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Provvedimento del 6 ottobre 2016 [5843634]

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[doc. web n. 5843634]

Provvedimento del 6 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 401 del 6 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 maggio 2016 nei confronti di Compass S.p.A. con la quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Antonella Alfano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione negativa che la riguarda inserita nei sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) dalla citata società in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato in data 2 aprile 2013;

CONSIDERATO che la ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha in particolare lamentato l´illegittimità dell´avvenuta iscrizione presso i s.i.c. in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Allegato A.5 al del Codice, in www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

PRESO ATTO che l´interessata ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 19 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 giugno 2016 con la quale Compass S.p.A. ha dichiarato:

- di aver segnalato alla cliente attraverso diverse lettere di sollecito di pagamento (di cui ha allegato copia) i numerosi insoluti per "insufficienza fondi" registrati nel corso del rapporto già a partire dalla rata n. 4 del 30.07.2013;

- di aver comunicato alla medesima  cliente, con missiva datata 8 luglio 2014, la revoca dell´addebito automatico in conto (R.I.D.) invitandola ad effettuare i successivi pagamenti mediante i bollettini postali allegati;

- di aver inviato alla stessa, sempre in data 8 luglio 2014, una nota rubricata "Prolungati ritardi nel pagamento delle rate" contenente il preavviso ex art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (di cui ha allegato copia), utilizzando "Postel", un servizio fornito da Poste Italiane S.p.A. che garantisce la tracciabilità dei lotti contenenti le comunicazioni spedite ai clienti;

PRESO ATTO che Compass S.p.A. ha altresì sostenuto che:

- la conferma dell´avvenuta spedizione del preavviso tramite il servizio "Postel" viene fornita da Poste Italiane S.p.A. attraverso la restituzione della copia della lettera spedita in formato pdf (c.d."Servizio Copia Immagine di Postel") che la resistente provvede a censire in uno specifico sistema informatico, mentre i preavvisi non consegnati che vengono restituiti da Poste Italiane S.p.A. sono registrati "presso il sistema di gestione, su ogni singola pratica interessata";

- stante l´invio della documentazione allegata, supportata dalle azioni di recupero promosse dalla resistente, la ricorrente non poteva non essere a conoscenza della sua situazione debitoria, potendo facilmente presumere che tale situazione avrebbe comportato l´iscrizione nei s.i.c.;

- nessuna norma di legge e tantomeno il codice di deontologia e buona condotta applicabile ai s.i.c. impongono l´invio del preavviso in questione a mezzo di raccomandata, come invece espressamente previsto per il preavviso di segnalazione alla Centrale d´Allarme Interbancaria;

- la segnalazione ai s.i.c. di riferimento in caso di insoluti è chiaramente contemplata anche nella stessa informativa sul trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell´art. 13 del Codice e in quella prevista dall´art. 5 del citato codice di deontologia applicabile ai s.i.c. consegnate alla ricorrente all´atto di accensione dei rapporti;

- la segnalazione in questione sarà conservata nei s.i.c. di riferimento per il periodo previsto dal citato codice di deontologia e buona condotta, ovvero per 12 mesi dalla regolarizzazione dell´insoluto avvenuta il 7 ottobre 2015;

VISTA la nota del 28 settembre 2016 con la quale Compass S.p.A. ha fornito all´Autorità il file riferito al lotto nel quale era contenuta la lettera contenente il preavviso ex art. 4, comma 7, spedita alla ricorrente tramite il servizio Postel in data 8 luglio2014;

RILEVATO che l´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta non prevede particolari modalità di invio del preavviso di imminente segnalazione nei s.i.c.;

CONSIDERATO che la resistente ha attestato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inviato alla ricorrente il preavviso di imminente registrazione previsto dal citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta;

RITENUTO inoltre che la resistente abbia fornito elementi sufficienti a comprovare l´effettivo adempimento del proprio obbligo informativo, fornendo specifica documentazione inerente le modalità osservate per il suo inoltro;

RILEVATO dunque che, nel caso di specie, la comunicazione dell´informazione creditizia di tipo negativo effettuata dalla resistente ai s.i.c. di riferimento appare essere avvenuta in modo lecito;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;  

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia