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Provvedimento del 2 febbraio 2017 [6125863]

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[doc. web n. 6125863]

Provvedimento del 2 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 2 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 ottobre 2016 da XY nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. con il quale la ricorrente, reiterando parte delle  istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha:

chiesto di conoscere l´origine dei propri dati, con specifico riguardo al proprio indirizzo di posta elettronica, nonché la finalità, la logica applicata al trattamento e gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato;

manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento degli stessi per finalità   di comunicazione commerciale;

chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare;

lamentato di aver ricevuto un riscontro inidoneo rispetto alle istanze avanzate con l´interpello preventivo, essendosi la resistente limitata a dichiarare di aver inserito, a seguito della segnalazione della medesima, il suo account di posta elettronica all´interno di una black list di utenti non contattabili, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sull´origine del dato stesso;

rilevato l´illiceità del trattamento effettuato da Vodafone attraverso l´inoltro di comunicazioni di carattere promozionale presso la predetta casella di posta elettronica in assenza del relativo consenso, nonché di idonea informativa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 dicembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 novembre 2016 con la quale la resistente, nel rappresentare di aver fornito riscontro alla richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente con nota inviata alla medesima anteriormente all´avvio del presente procedimento, ha:

dichiarato che l´indirizzo di posta elettronica indicato dalla stessa "non è presente nei propri archivi e, pertanto, non è stato utilizzato da Vodafone per finalità commerciali";

rilevato che al ricorso "risultano allegate cinque e-mail, il cui contenuto è relativo a promozioni di servizi e prodotti Vodafone" inviate all´interessata utilizzando account di posta elettronica dei quali la società non è titolare, "come si evince dai nomi di dominio associati" agli stessi e che appaiono riconducibili, in esito a ricerche effettuate tramite appositi registri accessibili al pubblico, a soggetti terzi;

VISTE le note del 6 dicembre 2016 e del 3 gennaio 2017 con le quali la ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha evidenziato che ""Libero", gestore del [proprio] account di posta elettronica", è appartenuto a Vodafone la quale non ha tuttavia precisato il periodo temporale in cui ciò si sarebbe verificato, né avrebbe mai affermato in maniera inequivocabile "l´eventualità di essere o meno autrice della campagna pubblicitaria "Vodafone Italia S.p.A."";

VISTA la nota del 16 gennaio 2017 con la quale la resistente ha confermato che l´indirizzo di posta elettronica indicato dalla ricorrente, ed "oggetto del ricorso, non è presente negli archivi di Vodafone e, pertanto, non è stato oggetto di trattamento, né utilizzato (…) per finalità commerciali", tenuto peraltro conto del fatto che "le e-mail di cui lamenta la ricezione provengono da indirizzi di posta elettronica" non riconducibili "a Vodafone o a propri partner commerciali";

RILEVATO che Vodafone Italia S.p.A. ha, anteriormente alla proposizione del ricorso, riscontrato, sia pur in modo generico, parte delle richieste avanzate dalla ricorrente, ingenerando in quest´ultima, sulla base del contenuto delle risposte fornite, l´affidamento circa la riconducibilità ad essa delle comunicazioni di carattere promozionale ricevute e, dunque, della sussistenza della titolarità del relativo trattamento;

RITENUTO di dover, tuttavia, prendere atto, nel merito, delle dichiarazioni rese da quest´ultima nel corso del procedimento in ordine al disconoscimento della titolarità degli indirizzi di posta elettronica dai quali risultano pervenute le comunicazioni promozionali contestate dall´interessata e che sembrerebbero invece riconducibili a soggetti terzi dei quali la resistente ha, peraltro, fornito gli estremi identificativi reperiti attraverso la consultazione di appositi registri pubblici;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la parte resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, dichiarando (con attestazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver posto in essere alcun trattamento avente ad oggetto comunicazioni indesiderate di carattere promozionale dirette all´indirizzo di posta elettronica indicato dall´interessata che, peraltro, non risulterebbe registrato all´interno degli archivi di Vodafone Italia S.p.A.;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Vodafone Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, tenuto conto dell´affidamento ingenerato nell´interessata per effetto del generico riscontro ad essa fornito a seguito dell´interpello preventivo, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´integrazione al predetto riscontro prodotta nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi a Vodafone Italia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6125863
Data
02/02/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso