dall´Avv. Silvana Vassalli, l´Unità affari legali e giustizia di quest´Autorità, con nota prot. 34174/89863 del 24 novembre 2014, non avendo ravvisato gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali con riferimento al trattamento effettuato dall´Avv. Vassalli e oggetto del reclamo, ha proceduto con l´archiviazione del reclamo stesso ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento del Garante 14 dicembre 2007, n. 1/2007, concernente le procedure interne dell´autorità aventi rilevanza esterna (pubblicato sulla G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008, doc. web. n. 1477480);

CONSIDERATO che la parte con e-mail del 28 aprile 2015, nel rinunciare alla richiesta di audizione dalla stessa avanzata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha rappresentato quanto segue "(…) io chiedo scusa della mia inottemperanza dovuta a dimenticanza causata dagli impegni professionali ordinari e dal compito di rappresentanza nazionale di politica forense che ho svolto sino all´ottobre del 2014, nonché dei motivi personali. Posso, comunque, affermare che non era mia intenzione offendere né l´importanza di codesto on. Ufficio né tantomeno il Suo ruolo";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere le responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto dall´Avv. Vassalli non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. civ. sez. VI del 2 ottobre 2015, n. 19759; Cass. civ. sez. lavoro del 12 luglio 2010, n. 16320; Cass. Civ. sez. II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto,  che l´Avv. Silvana Vassalli ha omesso di fornire riscontro alle richieste di informazioni datate 15 maggio 2014 e 16 giugno 2014, formulate dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare, per entrambe le violazioni, la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per ciascuna violazione per un totale complessivo pari ad euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Avv. Silvana Vassalli, C.F.  VSSSVN56C52F839H, nata a Napoli (NA) il 12 marzo 1956, con studio legale in Casoli (CH), via Vico Montaniera n. 41, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia