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Newsletter 4 - 10 settembre 2000

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Newsletter 4 - 10 settembre 2000

 

  • Bilanci e soci debitori
  • Minori, violenza sessuale e diritto di cronaca
  • Liste di pedofili sui mezzi di informazione
  • Privacy su Internet: le opinioni dei consumatori USA
  • Utenti spiati da un organismo di tutela della privacy?

 

Bilanci e soci debitori

Per rettificare o cancellare i dati personali inseriti nei bilanci societari già approvati non si può tener conto solo della legge n.675, ma si devono applicare anche le norme sulla formazione, correzione e integrazione dei bilanci, oppure adottare modalità analoghe a quelle previste per le annotazioni sui documenti conservati negli archivi storici. Inoltre, i crediti vantati dalle società nei confronti dei loro soci sono da considerarsi dati relativi alle loro attività economiche e, come tali, la loro divulgazione può avvenire senza il consenso dell´interessato.

Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nella decisione riguardante il ricorso presentato da un socio di una cooperativa che aveva chiesto l´eliminazione, dai bilanci degli anni precedenti, dei dati relativi a somme di cui la società era creditrice nei suoi confronti, anche attraverso la rettifica degli atti già depositati.

Il socio si era, inoltre, opposto alla pubblicazione di quegli stessi dati nel bilancio in via di approvazione. Secondo l´interessato, i dati pubblicati nel bilancio sarebbero frutto di un rapporto interno alla società e nessuna norma di legge richiederebbe l´indicazione nel bilancio di documenti riguardanti le posizioni creditorie e debitorie dei singoli soci o di altri soggetti (clienti, fornitori, creditori e debitori a vario titolo) che intrattengono rapporti con la società, essendo semmai necessario, a suo avviso, riportare gli importi complessivi dei debiti e dei crediti non in maniera analitica, senza cioè l´indicazione, per ciascun nominativo, delle somme dovute. Secondo il ricorrente, la cooperativa, quindi, avrebbe divulgato dati al di fuori dell´ambito sociale in maniera illecita e senza il consenso dell´interessato.

Alla richiesta del socio, la cooperativa aveva però risposto che, in quanto basata su un contratto sociale tra vari soggetti tale da porre reciproci rapporti di diritti e doveri, si era soltanto limitata ad esercitare il proprio diritto di comunicare in maniera trasparente agli altri soci, parte dello stesso contratto associativo, le inadempienze contrattuali dell´interessato. Il socio aveva, pertanto, presentato ricorso al Garante chiedendo che venisse data soddisfazione alle sue richieste.

Esaminando il caso, l´Autorità ha dichiarato infondata la richiesta del ricorrente di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati che lo riguardano, attraverso la rettifica dei bilanci già depositati presso l´ufficio del registro delle imprese.

Va infatti considerato, ha precisato il Garante, che, assumendo i bilanci un valore di rappresentazione storica della situazione societaria a tutela anche delle posizioni dei soci e dei terzi, la loro correzione può avvenire rispettando le eventuali norme esistenti in tema di formazione, correzione e integrazione dei bilanci, oppure seguendo le eventuali altre modalità previste dalla normativa vigente seguite nei confronti di documenti pubblici conservati a fini storici, e cioè integrando i dati mediante il deposito di note o documenti presso il registro delle imprese.

Resta, peraltro, ferma, ha aggiunto il Garante, la facoltà da parte dei soci di formulare rilievi in sede societaria o giudiziaria sui criteri adottati per la formazione del bilancio per verificarne la conformità alle norme vigenti, contenute in particolare nel codice civile.

Per quanto riguarda, invece, l´opposizione del socio alla pubblicazione nel bilancio ancora da approvare dei dati relativi alle sue morosità, l´Autorità, ribadendo l´orientamento già espresso in precedenti decisioni, ha affermato che i dati riguardanti crediti o debiti di società o imprese, rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso degli interessati.

Pertanto, la divulgazione da parte delle società, anche cooperative, di dati concernenti i crediti vantati nei confronti dei propri soci, senza il loro consenso, non determina, di per se stessa, una violazione delle disposizioni in materia di riservatezza, venendo così a cadere la pretesa da parte del socio di cancellare i dati.

Nel caso di specie, peraltro, la stessa società aveva comunque deciso di rendere anonimi nel bilancio in corso di approvazione i dati concernenti le somme dovute dai soci morosi.

 

Minori, violenza sessuale e diritto di cronaca

In alcune notizie, pubblicate nei mesi scorsi su diversi quotidiani, sono state rese note, nei titoli e nel corpo degli articoli, circostanze relative a molestie che sarebbero state perpetrate nei confronti di un minore, molestie suscettibili di uno specifico rilievo sul piano penale quali possibili atti di violenza sessuale.

Esaminando il caso con procedura d´urgenza, l´Autorità ha rilevato che la pubblicazione di tali notizie può rappresentare un trattamento illecito di dati violando gravemente i principi sanciti in materia di dati sensibili contenuti nella legge n.675 del 1996 e nel codice di deontologia dei giornalisti, in particolare per quanto riguarda la specifica tutela dei minori (art.7).

Come emerso nel corso dell´istruttoria avviata dal Garante, la famiglia del minore non aveva fornito agli organi di informazione notizie riguardanti molestie sessuali subite dalla figlia, non aveva espresso alcun consenso alla divulgazione di tali notizie, né era stata rivolta alcuna richiesta in tal senso. I genitori avevano, infine, espresso tutta la propria amarezza per la divulgazione che non risultava avvenuta durante una conferenza stampa di una forza di polizia.

La pubblicazione di questi dati, ha specificato l´Autorità, potrebbe violare anche l´art.734-bis del codice penale, in quanto la divulgazione delle generalità e dell´immagine riguarda una persona offesa da atti che, attualmente al vaglio degli inquirenti, potrebbero aver integrato gli estremi della violenza sessuale.

Poiché l´ulteriore divulgazione dei dati relativi alla molestia subita dal minore, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza ai fini dell´esistenza del reato, comporta comunque il concreto rischio di un grave pregiudizio per l´interessata, l´Autorità ha deciso, esercitando i poteri attribuiti dalla legge sulla riservatezza, di disporne il blocco. Da tale decisione deriva il preciso divieto per gli editori di diffondere ulteriormente le informazioni, anche in modo indiretto. I quotidiani potranno unicamente conservare i dati pubblicati astenendosi da ogni altro loro utilizzo.

L´Autorità, infine, ha trasmesso il provvedimento al Consiglio nazionale e all´Ordine regionale dei giornalisti nonché alla autorità giudiziaria interessata per le valutazioni di competenza.

 

Liste di pedofili sui mezzi di informazione

Con riferimento a recenti iniziative di pubblicazione di liste di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori, il collegio del Garante fa notare che la diffusione indiscriminata di dati in materia, non trova fondamento nel vigente ordinamento giuridico. Tali iniziative, a prescindere dalla loro effettiva efficacia sul piano delle prevenzione, e della circostanza che i dati possano essere desunti anche da fonti accessibili quali pronunce giudiziarie, sono suscettibili di valutazione critica e di contenzioso, potendo, a seconda dei casi, determinare danni anche agli stessi minori indirettamente identificabili, o comportare responsabilità per inesattezze dei dati, oppure per giudizi indifferenziati su situazioni in realtà difformi o per lesione del diritto all´oblio di tutte le persone interessate rispetto a fatti assai risalenti nel tempo.

L´Autorità, con giudizio unanime, si riserva di valutare tali iniziative caso per caso anche in relazione alle segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire.

 

Privacy su Internet: le opinioni dei consumatori USA
(The New York Times on the Web del 21 agosto)

Nella battaglia permanente fra le imprese operanti su Internet, che desiderano utilizzare i dati personali della clientela per proporre servizi e messaggi pubblicitari personalizzati, e gli organismi di tutela della privacy, che invocano controlli più rigidi sull´utilizzazione di questi dati, anche i consumatori sembrano schierarsi su due fronti.

Così almeno indicano i risultati di un sondaggio resi noti di recente dal Pew Research Center for People and the Press, un´associazione non-profit. Molti consumatori intervistati hanno espresso preoccupazioni per la tutela della propria privacy, ma molti hanno dichiarato di essere disposti a comunicare dati personali ai siti visitati. E molti utenti Internet nel campione preso in esame hanno segnalato di non capire in che modo avvenga il controllo online delle proprie attività, e di non utilizzare gli strumenti disponibili per autotutelarsi. Lo studio ha riguardato 2117 cittadini americani, dei quali 1017 utilizzano Internet; è emerso che l´86% degli utenti di Internet è favorevole ad un approccio basato sull´ "opt-in" – ossia, all´obbligo per le società operanti su Internet di ottenere l´autorizzazione degli interessati prima di utilizzarne i dati personali. E´ una posizione che contrasta con l´approccio concordato recentemente dall´Amministrazione Clinton con la FTC e un gruppo di imprese pubblicitarie sul web – in base al quale i siti web hanno il diritto di tenere traccia degli spostamenti degli utenti, a meno che questi ultimi manifestino la propria opposizione ad un monitoraggio del genere.

Analogamente, il 54% degli utenti Internet nel campione giudica dannosa l´attività di registrazione degli spostamenti degli utenti effettuata dai siti web, in quanto lesiva della privacy; viceversa, per il 27% si tratta di un´attività utile perché permette ai siti di personalizzare le informazioni inviate ai singoli consumatori. Inoltre, il 94% degli utenti Internet ritiene che le imprese che violano la politica dichiarata in materia di privacy debbano essere punite, e di essi l´11% giunge a chiedere la pena della reclusione per i titolari delle imprese responsabili di violazioni.

Nonostante questa linea dura, il sondaggio della Pew ha indicato che gli utenti Internet hanno tuttora una buona riserva di fiducia. Poco più del 50% ha dichiarato di avere fornito dati personali a siti web, e un altro 10% ha affermato di essere disposto a farlo nelle circostanze appropriate. Solo il 27% non fornirebbe mai dati personali ad un sito web. Poco meno della metà degli utenti (48%) ha detto di avere compiuto acquisti online utilizzando la carta di credito, mentre il 22% ha inserito dati personali su calendari o agende online.

Per quanto concerne le misure adottate per tutelare la privacy personale, dal sondaggio emerge che molti utenti Internet non sanno come avvenga il monitoraggio online ovvero difficilmente prendono provvedimenti per impedire attività del genere. Nello studio si rileva che il 56% degli utenti Internet non è in grado di indicare il dispositivo principe per il monitoraggio online (il cookie che alcuni siti web inseriscono nel computer dell´utente), e che appena il 10% ha settato il proprio programma di navigazione in modo da rifiutare l´invio di cookies.

 

Utenti spiati da un organismo di tutela della privacy?
(The Washington Post del 26 agosto)

Secondo quanto affermato da un´associazione per la tutela della sicurezza, Truste – un organismo di tutela della privacy che gestisce un programma di certificazione per i siti Web commerciali e offre consulenza alle imprese nella definizione di politiche efficaci pro-privacy – avrebbe spiato gli utenti servendosi di strumenti non menzionati nella propria dichiarazione sulla politica seguita in materia di riservatezza. In base alle rivelazioni della Interhack Corporation, una società di consulenza di Columbus nell´Ohio che in passato ha scoperto altre violazioni della privacy, il sito web di Truste contiene "cookies" , ossia piccoli file di testo utilizzati per seguire le tracce degli spostamenti compiuti dagli utenti online e per effettuarne la profilazione, oltre ad immagini invisibili ed altri dispositivi finalizzati a definire le abitudini online degli utenti.

Questi dispositivi di tracciamento sono stati rimossi giovedì pomeriggio subito dopo che un giornalista aveva contattato Truste per chiedere informazioni sul software. Dave Steer, della Truste, ha dichiarato che due settimane prima Truste aveva stipulato un accordo con il produttore di Thecounter.com, della Internet.com, per monitorare il traffico sul proprio sito web; tuttavia, l´accordo prevedeva che Thecounter.com non avrebbe tenuto traccia di informazioni personali. "Abbiamo avuto sentore del fatto che la Internet.com si serviva probabilmente di altre tecniche per tenere traccia dei visitatori sul sito", ha dichiarato Steer. "Non appena siamo entrati in possesso di questa informazione, abbiamo tagliato tutti i legami con la Internet.com in modo da poter studiare meglio la questione".

Il direttore responsabile di Internet.com, Alan Meckler, ha affermato che attività del genere non rientrano fra quelle svolte dalla società, e che non gli risulta siano mai state svolte. Ha segnalato che Thecounter.com è gestita da due soggetti svedesi e che sono oltre 900.000 i siti web che utilizzano i suoi prodotti.

"Per Internet.com è un vanto il fatto di non utilizzare cookies", ha detto. "Se così non fosse, vorrebbe dire che qualcuno agisce nell´ombra. Thecounter.com è una delle nostre società più floride, e se succedono cose del genere non c´è nessuno fra i dirigenti di Internet.com che ne sia al corrente." "A quello che mi risulta, una sola cosa è certa: che Thecounter.com permette a chi gestisce un sito web di sapere quanti sono i visitatori del sito su base giornaliera o settimanale, e basta".

Thecounter.com è gratuito e si serve di vari dispositivi per tenere traccia del traffico web. Il sito web corrispondente pubblicizza il prodotto come "una fonte di informazioni dettagliate sulla navigazione nel web".

Matt Curtin, presidente della Interhack, ha segnalato che le modalità di impiego dei cookies sul sito web di Truste sono tali da non consentire di seguire gli spostamenti di un utente a tempo indeterminato, bensì solo per la durata di una sessione di navigazione sul web. Una volta che l´utente chiuda il browser il cookie viene cancellato.

Nella dichiarazione sulla politica seguita in materia di privacy presente sul sito web di Thecounter.com si legge che le informazioni raccolte da Thecounter.com restano di proprietà di quest´ultima. Tuttavia, nella corrispondente dichiarazione di Truste si legge unicamente che Truste registra gli utenti "per finalità connesse all´amministrazione del sistema" e permette loro di "opporsi" alla raccolta di informazioni per finalità di natura diversa.