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Privacy: Autorizzazione generale anche per operatori turistici, agenzie matrimoniali, società di selezione - 16 dicembre 1997

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Privacy: Autorizzazione generale anche per operatori turistici, agenzie matrimoniali, società di selezione

Banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare o che emettono carte di credito, società di trasporto, fondi pensione e di assistenza, agenzie matrimoniali o di selezione del personale, società che effettuano sondaggi di opinione e di ricerche di mercato, agenzie di viaggio e centri di elaborazione dati possono continuare ad utilizzare alcuni dati sensibili relativi ai loro clienti, nel rispetto di alcune prescrizioni poste dal Garante a tutela della riservatezza delle persone.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti varato una quinta autorizzazione generale, articolata in sei capi, che verrà pubblicata, come le precedenti, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento permette ai soggetti sopra indicati di utilizzare alcuni dati sensibili (salute, convinzioni religiose, appartenenze politiche ecc.) per adempiere a precise finalità che sono diversificate a seconda dei settori nei quali opera il titolare del trattamento.

L´autorizzazione si caratterizza per l´intento di accomunare in unico provvedimento alcune realtà imprenditoriali dettando, però, garanzie di vario tipo a seconda dell´incidenza sui diritti fondamentali delle persone.

Tra gli altri aspetti, l´autorizzazione si sofferma sulle cautele necessarie nel caso di raccolta di dati a fini di sondaggi o di gestione di centri di elaborazione dati per conto di terzi, ed individua anche le prescrizioni a carico dei soggetti che selezionano personale nell´interesse di terzi o che gestiscono agenzie matrimoniali.

A garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, l´autorizzazione individua alcune prescrizioni e richiama l´attenzione su taluni principi cardine stabiliti dalla legge n. 675/1996: in particolare, presuppone che le informazioni raccolte e le successive comunicazioni siano circoscritte a quelli indispensabili rispetto alle legittime finalità perseguite, e siano raccolte sulla base del consenso scritto e informato degli interessati.

In linea con quanto finora stabilito dal Garante, anche l´autorizzazione odierna ha ha efficacia generale dal 30 novembre 1997 e fino al 30 settembre 1998, ed opererà automaticamente anche nei riguardi delle richieste eventualmente già presentate.

Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata all´Ufficio del Garante. Nel caso in cui il trattamento dei dati non sia conforme alle prescrizioni contenute nell´autorizzazione, i soggetti ai quali essa si applica hanno tempo per adeguarsi fino al 15 gennaio 1998.

Roma, 16 dicembre 1997

Scheda

Doc-Web
49201
Data
16/12/97

Tipologie

Comunicato stampa