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Provvedimento del 10 novembre 2016 [5914080]

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[doc. web n. 5914080]

Provvedimento del 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 473 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 giugno 2016 da XY nei confronti del Ministero della difesa, con specifico riguardo ai dati trattati dal Tribunale militare di Verona, con il quale l´interessato – non ritenendosi soddisfatto del riscontro ottenuto – ha ribadito l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto:

a) il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano di natura sanitaria trattati in violazione di legge "acquisiti [dal Tribunale militare di Verona] per trasmissione dall´ASL 4 Chiavarese e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova";

b) il blocco e la cancellazione dei dati personali di natura giudiziaria trattati in violazione di legge "acquisiti [dal Tribunale militare di Verona] per trasmissione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova";

c) la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che l´interessato – premesso di essere stato dipendente del Ministero resistente "in qualità di Assistente amministrativo (già giudiziario) dal 15 novembre 2004 al 03 febbraio 2013 e, particolarmente, dal 05 marzo 2012 al 03 febbraio 2013 presso il Tribunale militare di Verona", incarico dal quale è cessato a seguito di dimissioni per "giusta causa" –  ha, in particolare, rilevato:

con riferimento alle richieste di cui al precedente punto a):

di aver presentato, nel corso del rapporto di servizio, "in costanza di assenza per malattia", un´istanza di accesso agli atti alla Asl 4 di Chiavari, "esecutrice di una serie di visite fiscali ordinate dall´ufficio di appartenenza", in esito alla quale è risultato che tale Azienda aveva provveduto ad inviare "le relazioni mediche integrali contenenti anamnesi e diagnosi (…) del ricorrente" anche all´ufficio richiedente i predetti accertamenti;

che la Asl, a seguito della propria segnalazione, "ammetteva l´errore compiuto" e  comunicava di aver provveduto ad informare il datore di lavoro della suddetta circostanza, "invitandolo a distruggere quanto a lui pervenuto e diffidandolo da ogni possibile utilizzo";

con riferimento alle richieste di cui al precedente punto b):

che il Ministero della difesa – Tribunale militare di Verona, durante un periodo di sua assenza per malattia, ha inoltre provveduto a richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova, con nota del 31 gennaio 2013, se la medesima disponesse di informazioni attinenti lo stato di salute del dipendente "in virtù delle quali [potesse] essere richiesto all´autorità amministrativa competente un qualche provvedimento per la risoluzione del rapporto di impiego dello stesso";

detta richiesta veniva riscontrata dalla Procura di Padova con due distinte note: 1) la prima, datata 1° febbraio 2013, con la quale ha trasmesso copia integrale di atti contenenti suoi dati personali sensibili di natura sanitaria e giudiziaria, ossia il "verbale di perquisizione e sequestro al medico curante del 24 gennaio 2013, nonché il verbale di sommarie informazioni testimoniali del medico curante del 24 gennaio 2013" – quali acquisiti "nel corso delle relative indagini preliminari esperite ed ancora pendenti alla ridetta data"; 2) la seconda, datata 14 febbraio 2013, con la quale ha fornito informazioni in ordine all´adozione di atti di indagine nei suoi confronti ed ha trasmesso "documentazione contenente dati giudiziari, nonché sanitari acquisita nel corso delle relative indagini preliminari (…) costituita da: verbale di sommarie informazioni testimoniali di sanitario specialista del curante del 14 febbraio 2013; annotazione di Polizia giudiziaria sulle indagini esperite presso il ridetto sanitario del 14 febbraio 2013";

CONSIDERATO che, secondo l´interessato, sulla base di quanto appena riassunto, il  trattamento effettuato dal Tribunale militare di Verona sarebbe illecito in quanto:

relativamente ai dati di natura sanitaria che il titolare ha dichiarato di detenere, ovvero quelli erroneamente trasmessi dalla Asl 4 di Chiavari, gli stessi dovevano essere cancellati una volta conosciuta l´illiceità della relativa trasmissione;

con riguardo ai dati sensibili, sia di natura giudiziaria che sanitaria, trasmessi dalla Procura della Repubblica di Padova, la relativa richiesta sarebbe stata formulata dal Presidente del Tribunale militare di Verona senza alcun titolo legittimo – in quanto effettuata in qualità di capo dell´ufficio di servizio dell´interessato e non di Autorità giudiziaria titolare di un analogo potere nei confronti del medesimo – e la relativa comunicazione da parte della Procura della Repubblica sarebbe avvenuta altrettanto indebitamente in assenza di un valido presupposto, nonché in violazione del segreto istruttorio di cui all´art. 329, comma 1, del codice di procedura penale;

PRESO ATTO che il ricorrente ha altresì rappresentato:

di aver, con le istanze del 26 aprile e del 6 maggio 2016 indirizzate al Ministero della difesa – Tribunale militare di Verona, esercitato il diritto di accesso ai propri dati personali sensibili, rispettivamente, di natura giudiziaria e sanitaria, nonché il diritto di opposizione al trattamento degli stessi, chiedendo, in particolare, il blocco e, con riguardo ai soli dati di natura sanitaria, anche la cancellazione di quelli "trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati";

che il Ministero resistente ha fornito riscontro alle predette istanze con note del 9 e del 19 maggio 2016 che lo stesso ritiene tuttavia inadeguate in quanto non vi sarebbe alcun riferimento agli atti contenenti i dati giudiziari richiesti, così come precisati nell´atto introduttivo del procedimento, mentre con riguardo ai dati di natura sanitaria emergerebbe la volontà di persistere nell´illecita detenzione degli stessi in assenza dei presupposti di legge;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 ottobre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 luglio 2016 con la quale il Tribunale militare di Verona ha rilevato di aver già provveduto a fornire riscontro all´interessato a seguito delle istanze di interpello preventivo avanzate dal medesimo, precisando di non aver mai dissimulato la detenzione dei dati richiesti e dichiarando, altresì, di aver adottato "provvedimenti di assoluto blocco di ogni trattamento dei dati personali in questione" e di non avere "nulla in contrario alla distruzione degli stessi";

VISTA la nota del 25 luglio 2016 con la quale il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile, pur rilevando la genericità delle istanze richieste avanzate del ricorrente in quanto non contenenti la specifica indicazione dei dati richiesti, ha rappresentato che:

"i controlli in materia di assenza per malattia (…) sono stati svolti dal Tribunale militare di Verona, afferendo gli stessi alla competenza dell´ente di appartenenza"  e precisando di aver comunque impartito specifiche indicazioni sul corretto trattamento dei dati personali dei dipendenti;

in ordine alle censure mosse dal ricorrente con riguardo alla condotta tenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova, che avrebbe divulgato atti coperti dal segreto istruttorio, nessuna "competenza si radica in capo [all´]Amministrazione, trattandosi di autonome decisioni dell´Autorità inquirente, nell´esercizio di proprie prerogative giurisdizionali";

il trattamento di dati giudiziari comunque trattati da parte dell´Ufficio per i procedimenti disciplinari incardinato nella Direzione generale per il personale civile sarebbe in ogni caso effettuato in presenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore (il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), come già riconosciuto dall´Autorità Garante con provvedimento pronunciato su ricorso dell´interessato nel febbraio 2014;

VISTA la nota del 27 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha:

contestato il riscontro fornito dal Tribunale militare di Verona, rilevando come quest´ultimo non faccia alcun riferimento ai dati giudiziari ricevuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova;

rilevato l´inconferenza del riscontro fornito dalla Direzione centrale del personale civile, essendo le istanze avanzate dal medesimo inequivocabilmente dirette ad ottenere il blocco e la cancellazione dei dati specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 7 ottobre 2016 con la quale il Tribunale militare di Verona ha ribadito quanto già comunicato con la precedente nota trasmessa nel corso del procedimento;

VISTA la nota 13 ottobre 2016 con la quale il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile ha dichiarato di non detenere i dati di natura sanitaria e giudiziaria specificamente indicati dal ricorrente, essendo questi probabilmente nella disponibilità della struttura presso la quale l´interessato ha svolto il proprio servizio;

VISTA la nota del 19 ottobre 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare nuovamente i riscontri ottenuti, ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che il presente ricorso, proposto nei confronti del Ministero della difesa in qualità di titolare del trattamento, con riguardo al trattamento di dati personali svolto presso il Tribunale militare di Verona ha, in particolare, ad oggetto la richiesta di blocco e cancellazione di dati sanitari e giudiziari del ricorrente di cui viene lamentato il perdurante indebito trattamento, essendo peraltro venute meno le finalità in ordine alle quali erano stati raccolti a seguito dell´intervenuta cessazione del rapporto di impiego;

RILEVATO che la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa, ha dichiarato di non detenere gli atti individuati dal ricorrente contenenti dati sanitari del medesimo – nello specifico, referti di visite fiscali ed atti contenenti le informazioni rese dal medico curante – né atti relativi al procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova;

RILEVATO che il Tribunale militare di Verona, sia prima della proposizione del ricorso che nel corso del procedimento, ha dichiarato di detenere dati sanitari del ricorrente ed alcuni dati giudiziari, e di aver proceduto alla sospensione da ogni trattamento, eccezion fatta per la sola conservazione;

CONSIDERATO che la predetta misura – sostanzialmente riconducibile ad un "blocco" del trattamento – che il Tribunale militare di Verona ha dichiarato di aver adottato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") deve ritenersi adeguata, tenuto conto del fatto che, pur essendo venute meno le finalità poste a fondamento dell´originaria raccolta degli stessi, risulta comunque opportuno prevederne la conservazione (in ordine alla quale dovrà in ogni caso essere assicurata l´adozione di modalità idonee ad evitarne l´accesso e ogni altra operazione di trattamento, tenuto conto della particolare categoria dei dati trattati), ai fini della loro eventuale, futura acquisizione da parte dell´autorità giudiziaria;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 148 del Codice, il ricorso inammissibile, con riguardo alle richieste di blocco del trattamento avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure in parte nel corso del procedimento;

RITENUTO, inoltre, di dover, per le ragioni sopra indicate, ritenere infondato il ricorso, relativamente alla ulteriore richiesta di cancellazione dei dati sanitari;

RITENUTO, infine, con specifico riguardo alle istanze aventi ad oggetto i dati giudiziari, che il ricorrente ne ha chiesto, in sede di interpello preventivo, il blocco, estendendo poi la richiesta in sede di ricorso anche alla cancellazione degli stessi e che pertanto quest´ultima deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO di dover compensare le spese del procedimento fra le parti tenuto conto anche della richiesta di esonero dal pagamento dei diritti di segreteria avanzata dal ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di blocco del trattamento dei dati sanitari e giudiziari effettuato dal Ministero della difesa –Tribunale militare di Verona;

b) dichiara, per le ragioni di cui in premessa, infondata la richiesta di cancellazione dei dati sulla salute detenuti presso il Tribunale militare di Verona;

c) dichiara inammissibile l´ulteriore richiesta di cancellazione dei dati giudiziari detenuti presso il Tribunale militare di Verona;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia