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Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali - 06 settembre 1999

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Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Il Garante ha esaminato la documentazione trasmessa dal Ministro del Lavoro ed ha rilevato che l´iniziativa di pubblicare gli atti relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare residenziale è compatibile con la normativa sulla protezione dei dati personali.
In diverse occasioni, menzionate anche nella Relazione al Parlamento e al Governo per l´anno 1998, l´Autorità ha evidenziato che la legge n. 675/1996 non pregiudica la trasparenza dell´attività amministrativa, specie quando sussista un interesse pubblico a verificare i criteri di utilizzazione di beni pubblici o la correttezza dell´operato di organi.
Questa compatibilità trova conferma nelle disposizioni del recente decreto legislativo n. 135/1999 che si riferiscono al buon andamento e all´imparzialità dell´azione amministrativa, alla pubblicità dell´attività istituzionale degli enti pubblici e alla trasparenza in materia di incarichi dei dipendenti pubblici.
Dalla documentazione trasmessa si può desumere che le notizie che si intende rendere pubbliche relativamente ai soggetti interessati non riguardano dati di carattere "sensibile", soggetti ad una particolare tutela. Il Ministero del Lavoro può, quindi, rendere pubblici i dati valutando quali modalità scegliere e individuando quali dati, tra quelli che sono nella disponibilità degli enti, siano pertinenti e opportunamente divulgabili in rapporto alla finalità di trasparenza perseguita.
In questo contesto, andrebbero osservate solo alcune cautele per evitare la diffusione di notizie di cui risulti superflua la pubblicità, come quelle che possono riguardare, a puro titolo di esempio, particolari situazioni personali e familiari o, eventualmente, il preciso indirizzo degli interessati, fatta salva comunque la possibilità di identificare la zona urbana e le caratteristiche dell´immobile.
Il Garante non ravvisa ovviamente alcuna difficoltà o necessità di particolari adempimenti formali nel caso in cui il Ministero intenda rendere pubblici i dati in questione fornendoli direttamente al Parlamento in risposta ad interrogazioni od interpellanze oppure inserendoli in allegato ad una relazione alle commissioni parlamentari.
Questo conferimento, come già evidenziato dal Garante in precedenti occasioni, assicura un´ampia conoscibilità dei medesimi dati per effetto della pubblicità degli atti parlamentari, anche da parte dei mezzi di informazione.
Non è preclusa, in via generale, la possibilità per il Ministero di procedere direttamente ad una diffusione al pubblico dei dati. Limitatamente a quest´ultima ipotesi, sul piano formale, è necessario però che la diffusione sia specificamente prevista da una norma di legge o da un regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675/1996).
Resta comunque impregiudicato l´accesso ai documenti amministrativi relativi alle dismissioni da parte di chi vi abbia interesse, in applicazione della legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa.

Roma, 6 settembre 1999