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Provvedimento del 2 marzo 2017 [6430574]

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[doc. web n. 6430574]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 119 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 2 dicembre 2016 da XX nei confronti dell´Associazione "Il Fuoco della Terra" con il quale, richiamandosi alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), alle quali non sarebbe stato fornito alcun riscontro, ha chiesto:

- la cancellazione delle foto e dei filmati video che la ritraggono, ripresi in occasione delle verifiche sull´apprendimento delle tecniche di massaggio svolte nell´ambito di un corso di specializzazione in trattamenti olistici ad indirizzo posturale seguito nei bienni 2014-2015 e 2015-2016 presso l´ "Istituto di scienze manuali" e riservato ai soci della predetta Associazione;

- le informazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) dell´art. 7 del Codice da parte de "I corsi di formazione di XX", soggetto beneficiario di una parte dei pagamenti da lei effettuati per il corso in questione;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata, nel riconoscere di aver manifestato il consenso al trattamento dei dati personali sia nei confronti dell´Istituto che dell´Associazione come da specifica sottoscrizione apposta in data 19 settembre 2014 e 5 settembre 2015, ha rappresentato:

- che la predetta Associazione non avrebbe mai reso noto l´uso di tali riprese, né i relativi tempi di conservazione ed ha altresì sottolineato la lesività per la propria riservatezza di una possibile diffusione di video o foto che la ritraggono;

- di aver effettuato, dietro specifica richiesta telefonica del direttore dell´Istituto, per il pagamento dell´ultima rata del corso, un bonifico sul conto corrente de "I corsi di formazione di XX", soggetto collegato ma distinto tanto dal citato Istituto che dall´Associazione, che non sarebbe autorizzata al trattamento dei propri dati personali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 26 gennaio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

PRESO ATTO preliminarmente che, sulla base degli atti versati nel procedimento, il corso seguito dall´interessata risulta essere stato organizzato, per i propri soci, dall´Associazione "Il fuoco della Terra", mediante l´"Istituto di Scienze Manuali" (emanazione della stessa associazione, della quale è definito "progetto didattico e divulgativo"), in collaborazione con XX (indicata quale autonomo soggetto di impresa, ma contestualmente anche presidente della citata Associazione);

VISTA la nota dell´11 gennaio 2017 con la quale la predetta sig.ra XX, in qualità di Presidente dell´Associazione resistente, ha sostenuto che:

- sono state effettuate durante gli esami soltanto brevi riprese al fine di agevolare la valutazione didattica da parte del direttore tecnico dell´Istituto, essendo la classe molto numerosa e che, in ogni caso, tali immagini, acquisite "con il preventivo consenso di tutti i presenti" e tali da non consentire l´identificazione personale, "sono state da tempo cancellate e non compaiono in alcun archivio o supporto informatico, né sono state visionate da soggetti diversi";

- "non esiste alcuna foto o filmato che ritragga la Sig.ra XX durante le lezioni, perché mai effettivamente acquisite o perché già cancellate";

- la ricorrente è presente esclusivamente nelle foto di gruppo di fine corso "alle quali ha partecipato volontariamente" e che, se la stessa lo desidera, l´Associazione è disponibile a cancellare;

- come riportato nel contratto sottoscritto dalla ricorrente in data 5 settembre 2015 i corsi dell´associazione sarebbero stati svolti in collaborazione con XX quale "organizzatore del corso" ed in favore della quale, come previsto nel contratto, doveva essere versato il saldo del corso;

- l´organizzatore del corso XX ha effettuato esclusivamente il trattamento dei dati necessari alla compilazione del documento amministrativo-fiscale;

- i dati della ricorrente saranno conservati nei archivi dell´Associazione come previsto dalla legge, "nonché sulla copia della documentazione contabile di XX" senza che ne venga fatto altro uso o eventuale cessione a terzi;

VISTA la nota del 23 gennaio 2017 con la quale la ricorrente ha chiesto:

- la cancellazione anche delle foto di fine corso, affinché l´Associazione non conservi alcuna immagine che la riguardi;

- l´invio del documento amministrativo-fiscale da parte di XX, di cui non avrebbe ricevuto copia;

VISTA la nota del 31 gennaio 2017 con la quale l´Associazione resistente ha confermato l´avvenuta cancellazione anche delle foto di fine corso e di qualsiasi altra immagine riferibile alla ricorrente alla quale ha inviato anche il documento amministrativo- fiscale richiesto;

VISTA la nota conclusiva del 10 febbraio 2017 con la quale la ricorrente ha sostenuto l´illiceità del trattamento dei propri dati a fini amministrativo-fiscali da parte di XX, essendo questa soggetto terzo rispetto alle parti del contratto stipulato dalla ricorrente con il citato Istituto e con l´Associazione resistente nei confronti dei quali, solamente, avrebbe manifestato il consenso al trattamento dei dati;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice, avendo l´Associazione resistente confermato nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato ogni foto o immagine riferita alla ricorrente;

RILEVATO che la richiesta avente ad oggetto il trattamento svolto da "I corsi di formazione di XX" inserita con formulazione equivoca nell´interpello preventivo in quanto volta alla "regolarizzazione di tale posizione" è stata esplicitata solo nell´atto introduttivo, avendo la ricorrente dichiarato di intendere "per regolarizzazione l´ottenimento di tutte le informazioni indicate" nell´art. 7, comma 2, del Codice da parte di detto soggetto;

RILEVATO pertanto che tale  richiesta deve essere dichiarata inammissibile in quanto è stata formulata in modo chiaro e comprensibile soltanto in occasione della proposizione del ricorso al Garante;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico dell´Associazione "Il Fuoco della Terra" in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1.dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle foto e dei filmati che ritraggono l´interessata;

2. dichiara inammissibile la restante richiesta riguardante trattamenti effettuati da soggetti diversi dall´odierna resistente;

3. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia