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Parere all'Agenzia delle Entrate su due schemi di provvedimento in tema di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica - 19 gennaio 2017 [6064930]

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[doc. web n. 6064930]

Parere all´Agenzia delle Entrate su due schemi di provvedimento in tema di comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica - 19 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 12 del 19 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

VISTO il decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 che, ai sensi dell´art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, individua i seguenti ulteriori soggetti tenuti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati per l´elaborazione della dichiarazione precompilata, a partire dai dati relativi al 2016:

- soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie, tenuti a comunicare i dati dei rimborsi effettuati, specificando, per ciascuno studente, l´anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (art. 1);

- amministratori di condominio, che devono comunicare i dati concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché le informazioni concernenti l´acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all´arredo delle parti comuni dell´immobile oggetto di ristrutturazione, con l´indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini (art. 2);

RILEVATO che il predetto decreto, pur non sottoposto al parere preventivo del Garante, non presenta criticità in relazione al trattamento dei dati personali ivi disciplinato, anche se, comporta un ulteriore incremento dell´imponente patrimonio informativo già a disposizione dell´Agenzia delle entrate. Come già evidenziato in altre occasioni (cfr. da ultimo, parere del 18 febbraio 2016, doc. web n. 4716389), infatti, pur non essendo in discussione la rilevante finalità di semplificazione degli adempimenti fiscali per i cittadini perseguita con l´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, né l´esigenza di disporre di ogni necessaria informazione per l´azione di verifica e contrasto dell´evasione fiscale, tale incremento pone, in misura sempre più accentuata, il dovere di rispettare il principio di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, nonché gli obblighi di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta (artt. 3, 11 e 31 del Codice);

VISTA la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2016, prot. n. 0215307.06.12-U, relativa ai seguenti schemi di provvedimento del Direttore, attuativi del predetto decreto ministeriale:

- Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell´articolo 1 del decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze del 1°dicembre 2016;

- Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell´articolo 2 del decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze del 1°dicembre 2016;

RITENUTO di poter esaminare in un unico parere gli schemi di provvedimento trasmessi con la predetta nota, poiché caratterizzati da analoghi aspetti, dal punto di vista del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati e della sicurezza;

RILEVATO che, per quanto riguarda la trasmissione dei rimborsi delle spese universitarie, l´Agenzia, nella nota sopra citata, ha rappresentato, in particolare, che:

- i dati oggetto di comunicazione sono quelli relativi ai rimborsi delle spese universitarie erogati da soggetti diversi dalle università statali e non statali (effettuati quindi dagli enti regionali e/o provinciali allo studio), non ricompresi nel flusso di dati per la dichiarazione precompilata relativo ai rimborsi erogati dalle università statali e non statali, già disciplinato dal decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 e dal relativo provvedimento attuativo del Direttore dell´Agenzia delle entrate n. 27065 del 19 febbraio 2016 (cfr. il citato parere del Garante del 18 febbraio 2016). Ciò, in particolare, in ragione delle diverse modalità di incasso e rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, la cui gestione è talvolta demandata a enti regionali/provinciali per il diritto allo studio, soggetti all´obbligo di comunicazione di cui allo schema di provvedimento in esame;

- nello schema in esame non è stato inserito uno specifico punto sull´opposizione all´utilizzo dei rati relativi ai rimborsi delle spese universitarie, in quanto già prevista e disciplinata dal provvedimento relativo alle spese universitarie. Nel caso, infatti, in cui lo studente decidesse di avvalersi di tale facoltà in relazione alle spese universitarie sostenute nel 2016, l´Agenzia ha dichiarato che, per l´elaborazione della dichiarazione precompilata 2017, non utilizzerà neppure i dati dei rimborsi, indipendentemente dal soggetto che li abbia trasmessi (università o altri enti). Laddove sia stata esercitata l´opposizione con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi all´anno 2015, nella dichiarazione precompilata 2017 non saranno considerati i rimborsi erogati nel 2016 riferiti alle spese sostenute nel 2015 e, considerato che non era possibile esercitare l´opposizione con riferimento agli anni precedenti, in via cautelativa non saranno inseriti nella precompilata 2017 nemmeno i rimborsi erogati nel 2016 relativi a spese sostenute antecedentemente al 2015;

RILEVATO, inoltre, che, nella medesima nota, con riferimento ai dati comunicati dagli amministratori di condominio, l´Agenzia ha specificato che:

- i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre nell´anno di riferimento;

- i dati oggetto di comunicazione sono, in particolare, quelli relativi al singolo intervento effettuato (tipologia e importo complessivo), i dati catastali riferiti alla singola unità immobiliare, al fine di poter ricondurre la spesa nel limite massimo di detraibilità previsto per ogni singolo appartamento, nonché i dati dei soggetti ai quali sono attribuite le quote di spesa, all´interno della singola unità immobiliare, e importo delle stesse, ai fini dell´individuazione della quota detraibile per il singolo contribuente;

CONSIDERATO che gli schemi in esame prevedono che i soggetti obbligati effettuino le comunicazioni previste utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, che, seppur oggetto di rilievi critici del Garante con il provvedimento del 17 aprile 2012, è stato oggetto di alcuni miglioramenti da parte dell´Agenzia, indicati nella nota del 5 febbraio 2016, prot. n. 20490.05-02-2016-U, relativi, in particolare, al sistema di profilazione, all´infrastruttura telematica e alla realizzazione di strumenti di analisi e monitoraggio dell´utilizzo delle credenziali;

RITENUTI idonei tali interventi migliorativi, ferma restando la necessità di rivedere, nel medio periodo, l´adeguatezza del servizio Entratel rispetto alla totalità delle comunicazioni all´anagrafe tributaria per le quali attualmente è utilizzato il predetto servizio;

CONSIDERATO, inoltre, che, negli schemi in esame, è previsto che i dati trasmessi siano raccolti nei sistemi informativi dell´anagrafe tributaria e vengano utilizzati, in particolare, ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e, più in generale, per lo svolgimento delle attività di controllo sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, anche sulla base dell´art. 7 del d.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973, nonché per le altre finalità istituzionali dell´Agenzia, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti;

RILEVATO, altresì, che, per quanto riguarda le misure di sicurezza, negli schemi di provvedimento vengono previsti, in particolare, la cifratura del canale trasmissivo e dei dati, l´utilizzo di sistemi di autorizzazione, il controllo degli accessi, nonché il tracciamento e il monitoraggio delle operazioni eseguite;

RILEVATO anche che, per quanto riguarda i tempi di conservazione, viene previsto che "i dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d´imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati";

RITENUTO di non dover formulare rilievi sugli schemi di provvedimento in esame che risultano conformi al Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sui seguenti schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate:

A) Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell´articolo 1 del decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze del 1°dicembre 2016;

B) Comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell´articolo 2 del decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze del 1°dicembre 2016.

Roma, 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6064930
Data
19/01/17

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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