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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Armando Chessa - 3 aprile 2014 [6417351]

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[doc. web n. 6417351]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Armando Chessa - 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Divisione polizia amministrativa della Questura di Milano ha accertato, in data 24 marzo 2012, che presso l´esercizio commerciale di via Giosuè Carducci n. 25, il sig. Armando Chessa, nato a Milano il 26 gennaio 1956, quale amministratore unico/legale rappresentante  della Skorpione s.r.l. a socio unico, con sede in Milano, piazza della Repubblica n. 10, C.F.: 13362080155, effettuava un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 10 telecamere collegate a un registratore, omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 42 PAS 2012 del 24 marzo 2012, con il quale è stata contestata, al trasgressore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 in relazione all´art. 13 del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto della Questura di Milano predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione prevista dall´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle due violazioni contestate;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

ad Armando Chessa, nato a Milano il 26 gennaio 1956, quale amministratore unico/legale rappresentante  della Skorpione s.r.l. a socio unico, con sede in Milano, piazza della Repubblica n. 10, C.F.: 13362080155, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo trasgressore di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia