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Provvedimento del 7 dicembre 2016 [5946900]

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[doc. web n. 5946900]

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 518 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 20 settembre 2016 da XY nei confronti di Axelero S.p.A., con il quale l´interessato, in relazione alla ricezione di una telefonata promozionale indesiderata su un´utenza riservata allo stesso intestata, ribadendo parzialmente le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di conoscere la fonte dalla quale sono stati acquisiti i propri dati personali;

- l´indicazione del call center che avrebbe realizzato la telefonata indesiderata;

- l´attestazione che l´operazione di cancellazione già operata dalla citata società sia stata portata a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 13 ottobre 2016 con la quale Axelero S.p.A. ha dichiarato che:

- la cancellazione dei dati è stata disposta, oltre che da Axelero S.p.A. stessa, anche dal call center – SI2COM s.r.l. con sede in Via ***** (a suo tempo designato responsabile del trattamento);

- i dati dell´interessato non sono stati comunicati a terzi;

- detti dati sono stati acquisiti dalla stessa SI2COM s.r.l., nella veste di autonomo titolare del trattamento, "la quale si è assunta contrattualmente nei confronti di Axelero S.p.A. la piena responsabilità della legittimità del trattamento";

VISTA la nota del 13 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha chiesto di conoscere da quale elenco Axelero S.p.A. o SI2COM s.r.l. abbiano acquisito i dati che lo riguardano;

VISTA la nota del 3 novembre 2016 con la quale Axelero S.p.A., pur ritenendo di aver fornito esaustivo riscontro alle richieste dall´interessato, ha indicato in una società di diritto estero la fonte dalla quale Si2COM s.r.l. avrebbe acquisito i dati personali alla quale il ricorrente avrebbe autorizzato il trattamento;

VISTA la nota del 3 novembre 2016 con la quale il ricorrente, pur non escludendo di aver prestato consenso al trattamento dei propri dati personali nei confronti della predetta società estera, ha sostenuto che quest´ultima non avrebbe comunque esplicitato, prima della richiesta di adesione, l´informativa sulla protezione dati personali ed ha concluso sostenendo che avrebbe chiesto anche a tale società la cancellazione dei dati che lo riguardano;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Axelero S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato e dell´atteggiamento collaborativo mostrato nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a carico di Axelero S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia