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Provvedimento del 7 dicembre 2016 [5951595]

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[doc. web n. 5951595]

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 513 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 27 luglio 2016 da XY nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- il blocco e la rimozione del seguente URL: http://..., nonché la rimozione della relativa copia cache;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato il contenuto del blog -che rappresenta "una scomposta e calunniosa risposta alla condanna subita [dall´autrice dell´articolo] presso il Tribunale di Udine" nell´ambito di un procedimento giudiziario promosso nei suoi confronti dallo stesso ricorrente- nel quale sarebbero riportate notizie calunniose e prive di fondamento, volte a minare la figura professionale e la reputazione del ricorrente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 1° e 19 settembre 2016 con le quali Google rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter aderire alle richieste del ricorrente tenuto conto del fatto che "Google non ha alcun titolo nell´attestare la veridicità dei contenuti", ha rappresentato che:

- nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio così come delineati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja ) in quanto il bene giuridico tutelato, ovvero il diritto alla riservatezza, è diverso rispetto alla "tutela del proprio diritto alla reputazione e all´onore, stante l´asserito carattere diffamatorio e gravemente calunnioso" della pagina contenente l´URL di cui si chiede la rimozione;

- ai fini del diritto all´oblio la circostanza che una informazione sia o meno pregiudizievole per l´onore e la reputazione dell´interessato è irrilevante essendo il diritto all´onore e alla reputazione esercitabile mediante apposita azione rivolta all´autorità giudiziaria ordinaria, esclusivamente nei confronti dell´autore della pubblicazione asseritamente lesiva ovvero di quei soggetti cui l´ordinamento attribuisce "una responsabilità oggettiva", tra cui non sono compresi, per effetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 contenente l´ "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell´informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno", i gestori di motori di ricerca;

- le istanze dell´interessato, così come formulate, sono dirette ad ottenere un intervento incidente sui contenuti pubblicati nel blog rispetto ai quali Google, in qualità di caching provider relativamente al servizio di web search, non può svolgere alcun ruolo secondo anche quanto specificamente previsto dall´art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sopra citato;

- in ogni caso, occorre comunque tenere conto dei criteri indicati dalle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di Lavoro art. 29 in materia di protezione dei dati personali, tra i quali assume particolare rilievo quello relativo al trascorrere del tempo e al ruolo ricoperto dall´interessato nella vita pubblica "anche per effetto della professione svolta"; presupposti non presenti nel caso in esame, atteso il tempo relativamente breve da quando è stato pubblicato il post contestato (novembre 2015), nonché l´attività di libero professionista svolta dall´interessato, che rientra tra le figure, che secondo quanto indicato nelle citate Linee guida, rivestono un ruolo nella vita pubblica per il quale deve prevalere l´interesse pubblico alla reperibilità della notizia;

VISTA la nota del 19 settembre 2016 con la quale il ricorrente, contestando quanto rappresentato da Google nella propria memoria, si è riportato integralmente alle considerazioni già svolte nell´atto introduttivo;

RILEVATO che non sono emersi nel corso del procedimento elementi idonei a comprovare le affermazioni del ricorrente in ordine alla natura falsa e calunniosa delle notizie riportate all´URL sopra indicato, né ad evidenziare ulteriori profili di illiceità del trattamento;

RITENUTO pertanto, in considerazione di tutti i profili sopra esposti, di dover dichiarare il ricorso infondato con riguardo agli URL indicati nelle precedenti premesse con i numeri da 1 a 7;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato con riguardo alla rimozione dell´URL indicato nell´atto introduttivo del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5951595
Data
07/12/16

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)