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Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5867125]

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[doc. web n. 5867125]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 427 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 luglio 2016 da ZZ s.r.l. e dal dott. XY, rappresentati e difesi dall´avv. Emiliano Marchisio nei confronti di Mahmoud Singer e altri;

VISTI gli ulteriori atti di ufficio e, in particolare, la nota del 5 agosto 2016 con la quale questa Autorità ha invitato i ricorrenti, ai sensi dell´art. 148, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), a riconsiderare l´atto di ricorso proposto tenuto conto delle modifiche normative che hanno limitato il campo di applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali alle persone fisiche (art. 4, comma 1, lett. i), del Codice, come modificato dall´art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214), oltre che del disposto dell´art. 5, comma 3, del Codice inerente il trattamento di dati effettuato per fini esclusivamente personali;

PRESO ATTO che sono decorsi i termini di cui all´art. 148, comma 1, lett. c) del Codice e i ricorrenti non hanno provveduto alla richiesta regolarizzazione; 

RILEVATA pertanto la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara l´inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia