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Provvedimento del 19 gennaio 2017 [6099026]

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[doc. web n. 6099026]

Provvedimento del 19 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 19 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 novembre 2016 nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con il quale XX, YY ed KW, in qualità di eredi della defunta ZZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Pagnini e Andrea Bonich, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi al beneficiario della polizza vita "Prodotto Base Sicura" sottoscritta dalla de cuius con la società resistente prima del decesso oltre alla la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato la necessità di disporre dei dati richiesti allo scopo di "ricostruire l´asse ereditario e valutare un´ipotetica lesione della quota di legittima, nonché di identificare gli eventuali terzi beneficiari per procedere alla collazione o riduzione ex art. 1923 c.c.", essendo insorta una controversia con gli altri coeredi relativa alla divisione ereditaria del patrimonio della de cuius;

CONSIDERATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9 comma 3 del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento ma non consente di accedere ai dati personali riferiti ai terzi;

RILEVATO dunque che la richiesta volta a conoscere i dati riferiti al beneficiario della polizza vita in questione, non può essere valutata nell´ambito del presente procedimento non rientrando nel novero dei diritti esercitabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e che il ricorso deve, per tali ragioni, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia