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Ricorsi inammissibili se non si rispettano le procedure - 16 aprile 1999

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Ricorsi inammissibili se non si rispettano le procedure

Il 16 febbraio scorso è entrato in vigore il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´ Ufficio del Garante (DPR n.501 del 1998). Questo provvedimento specifica, tra l´ altro, il procedimento per la presentazione dei " ricorsi" all´ Autorità: modalità, contenuto, ipotesi di inammissibilità.
In questo modo si è data piena attuazione alla legge n. 675 che ha previsto tale particolare procedimento di tutela. E´ bene ricordare che il ricorso non va presentato per ogni caso di sospetta violazione della legge sulla privacy, ma solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini dall´ art. 13: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli e, se del caso, opporsi alla loro utilizzazione.
Dalle prime decisioni assunte dal collegio del Garante riguardo a questo tipo di procedimenti emerge che tra i 30 finora presentati secondo le nuove regole, diversi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
In particolare, si nota che in varie occasioni gli interessati si sono rivolti " in prima battuta" al Garante, proponendo ricorso senza aver prima seguito la procedura prevista dalla legge. Perché si possa presentare ricorso, infatti, l´ interessato deve prima di tutto formulare un´ istanza al gestore della banca dati nella quale sia evidenziata con chiarezza la richiesta dei diritti che si intende esercitare. Solo in caso di mancata, incompleta o reticente risposta del titolare del trattamento ci si potrà legittimamente rivolgere al Garante, presentando ricorso nel rispetto delle formalità previste (dati completi del ricorrente, copia della richiesta precedentemente avanzata, autenticazione della firma nei casi necessari ecc.).
La presentazione immediata del ricorso al Garante è, infatti, possibile esclusivamente nel caso in cui vi sia particolare e comprovata urgenza ed il decorso del tempo necessario per interpellare il gestore della banca dati esporrebbe, di conseguenza, l´ interessato " a pregiudizio imminente e irreparabile" .
Si ricorda che per la presentazione dei ricorsi sono stati fissati in lire 50.000 i diritti di segreteria da corrispondere direttamente agli uffici dell´ Autorità, siti in Largo del Teatro Valle, n. 6 - 00186 Roma, o mediante conto corrente postale n.96677000 intestato al Garante per la protezione dei dati personali.
Saranno esentati dal pagamento dei diritti di segreteria tutti coloro i quali dichiareranno, mediante autocertificazione, di versare nelle disagiate condizioni economiche che giustifichino l´ ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Roma, 16 aprile 1999

Scheda

Doc-Web
48292
Data
16/04/99

Tipologie

Comunicato stampa