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Newsletter 29 marzo - 4 aprile 1999

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Newsletter 29 marzo - 4 aprile 1999

 

  • Inchieste giudiziarie e privacy.
  • Accesso ai dati del dipartimento di P.S.
  • Come regolarizzare i ricorsi al Garante.
  • Impianti termici e controlli.
  • Maestri di sci in Italia.
  • Appalti e dati.
  • Internet ed individuo.
  • Le multe del Garante spagnolo.

 

Inchieste giudiziarie e privacy

Un cittadino ha segnalato al Garante la possibile violazione di alcune norme della legge n.675 avvenuta nell´ambito di inchieste giudiziarie, lamentando oltre che l´illegittimità del trattamento dei dati che lo riguardano direttamente e di quelli dei propri familiari anche la loro diffusione su alcuni organi di stampa.

Dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, il Garante ha ricordato che alcune disposizioni della legge sono applicabili già oggi all´attività svolta dagli uffici giudiziari e dalla polizia giudiziaria, in attesa delle previste norme integrative che il Governo è stato delegato ad emanare per disciplinare il trattamento dei dati personali nell´ambito giudiziario.

La legge 675 del 1996 non pregiudica assolutamente la raccolta di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ma rende necessario operare in un quadro di maggiore attenzione per i diritti della personalità tutelati dalla legge, ed impone di non arrecare pregiudizi ingiustificati alle persone, specie qualora si tratti persone di cui si accerti l´estraneità alle vicende giudiziarie.

In particolare, tra le norme immediatamente applicabili figura l´art. 9 che sancisce, tra l´altro, che i dati trattati siano pertinenti e non eccedenti gli scopi per i quali sono raccolti e poi successivamente trattati. In base a questo principio, il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie indispensabili per la prevenzione, l´accertamento e la repressione dei reati.

Nel caso specifico, non poteva ritenersi giustificato il mantenimento nella documentazione di indagine del pubblico ministero di circostanze relative all´interessato e ai suoi familiari che, in base alle risultanze dell´indagine stessa, risultavano esclusi da ogni coinvolgimento nell´azione penale. Documentazione che, inoltre, dovendo essere posta a disposizione degli avvocati nelle forme previste dal codice di procedura penale, può divenire ampiamente conoscibile.

Il Garante ha pertanto invitato le forze di polizia e le Procure della Repubblica interessate a conformare i trattamenti di dati personali a quanto disposto dal citato art.9.

 

Accesso ai dati del dipartimento di P.S.

Chiunque voglia verificare quali dati personali risultino nel CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell´Interno può farlo presentando la richiesta direttamente al Dipartimento. Lo ha ribadito il Garante, rispondendo ad un reclamo con il quale alcune società hanno contestato la completezza delle informazioni trasmesse da una Prefettura ad alcune amministrazioni pubbliche appaltanti, che avevano richiesto il rilascio di comunicazioni o informazioni antimafia. Queste società hanno chiesto, quindi, di conoscere tramite il Garante i dati che lo riguardano in possesso del CED del Dipartimento della pubblica sicurezza e le modalità del loro trattamento.

Il Garante ha ricordato che, in base alla riformulazione dell´art.10 della legge 121 del 1981 operata dall´art.42 della legge sulla privacy, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso direttamente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e chiedere all´Ufficio per il coordinamento e la pianificazione con sede a Roma, la conferma dell´esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e, qualora risultino trattati in violazione di una legge o di un regolamento, la loro cancellazione.

Nel caso in cui tali richieste non vengano accolte, o quando i dati non siano comunicabili (ad esempio, quando vi siano motivi di ordine pubblico o di prevenzione dei reati), gli interessati potranno comunque rivolgersi al Garante e chiedere di effettuare gli accertamenti previsti dalla legge sulla privacy (art.32) per verificare la legittimità del trattamento e, se del caso, indicare le opportune modificazioni.

Gli interessati possono altresì rivolgersi al tribunale per chiedere di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la correzione, l´integrazione dei dati che risultino inesatti o incompleti o la loro cancellazione, ove trattati in violazione della legge.

 

Come regolarizzare i ricorsi al Garante

Il regolamento entrato in vigore il 16 febbraio scorso ha stabilito procedure e modalità con le quali i cittadini possono presentare ricorso al Garante nel caso in cui il loro diritto di accesso ad una banca dati sia stato negato. La legge n.675 del 1996 sulla riservatezza dei dati, infatti, riconosce alla persona il diritto di accedere ai dati contenuti in un archivio per sapere se vi sono informazioni che la riguardano e, se del caso, per correggerle, integrarle od opporsi alla loro utilizzazione e conservazione.

Qualora tali richieste non venissero soddisfatte, trascorsi almeno cinque giorni, il cittadino può presentare un ricorso al Garante affinché imponga al gestore della banca dati di adempiere a quanto richiesto.

A differenza delle segnalazioni e dei reclami, che sono esaminati dal Garante in un distinto procedimento senza particolari formalità, i ricorsi devono essere presentati rispettando precisi requisiti, in mancanza dei quali essi vengono dichiarati inammissibili.

Per sanare alcuni vizi meramente formali presenti nei ricorsi dei cittadini, il Garante ha fissato, con una propria deliberazione, la n.5 del 1 marzo 1999 (pubblicata sulla G.U. del 19.3.1999), i casi in cui è possibile regolarizzare i ricorsi.

La regolarizzazione dei ricorsi è possibile:

a) quando il ricorso, invece di essere presentato all´Ufficio del Garante direttamente dal ricorrente o dal procuratore incaricato, viene trasmesso da un altro ente o da un´altra amministrazione oppure viene inviato con corrispondenza diversa dalla raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) quando il ricorso manca di uno o più elementi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, oppure dell´interessato o del suo procuratore;
c) quando manchi l´indicazione della data della richiesta precedentemente avanzata al responsabile del trattamento dei dati;
d) quando manchi, nei casi in cui essa è necessaria, l´autenticazione della firma;
e) nel caso in cui i  motivi del ricorso non siano chiari o manchino di elementi;
f) quando non viene allegata la copia della richiesta già avanzata al responsabile del trattamento;
g) quando non sia documentato il versamento dei diritti di segreteria (fissati in lire 50 mila) o risulti, invece, carente la documentazione che esenta il ricorrente da tale versamento (quelle previste per l´ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato).

La regolarizzazione del ricorso non è necessaria quando gli elementi che devono essere contenuti nel ricorso risultino comunque dalla documentazione allegata.

 

Impianti termici e controlli

La Provincia per adempiere ai propri compiti tra cui rientra l´attività di controllo sulla manutenzione e sull´esercizio  degli impianti termici, ha necessità di acquisire una serie di informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

Il trattamento di questi dati da parte della Provincia non viola le norme sulla privacy perché l´attività di controllo sulla manutenzione e l´esercizio degli impianti termici è prevista nella normativa vigente. La Provincia può acquisire le informazioni da altre amministrazioni quando la specifica disciplina applicabile alle singole amministrazioni già consente la divulgazione dei dati (come nel caso della normativa riguardante gli atti anagrafici).In questo caso, la Provincia non è tenuta ad informare il Garante come previsto dalla legge sulla privacy: infatti questa procedura va seguita nel solo caso in cui l´acquisizione da parte del soggetto pubblico dei dati di proprietà di un´altra amministrazione non sia già prevista da una norma di legge o di regolamento, ma corrisponda alle funzioni dell´ente pubblico.

Il Garante ha comunque evidenziato la necessità che la Provincia provveda a designare formalmente il responsabile e gli incaricati del trattamento nell´eventualità in cui, sulla base di una convenzione, soggetti esterni vengano preposti all´attività di controllo. Tale designazione rende superflua la comunicazione prevista dalla legge sulla protezione dei dati personali per ciò che riguarda il rapporto tra la Provincia e il soggetto preposto al controllo.

 

Maestri di sci in Italia

L´Ufficio rapporti con gli organismi sportivi del Ministero per i beni e le attività culturali può trasmettere alla Federazione italiana sport invernali e al collegio nazionale maestri di sci i dati personali di quanti richiedono il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci rilasciato all´estero.

Nel prendere in esame il caso, l´Autorità ha osservato che le federazioni sportive nazionali, pur essendo organi del CONI e partecipando quindi della natura pubblica del Comitato olimpico, hanno natura prevalente di soggetti privati. Anche il collegio nazionale maestri di sci ha natura di soggetto privato. La legge n.675 del 1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare dati a soggetti privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Nel caso in questione, tale norma è contenuta nella legge n.81 del 1991, in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, la quale prevede che l´autorizzazione all´esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sporti invernali, d´intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza dei titoli e della reciprocità: da qui la necessità di conoscere i dati personali di chi richiede tale riconoscimento.

L´Ufficio rapporti con gli organismi sportivi dovrà comunque informare lo sportivo che richiede il riconoscimento che i suoi dati saranno comunicati ai due enti.

 

Appalti e dati

Un Comune ha chiesto al Garante di sapere se la richiesta alle imprese che partecipano a gare pubbliche di fornire i dati relativi agli importi e ai destinatari di analoghi servizi prestati in precedenti occasioni sia conforme alla normativa sulla privacy.

L´Autorità ha sottolineato che i Comuni, in quanto soggetti pubblici, possono legittimamente trattare dati diversi da quelli sensibili quando questo sia necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali. Inoltre, come tutti i soggetti pubblici, i Comuni non devono richiedere il consenso degli interessati per poter utilizzare dati riferiti a persone fisiche o giuridiche. in materia di appalti pubblici di beni e di servizi La normativa comunitaria, prevede, del resto, che le amministrazioni possano richiedere ai concorrenti di dimostrare le proprie capacità tecniche mediante la produzione di un elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni, con l´indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Resta fermo l´obbligo per le amministrazioni comunali di richiedere solo le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento della gara di appalto.

Dal canto loro, le imprese partecipanti, fermo restando il rispetto del segreto aziendale ed industriale, possono comunicare tali dati alle amministrazioni che li richiedono, quando, come di regola, questi dati siano relativi allo svolgimento di attività economiche.

 

Internet ed individuo
(traduzione di un articolo apparso sul Frankfurter Allgemeinen Zeitung del 16 marzo)

Lo sviluppo di Internet si è compiuto sinora in tre fasi: all´inizio c´era la semplice presentazione di informazioni, poi vi si aggiunse l´interattività. La terza fase, di cui siamo adesso agli inizi, offre la possibilità di un´individualizzazione dell´offerta. La quasi totalità delle imprese si trova attualmente solo nella seconda fase, e non fa ancora uso delle nuove possibilità di una vera e propria comunicazione punto-punto attraverso Internet.

Ad esempio, nel settore dei servizi finanziari la presentazione di servizi e prodotti sul Web, i servizi di home banking via Internet ed anche i servizi di intermediazione on-line sono già una realtà per molti istituti finanziari; tuttavia, il passo dall´interattività all´individualizzazione non è stato ancora compiuto. Da questo punto di vista un sistema di consulenza on-line deve essere valutato in rapporto alla realtà dei servizi di consulenza così come attualmente disponibili presso le filiali bancarie. Il consulente di istituto non chiede ai clienti del proprio portafoglio di conoscere la situazione personale o le preferenze in materia finanziaria ogni volta che li incontra: ricostruisce il mosaico di informazioni necessarie un po´ per volta durante il colloquio. Il consulente conserva nella propria memoria, su una scheda elettronica oppure nel proprio PC i dati essenziali del cliente, e può farne immediatamente uso quando incontrerà di nuovo lo stesso cliente.

Attualmente il volume di informazioni contenute nei siti Web di grossi istituti finanziari cresce rapidamente grazie all´aggiunta continua di funzioni. Ormai non è più eccezionale trovare siti di oltre 5000 pagine, sui quali sono presentati tutti i servizi e i prodotti. Si tratta però, evidentemente, di un´offerta spesso eccessiva. Non di rado i clienti lasciano il sito prima di aver trovato le informazioni adatte al loro caso. Anche corredare un sito di abbondanti ausili per la navigazione non contribuisce in misura significativa a risolvere il problema.

Questa è l´essenza della contraddizione: da un lato, un´enorme offerta di informazioni intende soddisfare ogni possibile esigenza della clientela; dall´altro lato, l´istituto finanziario desidera offrire rapidamente le informazioni pertinenti per il singolo cliente anche nell´arco di un breve contatto on-line con il sito – ad esempio, durante un´interrogazione per ottenere l´estratto conto. Come avviene durante una breve visita nella sede della filiale bancaria, non è necessario offrire ai clienti l´intera gamma delle possibilità, bensì unicamente una selezione adeguata alle circostanze del momento.

La personalizzazione del sito Web offre una soluzione al dilemma. Ogni visitatore riceve attraverso la "Personal Bank" un´offerta informativa su misura. Ovviamente egli avrà sempre la possibilità di navigare, come in precedenza, attraverso tutta la gamma di contenuti presenti sul sito e quindi di visualizzare anche le altre pagine. Dato che l´online-banking presuppone l´identificazione inequivocabile del singolo utente, l´istituto finanziario può farsi un´idea molto chiara degli interessi del cliente attraverso i dati già presenti nelle proprie banche dati. A ciò si aggiunga la definizione di modelli di comportamento durante la visita del sito Web – analogamente a quanto si verifica in una conversazione a quattr´occhi con il consulente della banca, il quale viene così messo in grado di offrire i prodotti commisurati ai bisogni del singolo interlocutore. Il grosso vantaggio per il cliente consiste nella presentazione dei soli prodotti effettivamente di interesse.

La personalizzazione dell´offerta Internet è però un esercizio complesso. Ad esempio, il sistema di individualizzazione di una grande banca straniera, attualmente in fase di implementazione, si compone dei seguenti elementi:

  • Un "motore di apprendimento", costituito da più sistemi di software. Durante una sessione on-line, questi ultimi registrano le attività dell´utente e ne ricavano un profilo di interessi. Algoritmi altamente sofisticati garantiscono che si tratti di un profilo specifico, aggiornato ed affidabile.
  • Dati demografici, informazioni sul conto e modelli di dati già esistenti relativi alla clientela sono ricavati dalla banca dati dell´istituto finanziario e fungono da input ulteriore.
  • Un sistema di controllo messo a punto da esperti di marketing della banca permette di associare il profilo dell´utente e i dati della clientela, generando un complesso modello di comportamento. Le indicazioni sono nascoste sotto una interfaccia utente di utilizzo intuitivo.
  • Infine, una banca dati dinamica sul server Web genera le singole pagine che l´utente vedrà successivamente con il proprio browser. L´intelligenza nascosta nel sistema di controllo crea in tal modo un legame fra lo scheletro grafico della pagina, i dati grezzi provenienti dalla banca-dati e il profilo-cliente.

Il sistema di individualizzazione assume un ruolo fondamentale nella personalizzazione del sito Web: attraverso di esso si stabilisce quali informazioni e offerte debbano essere presentate al singolo cliente, in quale formato e in quale punto del sito Web. Deve trattarsi di un sistema dinamico e passibile di ulteriori sviluppi, e, in particolare, deve lasciare la possibilità di creare nuovi raggruppamenti e ulteriori differenziazioni sulla base dei dati aggiuntivi raccolti successivamente.

Con la "Personal Bank", la comunicazione che anche sul World Wide Web resta largamente a senso unico viene sostituita da un vero e proprio dialogo, vantaggioso per entrambe le parti e in grado di creare rapporti più stretti fra l´istituto finanziario e la clientela. In un futuro non troppo remoto i siti Web personalizzati:

  • trasferiranno in ambiente Web parte dei servizi di consulenza. Mentre in questo contesto le transazioni fondamentali possono aver luogo sostanzialmente secondo modalità del tutto autonome, nel caso di transazioni commerciali più complesse il problema è costituito soprattutto dalla necessità di una preparazione più approfondita e mirata del cliente al colloquio con il "proprio" consulente;
  • miglioreranno in misura considerevole la fidelizzazione. Negli Stati Uniti si è osservato che è soprattutto l´associazione fra nuovi servizi elettronici e servizi classici di consulenza bancaria ad aver aumentato in misura significativa la soddisfazione e la fedeltà della clientela rispetto a quanto si verifica per una filiale o uno sportello bancario tradizionali. E´ evidente che la clientela desidera poter utilizzare entrambe le modalità, in rapporto alle esigenze del singolo momento. E trova la migliore risposta in un istituto finanziario che offra informazioni on-line in modo rapido e non vincolante attraverso il World Wide Web, la possibilità di effettuare transazioni basilari in modo autonomo attraverso strumenti elettronici, e la consulenza qualificata e personalizzata di esperti all´interno della filiale.

 

Le multe del Garante spagnolo
(sintesi di un articolo apparso su El Pais del 22 marzo scorso)

La violazione della privacy dei dati personali, attraverso i mezzi informatici, è costata 957 milioni di pesetas (oltre 11 miliardi e 400 milioni di lire, n.d.t.) alle imprese spagnole sanzionate nel 1998 dalla Agenzia per la Protezione dei Dati (APD), creata per l´attuazione della LORTAD (Legge Organica Regolatrice del Trattamento Automatizzato dei Dati personali). Le quattro multe più alte, di 50 milioni di pesetas ciascuna, sono andate ad una banca, a due imprese di direct marketing e ad una di gestione.

Secondo il direttore della APD, Juan Manuel Femandez, la maggior parte delle denunce sono dirette contro le imprese finanziarie e di invio di pubblicità. Fernandez ha constatato la contrapposizione fra le numerose querele relative a imprese di marketing o dedicate a prestazioni di servizi informativi sulla solvenza patrimoniale, rispetto ai casi denunciati relativi ai dati sensibili (come le convinzioni ideologiche, la salute o la vita sessuale), che sono quelli che pongono in maggior pericolo l´intimità e la vita privata, soprattutto quando si produce un incrocio di questi dati con quelli dei movimenti bancari, tale da consentire di ottenere un profilo attendibile della persona.
L´opinione dell´attuale direttore dell´APD coincide con quella del precedente direttore nel consigliare ai cittadini di essere cauti nel fornire dati personali non indispensabili, al fine di evitare i rischi del trattamento automatizzato. Comunque ricorda che la legge esige che tutti quelli interessati, con l´unica eccezione che si tratti di dati di polizia quando è in corso una investigazione penale, siano informati dell´esistenza di un archivio, sapere se ci sono dati che li riguardano, avere accesso gratuito ad essi e poterli modificare o cancellare.

Fernandez segnala che anche la preoccupazione della maggioranza cittadina per l´invasione nelle cassette postali di pubblicità non richiesta o la inquietudine prodotta dal comparire nei registri dei morosi negli ultimi tempi hanno fatto un passo indietro ultimamente in modo conforme alle sanzioni.

Il direttore pone risalto il fatto che molti procedimenti hanno inizio d´ufficio, a partire da una notizia sulla stampa, per esempio. Dei 682 procedimenti aperti nel 1997, si è passati ai soli 515 nel 1998. Circa un terzo delle pratiche dell´ultimo anno sono state archiviate mentre 154 si sono concluse con interventi a tutela e 153 sono stati i provvedimenti sanzionatori, che hanno dato luogo a multe per un importo totale di 957 milioni di pesetas.
Nel Regno Unito la multa più alta che si può imporre è di un milione di pesetas, mentre la legge spagnola permette multe di circa 100 milioni. La flessibilità delle multe è ciò che propone il direttore della APD, ovvero la possibilità di graduare l´entità delle sanzioni, tenendo conto della situazione dell´impresa ed è una delle modifiche proposte alla LORTAD, attualmente in iter alla Corte.

La legge stabilisce per le infrazioni lievi multe da 100.000 a 10 milioni di pesetas, per quelle gravi multe da 10 a 50 milioni di pst, e per i casi molto gravi si raddoppia da 50 a 100 milioni di pst.

E per graduare l´entità determina che si consideri "alla natura dei diritti personali colpiti, al volume dei trattamenti effettuati, ai benefici ottenuti, al grado di intenzionalità e alla recidiva".

Fernandez mostra la sua preoccupazione di fronte alla mancanza di flessibilità in funzione della situazione economica dell´ente sanzionato, giacché nei casi di piccole imprese l´applicazione della legge può significarne la scomparsa. Tra le 4 sanzioni più ingenti del 1998 - 50 milioni in ogni caso - come multe per gli errori più gravi, ne figurano due e sono relative all´infrazione dell´art. 11 della LORTAD, riguardo alla cessione dei dati, in concreto la comunicazione o la cessione dei dati personali senza permesso, ed hanno riguardato il Banco di Bilbao Vizcaya e la Sumun Films.


Gli archivi manuali saranno controllati.
L´inclusione degli archivi manuali nella legge che tutela le persone rispetto al trattamento dei dati personali è "la chiave di riforma della Lortad", in discussione al Congresso dei Deputati, secondo il direttore della APD, J.M.F., 56 anni, un giudice che usa la penna stilografica ma non il computer ed il cui mandato si conclude nel 2002. Con un ufficio di 52 persone, amministra un preventivo annuale di 553 milioni di pesetas. Spiega che l´obiettivo della riforma della LORTAD è trasporre nella legislazione spagnola la direttiva UE sulla tutela delle persone rispetto al trattamento e alla circolazione dei dati personali. Una volta riformata la legge, finora limitata agli archivi automatizzati, la tutela si estenderà a tutti gli archivi: ai 232.028 archivi informatizzati registrati al 31 dicembre 1998 dalla APD, si dovranno aggiungere a partire dall´entrata in vigore della legge, il resto degli archivi che trattano dati personali.

In cambio saranno esclusi dal progetto di legge rimesso dal Governo al Parlamento gli archivi riguardanti il personale militare professionale e le investigazioni del terrorismo e delle altre forme gravi di delinquenza organizzata.
Questi archivi dovrebbero essere esclusi dalla tutela della APD, sebbene la direttiva comunitaria concede ma non impone che sia fatta questa modifica.


Consigli agli internauti e attenzione al cittadino
La limitazione dell´uso dell´informatica per garantire la dignità, l´onore e l´intimità familiare e personale ai cittadini che la Costituzione stabilisce ed esige è stato tradotto dalla Agenzia per la Protezione dei Dati non solo tramite le attività sugli archivi pubblici e privati che la legge le attribuisce, ma anche attraverso una "raccomandazione agli usi di Internet".
La APD consiglia che quando si danno dati personali a provider o altri operatori si sia consapevoli della finalità e della persona a cui si danno e sollecita a non unire i propri dati personali al codice di identificazione su Internet. Suggerisce di non fidarsi in caso si sia sollecitati a fornire dati eccessivi rispetto alle finalità riconosciute o non necessari rispetto al servizio offerto e avvisa di tener conto che quando si inseriscono le proprie coordinate di indirizzo elettronico in mailing o altre liste o in un newsgroup, l´indirizzo può essere riconosciuto da terzi per essere utilizzato con una finalità differente, come per esempio, l´invio di pubblicità non desiderata. Un altro consiglio pratico per garantire l´anonimato: se non si desidera essere identificati quando si configura il programma di servizio di conversazione telefonica, non riempire i campi relativi ai dati dell´utente . Suggerisce anche l´uso delle tecniche di non visibilità, come l´uso dei comandi che danno opacità e la dissociazione dei dati di carattere personale da quelli del conto di accesso a Internet.

La APD ricorda che esistono sistemi di pagamento elettronico che preservano l´anonimato dagli acquisti in internet e suggeriscono meccanismi di sicurezza per proteggere i dati di accesso come l´uso del cifrato. È utile diffidare: non sempre chi invia un messaggio è realmente chi sostiene di essere e può non essere attendibile.
Vale comunque sempre la pena di valutare i benefici che chi raccoglie i dati può ricavarne e i possibili rischi, invece, conseguenti ad un utilizzo illecito delle informazioni.

Scheda

Doc-Web
49252
Data
29/03/99

Tipologie

Newsletter