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Caso Frizzi - 12 marzo 1999

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Caso Frizzi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto infondata la segnalazione con la quale Fabrizio Frizzi, per mezzo del suo legale, ha investito l´ Autorità riguardo alla violazione della sua privacy che le immagini trasmesse nel programma " Verissimo" avrebbero causato.
L´ Autorità Garante, riunitasi sotto la presidenza del Prof. Santaniello, ha esaminato il caso alla luce delle disposizioni della legge n.675 del 1996 che riguardano l´ attività giornalistica, e del codice di deontologia che le integra, le quali non prevedono il consenso dell´ interessato. Va tenuto, inoltre, conto dell´ art.97 della legge 633 del 1941 sul diritto d´ autore, in base al quale " non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell´ immagine è giustificata dalla notorietà" .
In riferimento a tale quadro normativo, la raccolta e la diffusione delle immagini relative a Frizzi non configurano una violazione della legge.
Così come non sono stati violati i limiti del diritto di cronaca posti dalla legge 675 a tutela della riservatezza, in particolare dell´ essenzialità dell´ informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Non risulta, infatti, che la raccolta delle immagini trasmesse sia avvenuta con artifizi o mediante l´ uso scorretto di tecniche invasive. Al contrario le immagini risultano raccolte presso un luogo aperto al pubblico dove chiunque avrebbe potuto facilmente fotografare o filmare persone di pacifica notorietà nel mondo dello spettacolo. Al momento in cui sono state effettuate le riprese, il luogo nel quale si trovavano gli interessati rendeva agevoli tali riprese sia all´ interno del locale, sia al suo esterno.
Rimane salva la facoltà dell´ interessato di rivolgersi al giudice ordinario per provare e far accertare eventuali illeciti commessi da cronisti, operatori televisivi o altri soggetti.
Il Prof. Rodotà ha ritenuto opportuno non prendere parte alla decisione, malgrado il fatto che il Tribunale di Roma abbia dichiarato improponibile l´ istanza di ricusazione presentata dal difensore di Frizzi, non essendo la ricusazione applicabile alle autorità amministrative indipendenti.

Roma, 12 marzo 1999