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Provvedimento del 18 maggio 2016 [5190135]

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[doc. web n. 5190135]

Provvedimento del 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 232 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 24 febbraio 2016 da Gianfranco Fragasso nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l´aggiornamento del proprio indirizzo di recapito, lamentando che - nonostante la relativa comunicazione fatta avere alla Banca nel mese di ottobre 2015 e nonostante un precedente, positivo riscontro ad altro interpello sul medesimo punto inviatogli dalla Banca – il Consorzio Servizi Bancari soc. cons. a r.l. (di seguito, "CSE"), responsabile del trattamento, ha indicato nelle comunicazioni dirette  al ricorrente il suo precedente recapito; il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento, tenuto conto, in particolare, del mancato riscontro da parte della Banca all´ultimo interpello;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 22 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 19 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la risposta del 25 marzo 2016 con la quale la Banca ha rappresentato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che:

- il CSE ha predisposto le note di riscontro inviate al ricorrente indicando quale recapito l´indirizzo riportato sul documento d´identità da questi allegato alle proprie istanze;

- in ogni caso, tali missive sono state inviate tramite PEC esclusivamente all´indirizzo mail indicato dal ricorrente;

VISTA la nota del 25 marzo 2016, con la quale il ricorrente, contestando le osservazioni formulate dalla Banca, ha insistito nelle proprie richieste, confermando, tuttavia, che la corrispondenza è stata sempre inviata via PEC;

VISTA la nota del 13 maggio 2016 con la quale la Banca ha da ultimo confermato di avere provveduto all´aggiornamento dell´indirizzo del ricorrente così come dallo stesso richiesto;

CONSIDERATO, tutto quanto premesso, che il riferimento all´indirizzo del ricorrente sarebbe stato apposto dal CSE sulle note in questione a titolo di completamento formale dei dati del destinatario sulla base non di un accesso ad archivi ma mediante estrapolazione di quanto allegato dall´interessato e che comunque la trasmissione è avvenuta esclusivamente all´indirizzo PEC da quest´ultimo indicato;

PRESO ATTO che il titolare, confermando quanto a suo tempo già indicato all´interessato, ha ribadito che i dati in questione sono stati aggiornati;

RILEVATO pertanto che alle richieste del ricorrente è stato fornito un adeguato riscontro, sia pure nel corso del presente procedimento e ritenuto quindi che, in ragione di ciò, si debba dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 alla Banca, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia