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Rating: l'Ufficio Italiano Cambi può raccogliere e diffondere i dati delle società - 07 settembre 1999

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Rating: l´Ufficio Italiano Cambi può raccogliere e diffondere i dati delle società

L´Ufficio Italiano Cambi (UIC) ha chiesto al Garante un parere riguardo agli adempimenti da adottare per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati relativi alla cosiddetta "anagrafe dei valori mobiliari", che è composta da informazioni statistiche in materia valutaria, raccolte da banche e da altri soggetti. In particolare, il quesito riguardava la possibilità di inserire nell´anagrafe il cosiddetto rating delle società che emettono titoli (azioni, obbligazioni), cioè la valutazione sull´affidabilità delle imprese elaborata in base a determinati criteri e diffusa da agenzie internazionali specializzate.
La cosiddetta anagrafe dei valori mobiliari è stata costituita per rispondere all´esigenza fondamentale di UIC, Banca d´Italia e Consob, di poter disporre di informazioni statistiche attendibili e di identificare in maniera univoca i titoli con tutte le relative caratteristiche (tasso di interesse, valuta, scadenza, piano di ammortamento, denominazione del titolo ecc.). L´anagrafe viene resa accessibile a banche e ad altri intermediari finanziari.
Nel suo parere, il Garante ha innanzitutto ricordato che: a) la legge n. 675 si applica anche al trattamento dei dati concernenti persone giuridiche; b) le amministrazioni pubbliche possono trattare i dati personali degli interessati senza consenso solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; c) le operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche verso soggetti privati o enti pubblici economici devono essere espressamente previste da una norma di legge o di regolamento. La divulgazione dei dati è comunque ammessa anche in assenza di una puntuale disposizione normativa, quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
Alla luce di questo quadro normativo, la possibilità di utilizzare dati sui valori mobiliari da parte dell´UIC, trova il suo fondamento sia nel testo unico in materia valutaria (D.P.R. n. 148 del 1988), sia nella disciplina sul riordino dell´UIC (decreto legislativo n. 319 del 1998) che attribuiscono all´Ufficio il compito di raccogliere ed elaborare le informazioni in materia valutaria a fini conoscitivi e statistici e di trattare informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l´estero. Sempre il testo unico in materia tributaria prevede, poi, che l´UIC provveda alla pubblicazione dei dati, precisando che comunque essi restano coperti dal segreto d´ufficio fino a tale momento. Questa circostanza permette di ritenere che le informazioni e i dati possono essere oggetto, dopo la loro pubblicazione, di ampia e tempestiva conoscibilità anche da parte di soggetti privati quali banche e intermediari finanziari.
L´UIC può quindi inserire nell´anagrafe dei valori mobiliari il cosiddetto rating delle società e successivamente renderlo pubblico.
Tutto ciò non preclude, peraltro, ha affermato il Garante, che l´UIC solleciti l´emanazione di ulteriori norme anche di rango secondario, volte a prevedere altre forme di comunicazione a privati o enti pubblici sulla base di una individuazione dei dati, delle modalità e delle finalità della stessa. Il Garante ha, peraltro, ricordato che l´Ufficio italiano cambi è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.
In particolare, come ogni altro soggetto che gestisce informazioni personali e banche dati, l´UIC deve trattare dati strettamente indispensabili. Dovrà, inoltre, assicurare il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal recente D.P.R., approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio scorso, riguardante la sicurezza dei trattamenti, provvedendo a definire modalità di conservazione e di controllo dei dati idonee a ridurre al minimo i rischi di eventuale distruzione o perdita dei dati trattati ed evitare l´accesso non autorizzato o un trattamento non conforme alla legge.
Per quanto riguarda i dati raccolti successivamente all´entrata in vigore della legge sulla privacy (8 maggio 1997), l´Ufficio è tenuto a fornire agli interessati, oralmente o per iscritto, l´informativa prevista. Nei casi in cui i dati siano acquisiti presso terzi, non è necessario inviare l´informativa se il trattamento è effettuato in base ad un obbligo previsto da disposizioni di legge.

Roma, 7 settembre 1999