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La pubblicazione della notizia di rinvio a giudizio non viola la privacy - 20 ottobre 1997

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La pubblicazione della notizia di rinvio a giudizio non viola la privacy

La pubblicazione sulla stampa della notizia relativa a una richiesta di rinvio a giudizio non viola la legge sulla riservatezza dei dati personali, anche quando avvenga prima che l´interessato abbia ricevuto in proposito una formale comunicazione.

E´ quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, decidendo su un ricorso presentato da un cittadino.

Il ricorrente aveva lamentato la circostanza che alcuni quotidiani avevano pubblicato la notizia prima della notificazione allo stesso dell´avviso dell´udienza preliminare.

L´interessato aveva chiesto al Garante di ordinare il blocco della diffusione dei dati relativi alla sua posizione giudiziaria e di applicare il principio, già affermato dal Garante, secondo cui la pubblicazione della notizia relativa ad un atto di indagine, prima che l´interessato ne abbia o possa averne conoscenza, è illegittima in quanto la legge n. 675 del 1996 impone di raccogliere e divulgare i dati personali in modo lecito e corretto e non infrangendo altre leggi, ivi incluso il codice di procedura penale.

Nell´ultima decisione, il Garante ha osservato che la richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come "atto di indagine" e la diffusione della relativa notizia, allo stato della legislazione vigente, non è vietata da norme specifiche, fatti salvi i particolari divieti previsti dal codice di procedura penale.

L´ Autorità ha, inoltre, constatato che gli articoli di stampa allegati dal ricorrente hanno riferito la notizia senza oltrepassare i limiti posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza.

Il Garante ha, pertanto, dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso, precisando che qualora le notizie relative alla posizione giudiziaria del ricorrente siano riferite sulla stampa in termini non veritieri, restano fermi in favore dell´interessato gli strumenti di tutela che la legge n. 675 e le altre leggi dello Stato prevedono a garanzia della persona.

Roma, 20 ottobre 1997