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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Filomeno Daniele - 29 settembre 2016 [6417498]

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[doc. web n. 6417498]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Filomeno Daniele - 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 381 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 317 del 17 luglio 2013, con cui la Guardia di Finanza, Gruppo Monza, ha contestato al sig. Filomeno Daniele, nato a Monza (MB) il 28 agosto 1977 e residente in Bernareggio (MB), via Falcone n. 7, C.F. FLMDNL77M28F704O, in qualità di titolare dell´impresa individuale Oro Business P.Iva: 03125610166, esercente il commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria, con luogo di esercizio in Monza (MB), via Arrigo Boito n. 79 e domicilio fiscale in Bernareggio (MB) via Falcone n. 7, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema funzionante di videosorveglianza composto da 2 telecamere interne, 1 telecamera esterna e un monitor funzionante collegato con le citate telecamere, rispetto alle quali, pur accertando la presenza della citata informativa all´interno dei locali, è stata rilevata la relativa assenza all´esterno della struttura;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che la Sig. Filomeno Daniele ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice in relazione alla telecamera collocata all´esterno della struttura;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1 del Codice, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Filomeno Daniele, nato a Monza (MB) il 28 agosto 1977 e residente in Bernareggio (MB), via Falcone n. 7, C.F. FLMDNL77M28F704O, in qualità di titolare dell´impresa individuale Oro Business P.Iva: 03125610166, con luogo di esercizio in Monza (MB), via Arrigo Boito n. 79 e domicilio fiscale in Bernareggio (MB) via Falcone n. 7, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia