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L' albo degli assistenti sociali - 20 aprile 1999

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L´ albo degli assistenti sociali

Un Ordine regionale degli assistenti sociali ha chiesto al Garante indicazioni sulla pubblicità del proprio albo professionale anche ai fini della realizzazione di una ricerca da affidare ad istituti privati specializzati. Il Garante ha osservato innanzitutto che la legge n.675 del 1996 non ha modificato la disciplina riguardante la tenuta e la conoscibilità degli albi professionali. La legge stabilisce, infatti, che i soggetti pubblici possono trattare dati personali soltanto ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, senza acquisire il consenso degli interessati. La comunicazione di dati ad altre amministrazioni pubbliche deve essere prevista di regola da una norma primaria o secondaria ma può essere effettuata comunque, in via residuale, anche in mancanza di una precisa previsione, qualora sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali da indicare in un´apposita comunicazione da inviare al Garante. Diverso il caso, invece, della comunicazione e diffusione di dati personali nei confronti di privati o di enti pubblici economici, che sono invece consentite solo se previste da una norma di legge o di regolamento.
Applicando questi principi alla tenuta di altri albi professionali, l´ Autorità ha ricordato che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´ albo. Ciascuna legge di riferimento, infatti, prevede in una qualche misura forme di pubblicità dell´albo che sebbene sono a volte regolate in modo incompleto confermano, però, le caratteristiche di pubblicità prima evidenziate.
Questo tuttavia non è il caso degli assistenti sociali, la cui disciplina di settore non prevede alcun genere di pubblicità, né vi sono altre fonti normative che disciplinano espressamente la pubblicità e la consultazione dell´ albo o la sua conoscibilità da parte di altri soggetti pubblici o privati (ad esempio, attraverso trasmissione di copie ad altre istituzioni).
Attualmente, dunque, in mancanza di una puntuale disposizione di legge o di regolamento che lo consenta, non è possibile comunicare i dati contenuti nell´albo a soggetti privati. L´ Ordine potrebbe, però, come suggerito dal Garante, promuovere una opportuna integrazione della legge sulla professione di assistente sociale o del relativo regolamento, in modo da attribuire all´albo lo stesso regime che è riconosciuto espressamente per altri albi professionali.
Tuttavia, l´ obiettivo di pubblicare una ricerca sulla professione eventualmente commissionata ad istituti di carattere privato, senza necessità di acquisire il consenso o altra "autorizzazione" degli interessati o del Garante, resta praticabile.
Qualora, infatti, la ricerca che si intende effettuare sia giustificata dalle funzioni istituzionali perseguite, l´Ordine potrebbe infatti procedere direttamente alla ricerca stessa avvalendosi della collaborazione dell´ istituto in qualità di responsabile del trattamento dei dati. Quest´ ultimo, in tal modo, potrebbe essere autorizzato ad accedere alle informazioni contenute nel suddetto albo professionale e necessarie per l´assolvimento dei compiti affidati. Naturalmente, i dati dovranno essere utilizzati per le sole finalità relative alla ricerca.

Roma, 20 aprile 1999