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Il diritto di accesso ai propri dati personali personali - 07 aprile 1999

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Il diritto di accesso ai propri dati personali personali

L´ Autorità si è pronunciata su un ricorso presentato da una famiglia che, nonostante la specifica richiesta di accesso ai dati, non aveva ricevuto dalla Asl di competenza, indicazioni precise rispetto ai propri dati sensibili in possesso dell´azienda sanitaria.
La legge sulla tutela della privacy fissa alcuni princìpi di base per la protezione dei diritti della persona e intende promuovere modelli comportamentali "corretti": gli interessati, che abbiano esercitato il diritto di conoscenza e accesso ai propri dati, devono ricevere le comunicazioni che li riguardano in modo tale che siano comprensibili con chiarezza tutte le informazioni di carattere personale detenute dal titolare. Le modalità stesse delle comunicazioni devono garantire che non siano possibili omissioni, equivoci, imprecisioni, o approssimazioni di nessun tipo.

L´art. 13 della legge 675 obbliga i titolari e i responsabili della gestione dei dati, ad estrapolare dagli archivi, su supporto cartaceo o elettromagnetico, tutte le informazioni della persona che ne fa richiesta, riferendo con le modalità più idonee a facilitare la comunicazione e assicurando il massimo grado di comprensibilità al destinatario.

Di norma vanno forniti solo i dati e non i documenti di cui questi sono parte; solo nei casi in cui le informazioni possano risultare incomprensibili o snaturate nel contenuto se private di alcuni elementi o scomposte rispetto alla loro originaria collocazione, vanno consegnati i documenti integrali.

Roma, 7 aprile 1999

Scheda

Doc-Web
48324
Data
07/04/99

Tipologie

Comunicato stampa