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Provvedimento del 16 giugno 2016 [5449394]

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[doc. web n. 5449394]

Provvedimento del 16 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 271 del 16 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 aprile 2016 da XX nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l´accesso ai dati inviati dalla Banca all´anagrafe tributaria con riferimento ai seguenti anni: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (fino al 6 aprile 2016);

VISTA la nota datata 11 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTO il riscontro del 30 maggio 2016, con il quale la Banca ha fornito i dati relativi al ricorrente da essa comunicati, negli anni richiesti con il ricorso, sia all´Anagrafe Tributaria Rapporti, sia all´Anagrafe Tributaria dei Saldi e dei Movimenti;

VISTA la nota del 30 maggio 2016 con la quale il ricorrente, pur contestando alcune affermazioni della Banca, ritira il ricorso "per motivi personali";

PRESO ATTO della riferita volontà del ricorrente e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, procedendo alla contestuale compensazione delle spese;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA