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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di COF Lanzo Hospital Spa - 25 febbraio 2016 [5431735]

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[doc. web n. 5431735]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di COF Lanzo Hospital Spa - 25 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 82 del 25 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di un accertamento ispettivo eseguito in data 20 aprile 2012 dal Nucleo privacy della Guardia di finanza nei confronti di COF Lanzo Hospital Spa in esecuzione della richiesta di informazioni n. 3026/78073 del 7 febbraio 2012 formulata dal Segretario generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice"), l´Ufficio ha ritenuto necessario svolgere un supplemento istruttorio nei confronti della suddetta società, diretto a verificare i rapporti intercorrenti tra COF Lanzo Hospital Spa e la società incaricata del servizio di scansione, archiviazione fisica e messa a disposizione via web delle cartelle cliniche dei pazienti della prima;

VISTA la richiesta di informazioni n. prot. 11041/80203 del 2 maggio 2013, formulata dal Segretario generale ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui si invitava la società COF Lanzo Hospital a fornire un idoneo riscontro, con l´indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

PRESO ATTO del mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata, che è stata regolarmente notificata mediante pec in data 2 maggio 2013;

VISTO il verbale nr. 18280/80203 del 15 luglio 2013, notificato in data 7 agosto 2013, con cui è stata contestata a COF Lanzo Hospital Spa, con sede in Ramponio Verna (CO), Località Caslè n. 5, P.I. 00192700136, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con il quale la parte ha dichiarato che "la mancata risposta alla Vostra richiesta è, purtroppo, frutto di una svista amministrativa (…); il periodo temporale in cui è avvenuto l´evento è coinciso con la fase finale della predisposizione del bilancio d´esercizio, nel quale il personale amministrativo è sottoposto a un carico di lavoro particolarmente stressante che può portare ad una eventuale disattenzione nell´ambito della quotidianità lavorativa", chiedendo, pertanto, "di vedere riconosciuta la buona fede del nostro personale e l´assoluta non intenzionalità nel violare le norme in vigore" con la conseguente possibile rideterminazione dell´importo della sanzione amministrativa comminata;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato, in quanto non è possibile riconoscere in capo alla società l´esimente della buona fede, prevista dall´art. 3 della legge n. 689/1981. Non si ravvisa, infatti, la condizione che permette di affermare che tale errore sia stato inevitabile e incolpevole, tale cioè da essere evitato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a COF Lanzo Hospital Spa, con sede in Ramponio Verna (CO), Località Caslè n. 5, P.I. 00192700136, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, per non aver fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia