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Provvedimento del 3 novembre 2016 [5852185]

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[doc. web n. 5852185]

Provvedimento del 3 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 459 del 3 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 25 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gianni Lorenzetto, nei confronti di Crif S.p.A. e Visura S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

- di ottenere la cancellazione o, in subordine, la sospensione della visibilità degli eventi pregiudizievoli di conservatoria (ipoteche e pignoramenti) a suo carico presenti nei rispettivi sistemi informativi (relativi ad immobili di cui non è più proprietario dal 26 giugno 2008 ed oggetto di annotazioni di cancellazione risalenti al 2008);

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 9 agosto 2016 con la quale Crif S.p.A.:

-  ha ribadito la legittimità del trattamento dalla stessa effettuato, tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza, come si evince dall´ispezione effettuata presso l´Agenzia delle Entrate" allegata al riscontro, e sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso" che si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche;

- ha dichiarato di aver comunque provveduto, "in attesa dell´entrata in vigore del nuovo codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ed in un´ottica di massima collaborazione", alla cancellazione delle informazioni oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 12 agosto 2016 con la quale Visura S.p.A.:

- ha sostenuto che il servizio "Universo Imprese" consente di consultare i dati aggregati censiti presso le fonti ufficiali di provenienza (Camere di commercio ed Agenzia delle Entrate), fermo restando che, con specifico riferimento ai pregiudizievoli di conservatoria riportati nella sezione "eventi negativi", l´utente, per ottenere il dettaglio delle cancellazioni, deve effettuare una visura ipotecaria;

- aderendo alle richieste del ricorrente, ha provveduto ad integrare i dati censiti in relazione all´interessato all´interno del sistema "Universo Imprese", riportando, in corrispondenza di ogni pregiudizievole, la data della relativa annotazione di cancellazione, in conformità con quanto censito nella banca dati ufficiale della Conservatoria dei Registri Immobiliari;

VISTA la nota del 2 settembre 2016 con la quale il ricorrente:

- ha preso atto del riscontro ottenuto da Crif S.p.A. nei cui confronti ha quindi chiesto al Garante di dichiarare il non luogo a provvedere;

- si è dichiarato insoddisfatto nei confronti di Visura S.p.A in quanto, pur riconoscendo l´integrazione apportata nella sezione "Dettagli pregiudizievoli di conservatoria", ha rilevato che nella sezione "Ricerca degli Eventi Negativi" sotto la voce "Pregiudizievoli di Conservatoria", sarebbe tuttora rinvenibile, in relazione al proprio nominativo, la dicitura "Sono state trovate posizioni";

VISTA la nota del 2 settembre 2016 con la quale Visura S.p.A., "al solo ed unico fine di definire bonariamente la vicenda, senza tuttavia alcun riconoscimento di responsabilità", ha dichiarato di aver apportato ulteriori modifiche al servizio "Universo Imprese", "con la conseguenza che le ricerche dei pregiudizievoli sul nominativo XY (…) evidenzieranno un risultato negativo, vale a dire nessun pregiudizievole";

VISTA la nota del 23 settembre 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto da Visura S.p.A. chiedendo pertanto di dichiarare anche nei confronti di quest´ultima il non luogo a provvedere;

VISTE le note del 3 ottobre 2016 con le quali Crif S.p.A. e Visura S.p.A. hanno ribadito le rispettive argomentazioni difensive;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi i titolari avendo gli stessi fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente affermando, nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità gli autori risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver provveduto nei sensi richiesti nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi a carico delle resistenti nella misura di euro 100 ciascuna, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti dai titolari nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di di Crif S.p.A. e Visura S.p.A.;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi per euro 100,00 a Crif S.p.A. e per euro 100,00 a Visura S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia