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Provvedimento del 22 giugno 2016 [5449556]

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[doc. web n. 5449556]

Provvedimento del 22 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 283 del 22 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 aprile 2016 da Gianfranco Fragasso nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rettifica dei dati allo stesso riferiti, inviati dalla Banca all´Anagrafe Tributaria negli anni anteriori al 2015, specificamente indicati nell´atto di interpello e che, a seguito di una verifica da questi effettuata presso l´Agenzia delle Entrate, sarebbero risultati affetti da alcune anomalie;

PRESO ATTO, inoltre, che il ricorrente ha rappresentato, nell´atto di ricorso, ma non nell´interpello preventivo di ritenere errata la data di inizio del rapporto del conto creditori, fissata al 1° febbraio 2012, data che peraltro la Banca non avrebbe mai comunicato in maniera esatta, "nonostante diverse richieste";

VISTA la nota datata 11 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 30 maggio 2016, con il quale la Banca ha confermato l´esattezza dei dati comunicati all´Anagrafe Tributaria, nonché del 1° febbraio 2012 quale data di accensione del rapporto, precisando, al riguardo, che si tratta di un conto creditori acceso dalla stessa Banca e privo di un contratto sottostante, avente il solo scopo tecnico di permettere il pagamento delle rate di mutuo a quei clienti che non hanno un contratto di conto corrente;

VISTA la nota del 30 maggio 2016 con la quale l´interessato pur contestando alcune affermazioni della Banca, dichiara di ritirare il ricorso "per motivi personali";

PRESO ATTO della riferita volontà del ricorrente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, procedendo alla contestuale compensazione delle spese;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. compensa le spese del presente procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA