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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5982625]

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[doc. web n. 5982625]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 560 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 27 settembre 2016 da XY nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza o meno dei dati personali a lui riferiti trattati dalla resistente;

- di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati, di responsabili e  di incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

-  di avere ricevuto, in data 16 giugno e 14 luglio 2016, due telefonate commerciali da incaricati presentatisi a nome di Fastweb e risultati a conoscenza di alcuni suoi dati personali;

- di non avere mai autorizzato Fastweb a utilizzare i suoi dati personali per finalità di promozione pubblicitaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché  la nota del 25 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 27 ottobre 2016 con la quale la società resistente ha rappresentato che:

- l´utenza telefonica presso la quale è stato contattato il ricorrente "non è presente nelle liste dei contattabili dalla [resistente];

- da verifiche effettuate è emerso che le utenze chiamanti sono associate al teleseller I-Call, a cui Fastweb ha chiesto gli opportuni approfondimenti "circa la riconducibilità delle chiamate commerciali lamentate alla stessa ed eventualmente l´origine dei dati"

- ha proceduto a registrare il diritto di opposizione del ricorrente al trattamento dei propri  dati personali per finalità commerciali;

VISTA la memoria di replica del 31 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha insistito nelle richieste già avanzate alla resistente e ha formulato ulteriori richieste anche relative ai rapporti tra Fastweb e I-Call;

VISTA la nota inviata dalla resistente in data 14 dicembre 2016 con la quale, nel confermare che nessun dato riconducibile al ricorrente è presente negli archivi Fastweb, ha rappresentato che:

-  I-Call non ha ricevuto i dati da Fastweb, ma il nominativo del ricorrente "è stato acquisito attraverso il sito web: www.liste-email.com";

- ha dato disposizione a I-Call "di registrare la volontà espressa dal sig. XY circa l´esclusione da ogni forma di contatto commerciale, dandone esecuzione il 26/10/2016";

- ha, altresì, allegato al proprio riscontro una nota ricevuta da I-Call, che ha dichiarato che  tale "nominativo è stato messo in DNC manualmente il 26/10/2016 (da non contattare mai più, quindi BlackList)";

CONSIDERATO, in via preliminare, che, secondo quanto previsto dall´art. 146, c0mma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato solo con riguardo alle richieste avanzate in sede di interpello preventivo e non invece con riferimento alle ulteriori istanze avanzate nel corso dell´istruttoria non contenute nell´interpello preventivo e che, pertanto, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, queste vanno dichiarate inammissibili;

RITENUTO, con riferimento alle richieste correttamente presentate, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Fastweb S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. dichiara inammissibili le richieste avanzate nel corso dell´istruttoria e non formulate nell´interpello preventivo;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia