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Pubblicità dati retribuzioni settori a rilevanza pubblica - 17 settembre 1997

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Pubblicità dati retribuzioni settori a rilevanza pubblica

"È corretta l´esposizione di importi relativi a classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti che, pur riferiti a determinate persone fisiche, soddisfano l´interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che operano, di regola, secondo norme privatistiche ed in base a logiche di mercato, ma svolgono attività aventi una particolare connotazione pubblicistica.

Resta ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente.

Dovranno essere, invece, mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari e tali da poter avere natura di dati sensibili (ad esempio: esistenza di determinate ritenute previdenziali ed assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali)".

Questa la decisione del Garante, scaturita da alcuni interrogativi, posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, volti a chiarire se ed in quale misura le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione.

La decisione si fonda su due motivazioni essenziali.

La legge n.675 del 1996 considera le informazioni relative alle retribuzioni e alle altre indennità come "dati personali", qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili. Tuttavia, l´applicabilità di tale legge non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

In secondo luogo, la legge 675 ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi principi fondamentali, ma tra quelle non abrogate rientrano quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo della Corte dei conti e il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In un quadro così definito, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le retribuzioni, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.a. e la Rai S.p.a.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse, attraverso la lettura degli atti parlamentari, l´esame dei contratti collettivi, l´accesso ai documenti amministrativi che la legge 241 del 1990 rende accessibili in sede di corretto esercizio del diritto di cronaca.

Si deve aggiungere, infine, che la legge 241 del 1990 garantisce l´accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati.

In riferimento a ciascuna delle forme di pubblicità sopra evidenziate, non può pertanto ritenersi prevalente - conclude il Garante - l´eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo.

Roma, 17 settembre 1997