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Attività di medici e farmacisti - 26 febbraio 1998

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Attività di medici e farmacisti

Il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo a numerosi quesiti da parte di medici, farmacisti e di organizzazioni rappresentative, ha fornito indicazioni e suggerimenti allo scopo di semplificare l´applicazione della legge 675 in ambito sanitario. Il Garante ha innanzitutto ribadito che gli esercenti le professioni sanitarie (ad esempio: medici, oculisti, dentisti ecc.) che hanno necessità di raccogliere ed utilizzare i dati sullo stato di salute dei loro clienti devono informare preventivamente gli interessati circa l´utilizzazione che ne devono fare e richiederne il consenso scritto. A tal fine i sanitari possono operare autonomamente o sulla base di informative e modelli di consenso elaborati dagli Ordini professionali.
Per semplificare questi adempimenti, l´Autorità ha anche ipotizzato che, poiché la legge 675 non impedisce alle pubbliche amministrazioni, in particolare alle aziende sanitarie locali, di collaborare con i medici di base, queste potrebbero, in occasione della scelta da parte del cittadino del medico di fiducia e dei relativi sostituti, dare l´informativa e raccogliere il consenso.
Va ricordato, comunque, che il consenso scritto non può considerarsi implicito nella scelta del medico di fiducia e che, quindi, nel caso in cui le aziende sanitarie pubbliche non operino secondo l´ipotesi suggerita dal Garante, e cioè non provvedano ad informare ed a chiedere il consenso degli assistiti, gli esercenti le professioni sanitarie che effettuano trattamenti devono provvedere a tali adempimenti direttamente.
Per quanto riguarda le diagnosi da indicare sulle certificazioni mediche, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo, il Garante ha proposto che, fintanto che resti la legislazione attuale, le aziende sanitarie pubbliche, una volta individuati i trattamenti per i quali sia indispensabile l´indicazione delle patologie riscontrate negli assistiti, predispongano formulari e modelli per i casi in cui questa indicazione non risulti indispensabile all´espletamento della pratica burocratica.
In attesa che tali modelli vengano predisposti, i medici, ad avviso del Garante, potrebbero fin d´ora omettere l´indicazione della patologia specifica nella copia delle certificazioni mediche che dovranno essere utilizzate dal personale non medico.

Roma, 26 febbraio 1998

Scheda

Doc-Web
49061
Data
26/02/98

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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