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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Apcoa Parking Italia spa - 17 marzo 2016 [5432090]

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[doc. web n. 5432090]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Apcoa Parking Italia spa - 17 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 17 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che sono pervenute all´Autorità, in data 13 luglio 2012 e 10 settembre 2012, due segnalazioni con cui veniva lamentato un illecito trattamento di dati personali da parte di Apcoa Parking Italia s.p.a. (di seguito "Apcoa"), la quale, in qualità di società incaricata della gestione dei parcheggi presso l´Aeroporto di Bari-Palese "Karol Wojtyla", avrebbe indebitamente utilizzato le immagini riprese dall´impianto di videosorveglianza installato in corrispondenza dei varchi di ingresso e di uscita dell´Aeroporto per avviare le procedure di infrazione al Regolamento di parcheggio e per attuare le connesse attività di recupero crediti. Veniva, inoltre, lamentata la mancanza della cartellonistica recante l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) in relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante il suddetto impianto di videosorveglianza, nonché l´omessa informativa in calce alla comunicazione di avviso di messa in mora inviata ai trasgressori, e sul sito internet della società www.apcoa.it, relativamente al servizio di prenotazione del posto auto;

CONSIDERATO che l´Ufficio ha avviato una complessa attività istruttoria diretta a verificare la liceità dei trattamenti posti in essere dalla società, con particolare riferimento ai tempi di conservazione delle immagini registrate mediante l´impianto di videosorveglianza, in conformità a quanto stabilito dal Garante nel provvedimento sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680], e altresì con riferimento alle modalità con cui è resa l´informativa agli interessati in relazione all´attività di recupero credito svolta, sulla base di quanto previsto dal Garante con il provvedimento in materia di "Liceità, correttezza e pertinenza nell´attività di recupero credito", datato 30 novembre 2005 [doc. web n. 1213644];

ESAMINATI gli atti dell´istruttoria svolta dall´Ufficio, da cui è emerso che:

- il sistema di videosorveglianza, installato dalla società Apcoa presso l´Aeroporto di Bari - Palese, consta di 62 telecamere, di cui solo alcune utilizzate con modalità di registrazione per finalità di sicurezza e di tutela dell´ordine pubblico. In particolare, è risultato che le immagini registrate dalle telecamere poste in prossimità delle corsie di emergenza sono configurate in modo da registrare il numero di targa dei veicoli e, poi, utilizzate dalla società al fine di contestare agli automobilisti i transiti irregolari nell´area adibita a parcheggio;

- il tempo di conservazione delle immagini registrate mediante il suddetto impianto, riferite unicamente alle trasgressioni rilevate, dipende dall´evolversi dell´iter del recupero del credito, sebbene a far data dal 24 maggio 2013 la società abbia provveduto ad interrompere la conservazione delle immagini oltre le 24h e a cancellare quelle precedentemente conservate, predisponendo un diverso sistema di contestazione delle violazioni;

- con riguardo al trattamento di dati personali finalizzato all´attività di recupero del credito, è risultato che l´informativa presente sul sito internet della società non era completa di tutti i requisiti richiesti dall´art. 13 del Codice (in particolare perché priva dell´indicazione dei responsabili del trattamento) e non era opportunamente segnalata nel Regolamento di parcheggio. Nel corso dell´istruttoria, la parte ha comunque dichiarato di aver provveduto ad integrare il Regolamento di parcheggio, esplicitando il rinvio al sito internet della società per prendere visione dell´informativa completa;

- sul sito internet della società, infine, è risultata la presenza di un form di raccolta dati (tra cui nome, cognome, indirizzo e città, dati relativi alla fatturazione e ai dettagli del veicolo), finalizzato al servizio di prenotazione del posto auto, in calce al quale è stata accertata la mancanza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 19374/81620 del 25 luglio 2013 con cui sono state contestate a Apcoa Parking Italia spa, già con sede in Mantova, via Chiassi n. 20, e attualmente con sede in Mantova, via Zanellini n. 15 c/o Centro Direzionale Boma, P.I. 01578450205, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dall´art. 162, comma 2-ter del Codice per l´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza (punto 3.4 relativo ai tempi di conservazione delle immagini), dall´art. 161 in relazione all´inidonea informativa resa in occasione dell´attività di recupero del credito, dal medesimo art. 161 in relazione all´omessa informativa in calce al form di raccolta dati presente sul sito internet, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 19 agosto 2013, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha evidenziato, in via preliminare, alcune "singolarità del procedimento sfociato nella sanzioni qui in esame". In particolare, la parte ha osservato che solo all´atto della notifica del verbale di contestazione ha potuto rilevare che, all´origine del procedimento sanzionatorio, vi fossero due segnalazioni (e non una come risultava dalle richieste di informazioni formulate dall´Ufficio). Tra l´altro, a fronte della richiesta di accesso ai documenti amministrativi, avanzata da uno dei segnalanti ai sensi della legge n. 241/1990, aveva appreso dell´esistenza di un secondo fascicolo che è risultato, poi, essere confluito in quello già noto. Tali particolarità hanno assunto, secondo la parte, un particolare peso in quanto una delle tre violazioni contestate (quella cioè relativa all´omessa informativa in calce al form di raccolta dati presente sul sito internet) non era mai stata oggetto di alcuna richiesta di informazioni da parte dell´Ufficio, impedendole di formulare al riguardo le proprie osservazioni. Per quanto attiene al merito delle contestazioni elevate, invece, la parte ha ribadito le osservazioni già formulate nel corso dell´istruttoria, rilevando come siano state prontamente adottate tutte le misure utili a conformare i trattamenti di dati personali posti in essere dalla società alle indicazioni fornite dall´Ufficio nell´ambito dell´istruttoria, con ciò auspicando in una valutazione degli importi delle sanzioni secondo i criteri stabiliti dall´art. 11 della legge n. 689/1981, in particolare della condotta complessivamente tenuta dalla società. In particolare, poi, nel dettaglio delle violazioni rilevate, la parte ha osservato che, in relazione all´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza, i tempi di conservazione delle immagini (riferite solo alla porzione di sistema dedicato alle corsie di emergenza) erano dettati da esigenze di carattere pubblico e di sicurezza; mentre, in relazione all´attività di recupero del credito, ha precisato come tale attività sia strumentale al rispetto del Regolamento di parcheggio da parte degli utenti dell´Aeroporto e come, in ogni caso, l´informativa di cui all´art. 13 del Codice sia stata prontamente integrata. Infine, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 per l´omessa informativa in calce al form di raccolta dati predisposto per il servizio di prenotazione del posto auto, la parte ha osservato che gli elementi essenziali di cui all´art. 13 erano facilmente desumibili dal contesto della pagina web e che, in ogni caso, i dati personali raccolti mediante tale form erano estremamente ridotti;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 2 dicembre 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già osservato negli scritti difensivi;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Infatti, con riguardo alla prima delle argomentazioni addotte, secondo cui la conoscenza di una seconda segnalazione sarebbe avvenuta solo in occasione della notifica del verbale di contestazione, si osserva che tale circostanza, oltre a non incidere sulla validità dell´intero procedimento, non ha pregiudicato l´esercizio del diritto di difesa dell´interessato. In primo luogo, si rileva infatti che, a fronte della mancata comunicazione da parte dell´Ufficio della segnalazione in argomento, la parte avrebbe potuto legittimamente avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi, secondo le forme e i termini di cui alla legge n. 241/1990, e così prendere visione del documento. Ciononostante, si rileva che, a prescindere da quanto è stato lamentato nella segnalazione, nel verbale di contestazione sono state delineate con chiarezza le condotte materiali che hanno integrato le violazioni amministrative, assicurando, in tal modo, al trasgressore di avere contezza di quanto rilevato ed evitando, al contempo, che il diritto di difesa dell´interessato venisse menomato o compresso. A tal proposito, si osserva, altresì, che nell´ambito del procedimento sanzionatorio, di cui il verbale di contestazione rappresenta il primo atto, al trasgressore è garantito l´esercizio del diritto di difesa mediante la presentazione degli scritti difensivi e la partecipazione all´audizione (art. 18 legge n. 689/1981), che sono state entrambe esperite dalla parte, anche con riferimento alla violazione per omessa informativa sul sito web, che non sarebbe stata oggetto di una specifica richiesta di informazione dell´Ufficio. Tale ultima violazione è stata oggetto di accertamento d´ufficio e, comunque, nella nota di chiusura del relativo procedimento (prot. n. 14830/81620 dell´11 giugno 2013), l´Ufficio ha comunicato alla società di riservarsi ogni ulteriore determinazione riguardo, tra l´altro, "alla violazione degli obblighi in tema di informativa con riferimento ai trattamenti di dati connessi all´attività di prenotazione". Per quanto riguarda la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice, si rileva che la contestazione sui tempi di conservazione delle immagini relative alle trasgressioni al Regolamento di parcheggio, posta in essere dalla società per un periodo superiore alle 24 ore, deve ritenersi superata in considerazione delle specifiche finalità perseguite ed delle relative modalità di svolgimento. In particolare, la società ha avuto più volte modo di chiarire che le immagini relative ai "passaggi sulle corsie di emergenza …(…) …sono estratte automaticamente da un apposito software e, entro le 24 ore, esaminate da specifici incaricati i quali selezionano manualmente gli snapshot relativi alle effettuate trasgressioni"(…). "gli snapshot relativi alle trasgressioni sono conservati per il tempo strettamente necessario alla contestazione della violazione nonché alla procedura (anche eventualmente giudiziale) del recupero credito". Tale circostanza, riconducibile pertanto all´esigenza che le sole immagini, selettivamente estrapolate entro 24 ore dall´avvenuta registrazione (c.d. snapshot), che raffigurano esclusivamente gli autoveicoli che hanno violato  il Regolamento di parcheggio, siano conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all´avvio e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla legge, unitamente al fatto che la predetta raccolta e conservazione riguarda esclusivamente i dati alfanumerici delle targhe automobilistiche, non configura un trattamento illecito di dati personali o non conforme al provvedimento sulla videosorveglianza (e, segnatamente, al punto 3.4 relativo ai tempi di conservazione delle immagini). Con riguardo, infine, alla violazione riscontrata in merito all´attività di recupero credito, le osservazioni formulate possono essere valutate ai fini della rideterminazione della sanzione, considerato che la parte ha provveduto tempestivamente a riformulare le informative già predisposte;

RILEVATO, quindi, che Apcoa Parking Italia spa, in qualità di titolare del trattamento, ha effettuato due distinti trattamenti di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di cui un trattamento finalizzato all´attività di recupero del credito, rispetto al quale è stata resa un´informativa inidonea (art. 13 del Codice), e un trattamento effettuato mediante un form di raccolta dati rispetto al quale è stato omesso di rendere l´informativa (art. 13 cit.);

RITENUTO, invece, di dover archiviare il procedimento sanzionatorio relativo all´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza (punto 3.4. relativo ai tempi di conservazione delle immagini), in quanto, all´esito della valutazione degli elementi in atti, è risultato che la conservazione delle sole immagini, selettivamente estrapolate entro 24 ore dall´avvenuta registrazione (c.d. snapshot), che raffigurano esclusivamente gli autoveicoli e i relativi dati alfanumerici delle targhe, che hanno violato  il Regolamento di parcheggio, per il periodo di tempo strettamente necessario all´avvio e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla legge, non configura un trattamento illecito di dati personali o non conforme al provvedimento sulla videosorveglianza (e, segnatamente, al punto 3.4 relativo ai tempi di conservazione delle immagini);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 (attività di recupero credito), nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 (form di raccolta dati), applicate in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, del medesimo Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice;

ORDINA

a Apcoa Parking Italia spa, già con sede in Mantova, via Chiassi n. 20, e attualmente con sede in Mantova, via Zanellini n. 15 c/o Centro Direzionale Boma, P.I. 01578450205, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento), per le violazioni amministrative previste dall´art. 161 in relazione all´inidonea informativa resa in occasione dell´attività di recupero del credito e dal medesimo art. 161 in relazione all´omessa informativa in calce al form di raccolta dati presente sul sito internet;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la  somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia