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La privacy anche per le persone giuridiche non significa limitata conoscibilità delle informazioni ma regole nella gestione dei dati - 17 maggio 1999

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La privacy anche per le persone giuridiche non significa limitata conoscibilità delle informazioni ma regole nella gestione dei dati

La legge sulla privacy vale anche per le persone giuridiche. L´applicabilità della legge alle imprese non significa però che le informazioni siano soggette ad un regime di limitata conoscibilità, ma che devono essere gestite nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

L´importante principio, contenuto nella legge n.675 del 1996, è stato ribadito dal Garante in un parere fornito su uno schema di regolamento che istituisce l´anagrafe delle aziende agricole e la carta dell´agricoltore, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza nel settore.

Il regolamento, predisposto dal Ministero per le politiche agricole, era stato sottoposto all´esame del Consiglio di Stato, che ha sospeso il proprio parere definitivo in attesa di ricevere le osservazioni dell´Autorità Garante, in considerazione del fatto che il regolamento incide in vari punti sulla disciplina della riservatezza.

Il Garante ha osservato innanzitutto che la gestione delle informazioni relative a persone fisiche e giuridiche, incluse le imprese operanti in materia agroalimentare, forestale e della pesca, comporta l´utilizzazione di dati personali e rientra quindi nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996.


Tale legge considera infatti come dato personale qualunque informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni, identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (es. codice fiscale) o a qualsiasi altro numero di identificazione personale. La legge n. 675 non ostacola la raccolta e la circolazione delle informazioni, anche di quelle relative allo svolgimento di attività economiche delle persone giuridiche, ma presuppone che vengano individuati chiaramente, specie in presenza di consistenti flussi informativi, i tipi di dati che possono essere trattati e il loro ambito di conoscibilità nella sfera pubblica e privata, e che venga rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza riguardo alle funzioni istituzionali perseguite dai soggetti pubblici interessati.

Applicando questi criteri al caso in esame, l´Autorità ha affermato l´esigenza che si chiarisca con maggiore precisione, anzitutto, il regime di pubblicità delle informazioni.

Ferme restando le condivisibili finalità di interesse pubblico connesse all´istituzione dell´anagrafe delle aziende agricole, il Garante ritiene necessario, per un corretto bilanciamento di tali finalità con i diritti fondamentali degli interessati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che l´utilizzazione dei dati che si intende raccogliere avvenga sulla base di un più preciso quadro di riferimento, anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri enti pubblici, e la possibilità di accedere e di interconnettere informazioni contenute in altri archivi, pubblici e privati (sistema informativo dell´Amministrazione delle finanze, sistema informativo delle Camere di Commercio; sistemi informativi di utenti esterni interconnessi ecc.).

Occorre quindi individuare alcune regole precise e delineare meglio l´ambito di competenza in relazione ai compiti istituzionali di ciascuno degli enti che gestiscono questi archivi e definire un nucleo essenziale di misure che i soggetti coinvolti devono osservare al fine di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto dei princìpi di correttezza e di pertinenza delle informazioni trattate.

Con specifico riguardo alla disciplina dell´accesso all´anagrafe, il Garante ritiene opportuno che venga precisato meglio, nell´ambito del previsto regime di pubblicità dell´anagrafe, se i soggetti legittimati a consultarla potranno accedere o meno ad alcune, a tutte o a parte delle informazioni raccolte, individuando anche eventuali informazioni coperte da segreto aziendale e industriale.

Qualora si opti per un indifferenziato regime di pubblicità, da evidenziare meglio nel testo, sarebbe comunque opportuno individuare le finalità per le quali i dati così acquisiti potranno essere utilizzati.

L´Autorità ribadisce, inoltre, che risultano comunque autonomamente e direttamente applicabili le norme di legge e di regolamento sull´accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e sull´accesso ai dati da parte dell´azienda interessata.

Va altresì rilevato che l´anagrafe delle aziende agricole, tra le informazioni riguardanti ciascuna azienda, prevede l´indicazione dell´eventuale ente associativo delegato dall´azienda. Questa informazione, che la legge n. 675/1996 considera "sensibile" quando sia idonea a rivelare le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, richiede, per essere trattata da parte di soggetti pubblici, specifiche misure a garanzia degli interessati rispondenti al criterio generale previsto dall´art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996 (norma di rango primario indicativa delle finalità perseguite, dei dati trattati e delle operazioni perseguibili).

Per quanto riguarda la gestione del nuovo archivio da istituire, è essenziale che sia chiarito qual è l´Amministrazione o l´ente "titolare" dell´archivio e del connesso trattamento di dati (soggetto che opera le scelte di fondo sulla gestione e si assume le principali responsabilità in proposito) e che dovrà impartire istruzioni di carattere generale all´eventuale, ulteriore, soggetto esterno che gestirà materialmente l´archivio (soggetto che, se designato, assume il ruolo di "responsabile" del trattamento).

Roma, 17 maggio 1999

Scheda

Doc-Web
48220
Data
17/05/99

Tipologie

Comunicato stampa