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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [6074693]

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[doc. web n. 6074693]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 557 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 agosto 2016 da XY nei confronti di Arena NPL One con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo La Brocca, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la revoca della segnalazione effettuata a suo carico dalla società Arena NPL One alla Centrale dei rischi di Banca d´Italia;

CONSIDERATO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha rappresentato:

- di essere stato titolare di un conto corrente "con la allora Banca di Roma e che il rapporto cessò prima che la stessa venisse acquisita da Unicredit", la quale ha ceduto un presunto credito vantato nei suoi confronti alla Arena NPL One, che, a sua volta, ha effettuato, a partire dal mese di aprile 2015, una segnalazione per tale asserito credito alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

che detta segnalazione risulta illegittima in quanto "pur essendo in linea con le direttive della Banca d´Italia, è in totale ed aperta violazione dei principi stabiliti da codesta Autorità secondo i quali i dati relativi agli insoluti non possono essere conservati per un periodo eccedente i tre anni";

CONSIDERATO altresì che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 ottobre 2016 con la quale doBank, in qualità di mandataria di Uncredit S.p.A., servicer di Arena Npl One srl, allegando copia della comunicazione inviata il 25 agosto 2016 al ricorrente, ha rappresentato che:

- doBank, denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank S.p.A. a far data dal 30 ottobre 2015, a seguito di operazioni di cartolarizzazione avvenute nell´ambito di vicende societarie che hanno coinvolto anche la Arena NPL One srl, ha ricevuto da quest´ultima con atto notarile del 21 gennaio 2015, "procura speciale per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui alla presente posizione";

- l´esposizione debitoria del ricorrente trae origine dallo scoperto del conto corrente n. ******* da questi acceso con la Banca di Roma, che prevedeva un contratto per la concessione dell´affidamento di 20.000,00 euro, con validità fino a revoca;

- i dati personali del ricorrente sono pervenuti a doBank a seguito delle citate operazioni societarie e conservati nell´archivio anagrafico in maniera lecita e sicura e pertanto non è possibile procedere alla loro cancellazione;

- le segnalazioni alla Centrale dei rischi dei Banca d´Italia "risultano corrette ed effettuate nel rispetto delle normative in materia";

VISTA la nota del 24 ottobre 2016 con la quale il ricorrente contesta quanto affermato dalla resistente sostenendo che:

- dalla documentazione trasmessa non si evince la reale sussistenza del credito vantato dalla resistente, né il quantum dello stesso;

- la segnalazione è avvenuta al di fuori dei limiti temporali previsti, in quanto la resistente, pur sostenendo l´esistenza del credito fin dall´anno 2009, ha effettuato la segnalazione presso la Centrale dei rischi nel 2015;

RILEVATO in via preliminare che il trattamento dei dati personali degli interessati da parte della Centrale dei rischi di Banca d´Italia e degli istituti di credito o società finanziarie che comunicano tali dati, è disciplinato la specifica normativa di settore (deliberazione CICR 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

RITENUTO pertanto che il riferimento del ricorrente all´intervento del Garante in merito ai tempi di conservazione dei dati, si riferisca in realtà al diverso ambito dei trattamenti effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono i sistemi di informazioni creditizie (SIC) e dagli istituti di credito e finanziari che effettuano le relative segnalazioni, per i quali trova applicazione il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti";

CONSIDERATO che la citata normativa pone in capo agli intermediari finanziari l´obbligo di comunicare alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia le informazioni relative alle esposizioni della loro clientela e che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che tale comunicazione, in quanto prevista per legge, non necessiti del preventivo consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. a), del Codice);

RILEVATO che dall´esame delle dichiarazioni rese dalla resistente nel corso dell´istruttoria e della documentazione dalla stessa prodotta, della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), il credito vantato non risulta, allo stato, essere stato rimborsato, né prescritto;

RITENUTO pertanto che la segnalazione a sofferenza sia stata posta in essere in modo lecito, in quanto volta ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993) e dalle citate disposizioni di attuazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sin qui esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza tuttora censita nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a carico del ricorrente e che, in ragione di ciò, sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia