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Newsletter 5 - 11 aprile 1999

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Newsletter 5 - 11 aprile 1999

 

  • Cronaca e notizie sui minori.
  • Diplomati e mondo del lavoro.
  • Il diritto ai propri dati personali.
  • Albi e design.
  • Estratti di matrimonio.
  • Videosorveglianza sui mezzi pubblici.
  • Privacy finanziaria.

 

Cronaca e notizie sui minori

Il Garante ha vietato ad un giornale locale di utilizzare e diffondere ulteriormente i dati relativi ad una giovane albanese e ai suoi familiari citati in un articolo pubblicato dal quotidiano.
In questo articolo, che faceva parte di una serie di servizi dedicati ad un´operazione di polizia che aveva condotto alla scoperta di un´organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, ci si era riferiti ad una giovane albanese che aveva iniziato a collaborare con l´autorità giudiziaria.
Della ragazza, di circa 16 anni, venivano indicati espressamente il nome ed il cognome e venivano riportate anche notizie analitiche sulle sue delicate vicende personali e familiari, in particolare riferite all´esercizio della prostituzione e ad episodi di violenza carnale consumata o tentata nei suoi confronti dei suoi diretti congiunti, anche di minore età.
Esaminando il caso e constatata la sua gravità, l´Autorità ha messo in luce diverse violazioni della legge n.675.
La divulgazione dei dati identificativi della minore e l´indicazione di dati idonei a rivelare la sua vita sessuale (informazioni quindi soggette a particolare tutela perché di natura "sensibile") non risultano essenziali rispetto all´esercizio del diritto di cronaca, diritto che poteva essere esercitato con uguale efficacia anche senza riferire nome e cognome. Questo trattamento dei dati si rivela, pertanto, eccedente rispetto ai limiti indicati dall´art.25 della legge 675.
Più specificatamente, va considerata la particolare tutela prevista dalle leggi vigenti per i minori e soprattutto quanto disposto dall´art.13 del codice di procedura penale minorile, il quale vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l´identificazione del minorenne comunque coinvolto" in un procedimento penale
Il Garante ha ricordato che il principio della tutela dei minori era già stato recepito dalla "Carta di Treviso", sottoscritta il 4-5 ottobre 1990, nella quale si afferma, tra l´altro, che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell´anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".
Il codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998), divenuto efficace dopo che si erano svolti i fatti in questione, ribadisce tali principi e, all´art.7, afferma esplicitamente che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che allo scopo "di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione".
Il quotidiano avrebbe inoltre dovuto valutare i rischi a cui la ragazza citata nell´articolo sarebbe stata esposta sul piano dell´incolumità personale, visto che diversi componenti dell´organizzazione criminale che erano stati denunciati dalla ragazza risultavano anche latitanti.
Infine, l´indicazione delle generalità della giovane ha prodotto l´effetto di rendere identificabile anche la madre e la sorella minore di 10 anni, nei confronti delle quali sarebbe stato commesso, rispettivamente, il reato di violenza carnale consumata o tentata. Per quanto non siano state pubblicate foto di queste persone (nel qual caso potevano ricorrere gli estremi del reato previsto dall´art.734 bis del codice penale, che sanziona la divulgazione di tali dati relativamente a persone offese da atti di violenza sessuale), sono state però diffuse notizie riguardanti persone identificabili estranee ai fatti, superando, anche in questo caso, i limiti del diritto di cronaca, come previsto dall´art.5 del codice deontologico.
Oltre a vietare il successivo trattamento dei dati, il Garante ha invitato la direzione del giornale a richiamare i propri collaboratori ad un puntuale rispetto delle norme e dei precetti deontologici che regolano la professione giornalistica con particolare riguardo alla protezione dei minori.

 

Diplomati e mondo del lavoro

Un Istituto tecnico industriale statale ha chiesto al Garante un parere sulla possibilità di trasmettere ad una società privata l´elenco dei diplomati negli ultimi due anni, da utilizzare per una selezione, completo delle informazioni relative a data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, voto conseguito e anno di diploma.Il Garante ha osservato che, in assenza di una previa richiesta degli interessati, i soggetti pubblici possono comunicare dati ai privati solo quando ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. A tale proposito, dall´esame della normativa in vigore in materia di istruzione secondaria superiore non emergono norme che permettono di trasmettere a privati elenchi o altre raccolte di dati relativi ai diplomati, né tantomeno, di divulgare altre informazioni personali non riportate sui diplomi. Per soddisfare, quindi, la legittima esigenza di agevolare l´inserimento professionale dei diplomati, l´Autorità ha suggerito al Ministero della pubblica istruzione di promuovere l´adozione di un´apposita disposizione legislativa o regolamentare, per disciplinare in modo omogeneo i presupposti, le finalità e le garanzie dell´eventuale rilascio degli elenchi dei diplomati nei confronti di aziende e di altri soggetti, anche per scopi diversi da quelli di assunzione, ma ugualmente meritevoli di considerazione.
Una questione analoga, ricorda il Garante, si era posta in tema di pubblicità di determinati dati relativi a laureati, dottori di ricerca e docenti universitari, ma ha trovato idonea soluzione con il decreto legislativo n.204 del 1998. Decreto che, in particolare all´art.6, prevede che "al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, comprese le università, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi".

 

Il diritto ai propri dati personali

L´Autorità si è pronunciata su un ricorso presentato da una famiglia che, nonostante la specifica richiesta di accesso ai dati, non aveva ricevuto dalla Asl di competenza, indicazioni precise rispetto ai propri dati sensibili in possesso dell´azienda sanitaria.

La legge sulla tutela della privacy fissa alcuni principi di base per la protezione dei diritti della persona e intende promuovere modelli comportamentali "corretti": gli interessati, che abbiano esercitato il diritto di conoscenza e accesso ai propri dati, devono ricevere le comunicazioni che li riguardano in modo tale che siano comprensibili con chiarezza tutte le informazioni di carattere personale detenute dal titolare. Le modalità stesse delle comunicazioni devono garantire che non siano possibili omissioni, equivoci, imprecisioni, o approssimazioni di nessun tipo.

L´art.13 della legge 675 obbliga i titolari e i responsabili della gestione dei dati, ad estrapolare dagli archivi, su supporto cartaceo o elettromagnetico, tutte le informazioni della persona che ne fa richiesta, riferendo con le modalità più idonee a facilitare la comunicazione e assicurando il massimo grado di comprensibilità al destinatario.

Di norma vanno forniti solo i dati e non i documenti di cui questi sono parte; solo nei casi in cui le informazioni possano risultare incomprensibili o snaturate nel contenuto se private di alcuni elementi o scomposte rispetto alla loro originaria collocazione, vanno consegnati i documenti integrali.

 

Albi e design

Il Consiglio nazionale delle associazioni per il design ha chiesto al Garante indicazioni per l´applicazione della legge sulla tutela dei dati personali avendo necessità di capire come comportarsi rispetto agli elenchi di dati riguardanti liberi professionisti e altri operatori nel settore del design.

Il Consiglio riunisce infatti associazioni a carattere regionale i cui soci svolgono attività professionale di designer ed è spesso punto di riferimento per avere mailing list da utilizzare per l´organizzazione di convegni, mostre e altri tipi di manifestazioni relative al settore nonché per sviluppare e diffondere la cultura del progetto industriale.

La legge 675 non pone ostacoli rispetto a queste attività, ma richiede l´assunzione di determinate cautele da parte dell´ente che gestisce l´elenco, come la raccolta del consenso preventivo degli interessati.

Il Garante ha segnalato che tale consenso non è necessario in alcuni casi, ad esempio quando i dati da diffondere all´esterno siano acquisiti da registri pubblici o elenchi e documenti conoscibili da chiunque, come nel caso delle informazioni relative ai liberi professionisti raccolte presso il relativo albo professionale, oppure riguardino lo svolgimento di attività economiche degli interessati (ipotesi di società ed imprese).

Quando non sia possibile l´applicazione di nessuno di questi criteri è comunque necessario informare l´interessato ed acquisirne il consenso. Peraltro, questo è possibile ottenerlo al momento in cui ci si iscrive all´associazione o si rinnova l´adesione.

 

Estratti di matrimonio

Non occorre alcuna autorizzazione del Garante per poter ottenere il rilascio, da parte dell´ufficiale dello stato civile, degli estratti dei certificati di matrimonio. Lo ha precisato il Garante in risposta ad una richiesta avanzata da un legale che aveva necessità di accertare il regime patrimoniale esistente tra una persona sottoposta ad un esproprio immobiliare e il suo coniuge. Il regime patrimoniale dei coniugi viene annotato, infatti, a margine dell´atto di matrimonio e deve essere indicato, nel caso sia annotato, nell´estratto dell´atto di matrimonio rilasciato per riassunto.

Per acquisire notizie sul regime patrimoniale è quindi sufficiente richiedere all´ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto, senza bisogno di acquisire l´atto di matrimonio in copia integrale che può essere invece rilasciato solo dietro autorizzazione del procuratore della Repubblica.

 

Videosorveglianza sui mezzi pubblici

Per contenere il fenomeno della criminalità nel settore del trasporto urbano, a Torino il Comune e le autorità di pubblica sicurezza hanno ipotizzato l´installazione di telecamere sulle linee di autobus e tram e anche presso alcune fermate per garantire la sicurezza dei viaggiatori e ridurre gli atti di vandalismo, consentendo inoltre la prevenzione e la repressione dei reati.

Le modalità di funzionamento del sistema, descritte in una bozza di protocollo d´intesa tra autorità di polizia e l´ATM, Azienda Torinese Mobilità, ipotizzano che le immagini riprese sui mezzi o presso le fermate vengano registrate e conservate per non più di 24 ore sul disco fisso di un apparecchio posto a bordo degli autobus e presso le fermate. Qualora non giungano in questo arco temporale segnalazioni o denunce di reati, le immagini registrate verrebbero automaticamente distrutte.

La registrazione delle immagini avverrebbe in modo crittato e le procedure per visionarle, sia in caso di borseggi, aggressioni, minacce ecc. subiti da passeggeri, sia in caso di atti vandalici subiti dall´ATM, prevedono che la visione avvenga successivamente alla denuncia da parte dei passeggeri o degli autisti che deve essere sporta nell´arco temporale delle 24 ore.

Nell´esaminare il progetto torinese, il Garante ha ricordato che appare sempre più necessaria per il nostro Paese la rapida adozione di una apposita disciplina sulla videosorveglianza.

Nella attuale situazione, nella quale sono in vigore solo i principi della legge n.675 del 1996, il Garante ha affermato che la legge italiana, così come la normativa europea, considera come "dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, compresi i suoni, le immagini e i dati cifrati o codificati, e impone già oggi degli obblighi e delle cautele.

In questo quadro, e considerato il particolare impatto dell´iniziativa proposta, l´Autorità ha chiesto al Comune e all´Azienda di trasporto di disciplinare tutta una serie di aspetti prima di attivare il sistema di videosorveglianza.

  • Innanzitutto Comune e ATM dovranno determinare con precisione dove andranno collocate le telecamere e le modalità di ripresa, tenendo conto che la raccolta, la utilizzazione e la conservazione dei dati deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi perseguiti. Le riprese dovranno consentire di cogliere in modo panoramico l´interno delle vetture o l´area di fermata, evitando immagini particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone o da permettere la rilevazione di particolari non indispensabili.
  • Va poi evitato che le telecamere riprendano in modo stabile le postazioni di guida degli autisti, nel rispetto dei precisi limiti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori a tutela degli stessi. Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno infatti essere utilizzate per controlli anche indiretti sull´attività professionale dei dipendenti.
  • Andranno definiti con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati personali. Inoltre, per la visione "in chiaro" delle immagini crittate dovrà utilizzarsi il sistema della "doppia chiave" congiunta, una in possesso del personale incaricato dalla ATM ed una in possesso dell´autorità di polizia.
  • Andranno adottate, così come il Comune ha già dichiarato di voler fare, tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare la dispersione dei dati, gli accessi non autorizzati e soprattutto dovrà essere garantita l´impossibilità dell´accesso diretto alle immagini registrate.
  • I passeggeri dovranno essere informati dell´esistenza del sistema di videosorveglianza. Gli autobus e i tram dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite ed idonee indicazioni o contrassegni che informino con facilità ed immediatezza della presenza dell´impianto. Per quanto riguarda le aree di fermata, nelle quali transitano o si soffermano anche persone che non utilizzano i mezzi pubblici, l´esistenza delle telecamere andrà opportunamente evidenziata, anche attraverso un´apposita segnaletica orizzontale che indichi con chiarezza le aree soggette a videosorveglianza.
  • Titolare del trattamento è il Comune e questo in considerazione del fatto che le finalità per le quali verrebbe installato il sistema di videosorveglianza sono ispirate ad una collaborazione istituzionale e finalizzate alla tutela dell´ordine e della sicurezza degli utenti del trasporto pubblico ma anche alla tutela del patrimonio pubblico e ad una generale attenzione al benessere cittadino. L´Azienda di trasporto dovrà essere designata quale responsabile del trattamento.

Soltanto una volta che siano state adempiute queste prescrizioni, il Comune potrà procedere all´installazione del sistema. A tale proposito, il Garante ha invitato l´amministrazione comunale a valutare l´opportunità di un´introduzione progressiva e di una fase di sperimentazione del progetto, in modo tale da poter verificare anche l´efficacia delle misure poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

L´Autorità ha, comunque, richiesto di essere tenuta informata sugli atti emanati per dare attuazione a questa importante e delicata iniziativa.

 

Privacy finanziaria
(traduzione di un articolo di Lawrence Lindasay apparso sul Financial Times il 19 marzo)

La normativa proposta di recente sconvolge l´equilibrio fra lotta alla criminalità e diritto alla riservatezza. Mentre la maggior parte di noi è presa dai problemi tecnologici connessi all´anno 2000, ci siamo dimenticati di una minaccia tecnologica alle nostre abitudini di vita che viene da molto più lontano: il 1984. Dopo la caduta del muro di Berlino, la possibilità di vivere in un incubo orwelliano si è fatta più remota. Tuttavia, la capacità dei governi, in chiave tecnologica, di tenere sotto controllo ogni nostra mossa ha progredito speditamente

Oggi, popoli liberi sulle due sponde dell´Atlantico si trovano dinanzi una burocrazia di marca governativa che intende ridurre ulteriormente la privacy finanziaria.

In Europa i governi stanno cercando di introdurre il monitoraggio dei depositi bancari; l´obiettivo sono i paradisi fiscali europei che non collaborano nella segnalazione dei redditi da capitale ai governi stranieri. Le esigenze della politica fiscale e la necessità di dare attuazione alle norme in materia sono difficilmente contestabili; tuttavia, i cittadini europei non dovrebbero aspettarsi che i governi si accontentino una volta riscosse tutte le imposte dovute.

In America è già in vigore l´obbligo generalizzato di segnalare all´Internal Revenue Service (l´equivalente dell´Ufficio delle imposte) tutti i redditi da capitale di importo superiore a $ 10. Ma ciò non basta per placare la fame della burocrazia americana: il governo chiede di poter monitorare 24 h al giorno l´utilizzazione di conti bancari, e alle banche di segnalare alle autorità qualsiasi "attività sospetta".

Oggetto del contendere sono una serie di norme recentemente proposte che vanno sotto la denominazione eufemistica di "Know Your Customer Rules" (Norme sulla trasparenza bancaria). Nell´era elettronica non basta che un banchiere sappia che una certa persona è Joe, il rivenditore d´auto in fondo alla strada: in base alle nuove norme, la banca dovrebbe mettere a punto un modello informatico delle operazioni effettuate da Joe. In caso di un deposito o un prelievo che non sia riconducibile a questo modello, Joe diventerebbe una persona sospetta da segnalare alle autorità preposte ai controlli finanziari. Può darsi che la banca conosca Joe da quando era un bambino, ma ciò non è sufficiente. In sostanza, se Joe si comporta in modo statisticamente anomalo, i burocrati affermano che può senz´altro trattarsi di un criminale che ricicla denaro. Da ex-controllore, posso comprendere la frustrazione di chi deve far rispettare la legge.

È molto difficile catturare e condannare chi traffica in sostanze stupefacenti; è difficile trovare testimoni diretti, e quelli disponibili sono spesso poco attendibili. Le operazioni sotto copertura sono pericolose. La maggioranza di questi reati comporta però l´utilizzazione di denaro. Il denaro, una volta entrato nel normale sistema dei pagamenti, lascia una traccia, e questa traccia non svanisce: ogni operazione è registrata elettronicamente e solo di rado viene cancellata. Se si può rintracciare il denaro, spesso si può anche individuare il malvivente. È possibile compiere un passo ulteriore. Se si è in grado di ricostruire tutte le operazioni, si potrebbe riuscire a individuare i flussi di valuta connessi a reati dei quali altrimenti non si saprebbe nemmeno che si sono verificati.

Ad esempio, la maggioranza dei traffici di stupefacenti resta ignota alle autorità; però, basta rintracciare i flussi di denaro, e può darsi si riesca ad arrestare i responsabili di reati che non sono stati denunciati e che non hanno lasciato altra traccia. Tutto ciò ci porta alle norme sulla "trasparenza bancaria". Teoricamente, se le autorità fossero in grado di monitorare ogni transazione finanziaria e di utilizzare a questo fine capacità informatiche sufficienti, la percentuale di condanne potrebbe aumentare in misura significativa.

È difficile contestare questo ragionamento senza essere tacciati di essere difensori del crimine. Tuttavia, un ragionamento per cui, in sostanza, "i criminali usano denaro, pertanto l´impiego di denaro dovrebbe essere sospetto" ha un sentore orwelliano.

Il grado di ragionevolezza delle operazioni di ricerca attualmente condotte è indicato dai dati disponibili. Il governo chiede da tempo di compilare Currency Transaction Reports (moduli di segnalazione di operazioni finanziarie) qualora vengano depositati grossi quantitativi di contante. Fra il 1987 e il 1995 le banche hanno compilato circa 77 milioni di questi moduli, dai quali sono scaturiti 3.000 casi di riciclaggio e 580 sentenze di condanna. Un rapporto nell´ordine delle 25.000 segnalazioni contro 1 caso giunto in giudizio e 0,2 condanne fa pensare al proverbiale ago nel pagliaio, e ad una procedura applicativa non del tutto efficace. Per migliorare la procedura, il governo ha disposto che fossero le banche a decidere se un certo deposito era da considerarsi "sospetto".

Nel 1993 sono state 63.000 le operazioni finanziarie classificate come "sospette" su un totale di 10,2 milioni. Questa percentuale pari allo 0,6% ha dato luogo ad un 1% di cause penali - si tratta dunque di un miglioramento significativo.

Le banche avevano compiuto un´operazione considerevole di filtraggio per conto delle forze dell´ordine. Le autorità di controllo speravano pertanto che con uno screening ancora più sofisticato sarebbe migliorato ulteriormente il rapporto fra casi "sospetti" e casi nei quali sussiste una "causa ragionevole", rispetto al rapporto di 100 a 1. Ne deriva che la richiesta rivolta alle banche di definire modelli delle transazioni operate dalla clientela poteva essere effettivamente considerata uno strumento per potenziare l´efficienza, e non le intrusioni, di parte governativa.

Ma l´opinione pubblica americana non sembra pensarla così. Le reazioni pubbliche alla proposta hanno raggiunto un volume che non ha precedenti: ci sono state oltre 100.000 proteste contro meno di 20 opinioni favorevoli. Il Congresso protesta, e l´argomento è arrivato anche ai talk show. Tenuto conto dell´entità delle proteste, appare improbabile che la norma venga effettivamente promulgata. Se fosse bloccata, sarebbe la prima volta che l´opinione pubblica riesce a far passare il messaggio che, se si parla di intrusioni nella privacy finanziaria, quando è troppo è troppo.

Il difficile bilanciamento fra lotta al crimine e tutela della riservatezza non è una novità. Già i nostri padri fondatori si trovarono di fronte ad un dilemma analogo, ed è interessante ricordare il loro punto di vista su questo bilanciamento, espresso nel testo del quarto emendamento: "Il diritto delle persone di essere tutelate quanto alla loro persona, alle loro abitazioni, documenti ed effetti nei confronti di perquisizioni e sequestri irragionevoli non deve essere violato, e non può essere emesso alcun mandato senza una causa probabile, sostenuta da giuramento o dichiarazione, e con una descrizione particolareggiata del luogo dove la perquisizione deve essere effettuata e delle persone o cose che devono essere prelevate". Il presupposto era dunque la necessità di emettere un mandato di perquisizione, e di far si che quest´ultimo specificasse la persona da perquisire e la natura delle informazioni da porre sotto sequestro.

Sembrerebbe evidente che le prassi attualmente seguite nella lotta al riciclaggio appartengono alla categoria delle perquisizioni a tappeto che gli estensori della Costituzione intendevano vietare. Il principio della "causa probabile" non sembra trovare rispondenza nel tasso di probabilità dello 0,004% che caratterizza i Currency Transaction Reports.

Il motivo per cui tutto ciò ha superato l´esame di costituzionalità la dice lunga sulle limitazioni della nostra sfera privata - probabilmente più di quanto siamo disposti ad ammettere. Il governo ha dichiarato, con una buona dose di faccia tosta, di non essere lui a svolgere gli accertamenti, bensì le banche. In casi come quelli legati ai Currency Transaction Reports, il governo afferma di non fare altro che chiedere documentazione informativa a soggetti (le banche) nei cui confronti ha potestà regolamentare.

In casi del genere, la libertà è stata sepolta sotto quell´interpretazione involuta della lingua inglese contro cui ammoniva proprio George Orwell. È toccato ad una donna in un quartiere povero spiegarmi con parole semplici quello che stava succedendo. In qualità di governatore della Fed, presenziavo alla cerimonia di apertura di una filiale bancaria in un quartiere dove per molti anni non ce ne era stata nessuna. La donna aveva versato del contante che aveva messo da parte nell´arco di vari anni per il riscatto della casa in cui viveva, e fu immediatamente presa nella trappola della normativa concernente le "transazioni sospette". Alla fine riuscì ad ottenere la casa che voleva, ma non dimenticherò mai le sue parole di commento a tutta questa storia: "Voi di Washington pensate che siamo tutti dei criminali, vero?". Non ho saputo come risponderle.

(L´autore è ordinario presso la cattedra di economia Arthur F. Burns all´American Enterprise Institute).

Scheda

Doc-Web
49197
Data
05/04/99

Tipologie

Newsletter