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Comunicazione, da parte delle Aziende Ospedaliere alla Regione Lombardia, dei dati contenuti nelle dichiarazioni di nascita, rese presso le Direzioni sanitarie - 27 gennaio 2016 [4806818]

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[doc. web n. 4806818]

Comunicazione, da parte delle Aziende Ospedaliere alla Regione Lombardia, dei dati contenuti nelle dichiarazioni di nascita, rese presso le Direzioni sanitarie - 27 gennaio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 22 del 27 gennaio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTA la richiesta della Regione Lombardia (note del 22 ottobre, 23 novembre e del 17 dicembre 2015, in atti);

VISTO l´art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, concernente le procedure interne all´Autorità aventi rilevanza esterna, pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008 e disponibile sul sito web istituzionale all´indirizzo www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1477480;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

La Regione Lombardia ha rappresentato che "nell´ambito del programma regionale di valorizzazione e sviluppo della famiglia e degli interventi coordinati a supporto delle esigenze familiari, intende predisporre delle misure, nell´ambito del reddito di autonomia, a sostegno della famiglia per favorire il benessere e l´inclusione sociale". Tra le misure previste dalla Delibera della Giunta Regionale del 8 ottobre 2015, n. 4152, "Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure a sostegno della famiglia per favorire il benessere e l´inclusione sociale", rientra un intervento a sostegno della maternità e natalità, ed in particolare, la previsione di un "contributo regionale a favore dei secondogeniti...terzogeniti e oltre".

In tale contesto, la Regione ha effettuato una comunicazione al Garante, ai sensi dell´art. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito Codice), al fine di poter acquisire dalle "Aziende Ospedaliere l´elenco dei bambini nati come secondogeniti e terzogeniti e oltre" che "sono in possesso di tali dati in quanto ai sensi del d.P.R. 396 del 3/11/2000 art. 30, i genitori sono tenuti a comunicare entro 3 giorni alla Direzione Sanitaria dell´Ospedale l´avvenuta nascita del neonato". Pertanto, le predette Aziende, "in qualità di titolari del trattamento per la finalità raccolta dei dati forniti dal genitore/genitori presso il "Punto Nascite" presente all´interno dell´Azienda Ospedaliera, saranno coinvolte nell´iniziativa regionale mediante la comunicazione dei dati personali precedentemente indicati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e non eccedenza di cui agli artt. 3 e 11 del D.lgs 196/2003"

A seguito della nota interlocutoria dell´Ufficio, la Regione, illustrando più puntualmente il progetto, ha precisato che:

- la delibera della Giunta Regionale n. 4152/2015 citata prevede "un contributo economico una tantum...solo esclusivamente per i nuovi nati a partire da secondo figlio (euro 800,00) del terzo figlio (euro 1.000,00) con esclusione del primo figlio ed esclusivamente ai beneficiari con residenza nel territorio lombardo";

- "pur in assenza di un quadro normativo di riferimento, intende procedere a tale iniziativa per il perseguimento di una finalità istituzionale di informazione diretta ai soggetti interessati al fine di esercitare il diritto al beneficio economico e raggiugere tutti i soggetti beneficiari aventi diritto alla misura stessa";

- "i dati personali necessari al perseguimento della predetta finalità sono reperibili ed acquisibili solo ed esclusivamente tramite i Punti Nascita situati presso le Aziende Ospedaliere che risultano in possesso di tali dati ai sensi dell´art. 30 del DPR 396 del 20.11.2000";

- i dati i dati personali che verranno comunicati sono i seguenti: "nome e cognome della madre; residenza, comune provincia della madre; nome del neonato; ordine di nascita".

Infine, la Regione ha fatto presente che "laddove l´iniziativa non raggiungesse, tramite la comunicazione dei dati predetti, l´obiettivo della misura a sostegno della famiglia la Direzione ha predisposto una campagna pubblicitaria massiva su internet e presso i punti appositamente dedicati per raggiugere gli aventi diritto al beneficio che non avessero registrato i dati del secondo e terzo figlio presso il Punto Nascite dell´Azienda Ospedaliera, o avessero partorito fuori Regione per quanto residenti nel territorio lombardo".

Per quanto riguarda la concreta attuazione della misura prevista, "il dato relativo alla verifica della residenza e del reddito ISEE ai fini dell´erogazione del beneficio ai soggetti richiedenti sarà effettuato ai fini dell´istruttoria solo ed esclusivamente dalle ASL, individuate quali soggetti deputati a tali attività come previsto dalla delibera n. 4152/2015 citata e dal decreto 8913 del 27.10.2015".

OSSERVA

La comunicazione che la Regione Lombardia ha inviato al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice, è volta a consentire l´acquisizione dalle Aziende Ospedaliere della Regione dei dati relativi ai bambini nati come secondogeniti, terzogeniti e oltre, al fine di realizzare un´iniziativa di "informazione diretta ai soggetti interessati" concernente alcune misure di sostegno alla maternità e alla natalità introdotte con la delibera della Giunta Regionale n. 4152 del 8 ottobre 2015, ed in particolare di un contributo economico una tantum a favore dei neonati, escluso il primogenito, residenti nel territorio lombardo. I dati che la Regione intende acquisire - generalità e residenza della madre, nome ed ordine di nascita del neonato - rientrano tra quelli contenuti nelle dichiarazioni di nascita rese dai genitori alla "direzione sanitaria dell´ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita", ai sensi dell´art. 30, comma 4, d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento dello stato civile, a norma dell´art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Al riguardo, il Codice consente che le amministrazioni pubbliche possano comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali non aventi natura sensibile, allorquando tale comunicazione, benché non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell´amministrazione richiedente, verificando che tali finalità non possano essere altrimenti perseguite senza l´utilizzo dei dati oggetto della richiesta (cfr. artt. 18, comma, 2, 19, comma 2, e 39 del Codice).

Con riferimento al caso in esame, come dichiarato dalla Regione, i dati oggetto del flusso che si intende attivare, sono quelli in possesso delle Aziende Ospedaliere, acquisiti dalle dichiarazioni di nascita rese dai genitori alla "direzione sanitaria dell´ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita", ai sensi dell´art. 30, comma 4, d.P.R. n. 396/2000.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

Ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice, ammette la comunicazione, da parte delle Aziende Ospedaliere alla Regione Lombardia, dei dati contenuti nelle dichiarazioni di nascita, rese presso le Direzioni sanitarie ai sensi dell´art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 396/2000, per le finalità dichiarate nella richiesta oggetto del presente procedimento, non ravvisandosi ragione ostative.

La suddetta comunicazione dovrà, naturalmente, avvenire nel rispetto della normativa dettata a tutela dei minori nonché di quanto previsto dall´art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, relativamente ai dati personali della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia