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Provvedimento del 5 maggio 2016 [5166842]

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[doc. web n. 5166842]

Provvedimento del 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 201 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 febbraio 2016 da XY rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Bertoni, nei confronti della società "Il Giornale Online srl", quale editore del quotidiano on-line www.ilgiornale.it, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha lamentato la presenza, all´interno del citato quotidiano on-line, di alcuni articoli, accessibili attraverso link specificamente indicati, che riportano notizie relative ad una vicenda giudiziaria risalente al 2013, relativamente alla quale lo stesso è stato successivamente giudicato estraneo;

PRESO ATTO che il ricorrente ha chiesto in particolare:

- che siano integrati ed aggiornati i dati personali a lui riferiti contenuti negli articoli in questione, dando risalto "alla cronologia della suesposta vicenda processuale e, in particolar modo, all´avvenuta archiviazione delle indagini a carico del ricorrente";

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste:

- ha rappresentato che il "Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l´archiviazione delle indagini" ed ha lamentato che di tale circostanza, riportata da diverse fonti di stampa, non sia stato dato alcun conto negli articoli contenuti nel citato sito internet www.ilgiornale.it;

- ha segnalato come il mancato aggiornamento della notizia contribuisca a creare "un´immagine parziale, distorta e non veritiera" della sua persona, facendolo ritenere ancora coinvolto in vicende giudiziarie, rispetto alle quali è stato invece dichiarato totalmente estraneo e richiamando in tal senso la sentenza 5 aprile 2012, n. 5525 della Corte di Cassazione, laddove è stato sancito che al fine di salvaguardare "l´attuale identità sociale del soggetto", occorre garantire la contestualizzazione e l´aggiornamento delle notizie di cronaca che lo riguardano;

VISTA la nota datata 1° febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del  5 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il riscontro del 24 febbraio 2016 con il quale il titolare del trattamento, nel precisare che la mancata risposta alle richieste precedentemente formulate dal ricorrente è da addebitarsi ad un mero disguido materiale,  ha dichiarato:

- di avere dato esecuzione a quanto richiesto dal ricorrente con riferimento agli articoli dallo stesso indicati;

- di avere adottato un idoneo strumento per fornire agli utenti l´immediata visibilità degli sviluppi delle notizie, inserendo una nota sotto al titolo così che gli sviluppi della vicenda narrata emergano già nell´anteprima dell´articolo;

- di avere disabilitato l´accesso all´articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "Robots.Txt";

VISTA la nota del 29 febbraio 2016, con la quale il ricorrente ha chiesto una puntualizzazione del contenuto della nota inserita dalla società resistente, domandando, in particolare, che in essa venga indicato il proprio nome e cognome affinché risulti inequivocabile che l´archiviazione delle indagini ha riguardato in maniera specifica la sua persona;

PRESO ATTO che la società resistente, con nota datata 8 marzo 2016, ha dichiarato di avere provveduto ad aggiornare la nota negli articoli individuati dal ricorrente nei termini da quest´ultimo richiesti;

PRESO ALTRESI´ ATTO che il ricorrente, con comunicazione del 26 aprile 2016, ha dichiarato di avere constatato, in base ad un´autonoma verifica sui link contenenti gli articoli in questione, che la società resistente "ha fornito compiuto riscontro alle richieste presentate";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 alla società "Il Giornale Online srl", in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´approccio collaborativo e del soddisfacente riscontro forniti dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi alla società "Il Giornale Online srl", che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia