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Provvedimento del 5 maggio 2016 [5166346]

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[doc. web n. 5166346]

Provvedimento del 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 3 febbraio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Teresa Cocca, nei confronti di KW, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

di conoscere le modalità e la logica applicata al trattamento dei dati personali che lo riguardano;

di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere eventualmente comunicati;

di accedere ai dati registrati attraverso l´impianto di videosorveglianza installato dal resistente al fine di "acclarare la presenza di dati personali di sé e della propria famiglia e degli avventori del locale pubblico" sito al piano terra dell´immobile di proprietà del ricorrente;

di modificare l´angolo visuale di ripresa del predetto impianto al fine di riprendere soltanto le aree di "esclusiva pertinenza dell´immobile" di proprietà del resistente, disponendo a tal fine una perizia tecnica;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare, che:

l´immobile di proprietà del resistente è posto di fronte all´immobile di sua proprietà il quale è, a sua volta, costituito di tre piani: "il piano terra (…) adibito ad attività per la somministrazione di alimenti e bevande (…), mentre i piani superiori (…) sono adibiti ad abitazione civile";

in data 5 dicembre 2015 "all´esterno del primo piano dell´immobile del sig. KW veniva installato un sistema di videosorveglianza, composta da tre telecamere";

"n. 2 telecamere sono state installate ad angolo di 90° tra loro" con un raggio di azione che sembra riprendere, "oltre che il cancelletto di ingresso dell´abitazione posto su via (…) ed il portone principale dell´abitazione del sig. KW, anche l´ingresso dell´abitazione del ricorrente";

una terza "telecamera è stata installata verso l´area antistante la ditta (…) riprendendo (…) i luoghi circostanti e particolari non rilevanti a nessuna finalità dichiarata" dal resistente;

quest´ultimo con nota del 24 dicembre 2016, fornendo un riscontro parziale all´interpello proposto dall´interessato, ha comunicato di non disporre di dati relativi al medesimo e/o alla sua famiglia in quanto l´impianto "sarebbe entrato in funzione il 23.12.2015" e dichiarando altresì che "l´angolo visuale delle telecamere sarebbe limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza ed al controllo dell´accesso alla propria abitazione";

successivamente "alla notifica dell´istanza del 18.12.2015 (…), il sig. KW ha provveduto a spostare la telecamera (…) verso l´interno della propria abitazione, come da rilievi fotografici che si allegano", dimostrando così che "il sistema di videosorveglianza fosse pienamente in funzione già prima" di quella data con un angolo visuale non limitato ai soli luoghi di pertinenza dell´abitazione privata del resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 marzo 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 23 e del 25 febbraio 2016 con le quali il resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Di Dio, ha comunicato:

di aver già fornito riscontro, con nota datata 24 dicembre 2015, alle istanze avanzate dall´interessato dichiarando che alla data dell´interpello preventivo (18 dicembre 2015) "l´impianto (…) non era in funzione e che (…) per tal ragione" la richiesta di acquisizione dei dati registrati a quella data "non poteva essere esitata";

che l´installazione dell´impianto di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente alla tutela della sicurezza individuale del proprietario dell´immobile in cui lo stesso è collocato, rientrando pertanto in un ambito sottratto, per espressa disposizione normativa, all´applicazione del Codice;

che l´attività commerciale posta al primo piano dell´immobile in cui è inserito l´appartamento di proprietà del sig. XY è stata concessa in affitto ad un terzo, il quale non ha mai effettuato lamentele in ordine alla questione esposta con l´odierno ricorso;

l´impianto di videosorveglianza è stato "realizzato in economia" dal resistente che ha provveduto alla collocazione fisica delle telecamere, mentre "la messa in funzione e l´aspetto tecnico è stata curata dal sig. (…)., titolare dell´omonima ditta", che ha rilasciato apposito certificato;

i lavori hanno avuto inizio nel mese di dicembre 2015, "più volte interrotti per la mancanza di componenti vari, ed ultimati con la messa in funzione dell´impianto in data 23.12.2015", circostanza comprovata da apposita attestazione sottoscritta dal tecnico, nonché dalle comunicazioni effettuate in data 18 dicembre 2015 alle Autorità  a vario titolo interessate (come, ad esempio, Prefettura e Commissariato di Polizia);

l´impianto, la cui presenza è peraltro evidenziata da apposita segnaletica, è "dotato di tre telecamere e di un DVR per la registrazione delle immagini che vengono automaticamente cancellate a seguito di registrazione nelle 24 ore successive"  e l´angolo visuale di ripresa è limitato allo spazio di sua esclusiva proprietà antistante gli accessi all´immobile, dislocati su due strade adiacenti;

la propria disponibilità a far visionare il sistema di videosorveglianza da un tecnico di fiducia del ricorrente;

VISTE le note del 29 febbraio e del 6, 12 e 21 marzo 2016 con le quali il ricorrente ha, in particolare:

ribadito le proprie richieste rappresentando che la controparte non avrebbe fornito alcuna prova di quanto asserito, potendosi da ciò argomentare che le telecamere installate dal medesimo siano state direzionate verso la propria abitazione "dai primi giorni del mese di dicembre 2015 fino alla data del 22.02.2016" e che, pertanto, solo da quest´ultima data "l´angolo visuale delle telecamere è stato limitato agli spazi di esclusiva proprietà del sig. KW";

chiesto l´integrazione del riscontro fornito con riguardo alla comunicazione dei dati afferenti le caratteristiche tecniche dell´impianto, nonché con riguardo all´esibizione della documentazione relativa all´attività di installazione e programmazione dell´impianto;

reiterato la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note del 12 marzo e del 5 aprile 2016 con le quali il resistente, nel contestare quanto affermato dalla controparte, ha ribadito quanto già in precedenza dichiarato, allegando a tal fine appositi rilievi fotografici ed evidenziando altresì come il ricorrente, in contraddizione con l´interesse manifestato dal medesimo nel presente procedimento, non abbia mai voluto verificare le registrazioni effettuate dal sistema di videosorveglianza;

VISTA la nota dell´8 aprile 2016 con la quale l´interessato ha ribadito quanto già in precedenza esposto, eccependo l´illiceità del trattamento effettuato dal resistente;

CONSIDERATO che il resistente ha attestato, con dichiarazione della cui autenticità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante", che:

l´impianto di videosorveglianza è entrato in funzione il 23 dicembre 2015, come da certificazione allegata dal tecnico di fiducia del medesimo;

le telecamere hanno un angolo visuale di ripresa limitato allo spazio antistante l´immobile di sua esclusiva proprietà;

le immagini registrate vengono automaticamente cancellate dal sistema nelle 24 ore successive;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce del riscontro fornito dal medesimo a seguito dell´interpello preventivo, nonché degli ulteriori elementi emersi nel corso del procedimento, il ricorso risulta vertere sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza posto in via esclusiva a protezione della sicurezza personale e familiare del resistente;

CONSIDERATO quindi che, secondo le risultanze della documentazione in atti, il trattamento posto in essere dal resistente, in quanto effettuato a fini esclusivamente personali del medesimo con esclusione di qualsiasi operazione consistente nella comunicazione sistematica o nella diffusione dei dati raccolti, fuoriesce dall´ambito di applicazione del Codice per effetto di quanto espressamente previsto dall´art. 5, comma 3, dello stesso Codice ed in conformità, peraltro, con le indicazioni fornite dall´Autorità nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web. n. 1712680);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del  procedimento, in ragione dell´infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia