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Newsletter 5 - 11 febbraio 2001

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Newsletter 5 - 11 febbraio 2001 

 

  • Foto, didascalie e privacy
  • Propaganda elettorale e privacy
  • Il sito della settimana - www.safetyed.org

 

Foto, didascalie e privacy

Non viola la privacy e non contravviene al codice deontologico dei giornalisti chi pubblica le fotografie di un personaggio famoso o riproduce fatti che si sono svolti in un luogo pubblico. Va posta, però, attenzione alle didascalie che possono ledere il decoro, l´onore o la reputazione delle persone.

Lo ha precisato il Garante che non ha dato ulteriore corso alla segnalazione di un calciatore presentata nei confronti dell´editore di un settimanale, per la pubblicazione di un servizio nel quale comparivano foto che lo riprendevano in un luogo pubblico in compagnia di alcuni amici. L´interessato contestava la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, in relazione agli artt. 9 e 25 della L. 675/96, anche perché le foto erano accompagnate da didascalie, espressioni e commenti ritenuti, a suo avviso, allusivi e riferibili alla sua vita sessuale. Lamentava inoltre che non fossero stati rispettati i limiti al diritto di cronaca, in particolare quello dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, e che non fosse stato considerato che l´altra persona ripresa nelle immagini e a lui accostato nei commenti che si ritenevano maliziosi, era, in realtà, un prossimo congiunto.

Il Garante, pur riconoscendo che le foto pubblicate contenevano dati di carattere personale, ha ritenuto che si trattasse di immagini riferite a ordinari comportamenti di persone in un luogo pubblico. Risulta quindi operante il principio secondo il quale il giornalista può trattare dati "relativi a circostanze o fatti resi noti direttamante dall´interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico". Non è quindi necessario verificare, se in questo caso particolare, esista il presupposto dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, previsto dalle norme sulla privacy.

Il Garante ha inoltre precisato che la circostanza che non risulti violata la L. 675/96 , non significa, tuttavia, riconoscere di per sé la liceità del complessivo articolo giornalistico.

La legge sulla privacy, infatti, tutela la dignità delle persone e presuppone la correttezza del trattamento dei dati. Nel caso esaminato la lesione ipotizzata dall´interessato poteva derivare non tanto dalle immagini o dalle informazioni personali divulgate in modo illecito o non corretto, quanto piuttosto da manifestazioni del pensiero ritenute dall´interessato gravemente allusive e suscettibili di valutazione sul piano della diffamazione, contenute nelle didascalie. E di queste affermazioni potrà essere verificata la liceità nella competente sede giudiziaria, in relazione all´azione di risarcimento danni che il calciatore si è riservato di esercitare. 

 

Propaganda elettorale e privacy

In vista delle prossime tornate elettorali, l´Autorità Garante ha affrontato, con una serie di provvedimenti, la questione legata all´utilizzazione di dati personali dei cittadini per comunicazioni per scopi politici o di propaganda.

1) Con un proprio provvedimento l´Autorità ha, innanzitutto, semplificato uno degli obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati riguardo a partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati e ogni altro soggetto che in occasione delle consultazioni elettorali della prossima primavera utilizzino - per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda - dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque (liste elettorali, elenchi telefonici etc.).

In considerazione del fatto che l´operazione comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati, il Garante ha, infatti, esonerato in via temporanea, fino al 30 giugno 2001, tutti questi soggetti dal fornire l´informativa ai cittadini nel caso in cui a questi ultimi venga inviato generico materiale di propaganda (es. depliant, manifestini, inviti etc.).

Una seppur sintetica informativa è, invece, indispensabile quando si tratti di informazione personalizzata, realizzata cioè mediante invii di messaggi di posta elettronica o di lettere articolate.

Resta comunque fermo il diritto degli interessati di farsi cancellare dall´archivio costituito presso il partito o il movimento politico.

Il provvedimento verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2) Il Garante ha poi fissato alcuni importanti principi riguardo alla comunicazione elettorale via Internet.

Chi utilizza a fini di comunicazione politica, senza il consenso degli interessati, indirizzi e-mail reperiti in rete viola la privacy. La mera conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica non consente di per sé, infatti, l´invio generalizzato di e-mail (il cosiddetto spamming), di qualunque contenuto siano i messaggi, compreso quello politico-elettorale. Ciò tanto più se gli indirizzi vengono raccolti attraverso appositi software di ricerca di coloro che utilizzano la posta elettronica.

L´Autorità ha dichiarato fondate le segnalazioni di cittadini che si erano visti arrivare per via telematica nella propria casella di posta elettronica, da parte di un´associazione politica, vari messaggi di comunicazione politica non richiesti e avevano reclamato la tutela della loro privacy, facendo inoltre presente che non era stato loro possibile cancellarsi dagli elenchi dei destinatari dei messaggi in base alle modalità indicate nelle stesse e-mail non gradite o di essere stati costretti a reiterare più richieste di cancellazione.

Il Garante ha imposto all´associazione di eliminare dai suoi archivi gli indirizzi di coloro che hanno richiesto la cancellazione dei loro dati e di astenersi dall´utilizzare ulteriormente i dati personali relativi ai cittadini che non abbiano espresso un consenso alla loro utilizzazione per finalità di comunicazione politica. Consenso che, ha ricordato l´Autorità, può essere richiesto agli interessati anche attraverso modalità semplici.

Nel corso dell´istruttoria, l´associazione aveva fatto presente di aver reperito circa 400 mila indirizzi di posta elettronica utilizzando un apposito programma capace di archiviare indirizzi e-mail visualizzati sulle pagine web con suffissi di diverso tipo (".it", ".org", ".com" e ".net") accessibili a chiunque in rete senza l´uso di password o di altri sistemi di protezione. L´associazione aveva sostenuto che gli indirizzi di posta elettronica provenivano da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e la loro utilizzazione era quindi, in base alla legge n.675, consentita anche in mancanza di una previa manifestazione positiva di consenso da parte degli interessati.

Il Garante ha invece ricordato in merito che la previsione, contenuta nella legge sulla privacy, relativa a "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" non può essere riferita a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile, ma ai soli dati personali che siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque, come può ritenersi anche per gli elenchi telefonici.

Le disposizioni della legge sulla privacy sui registri ed elenchi pubblici, ha spiegato l´Autorità, non possono, dunque, essere estese arbitrariamente e non possono essere applicate in modo da poter raccogliere ed utilizzare liberamente qualsiasi dato personale di natura non sensibile in base alla sola circostanza che il dato sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti. Una tale interpretazione, oltre a vanificare il sistema di garanzie introdotto dalla legge n.675, risulta in aperto contrasto con la direttiva europea sulla riservatezza dei dati.

Da questo discende che l´utilizzazione per finalità di comunicazione politica degli indirizzi di posta elettronica non poteva, pertanto, avvenire senza un preventivo consenso degli interessati, consenso che non è risultato espresso, né al momento dell´attivazione dell´utenza ad Internet né successivamente, da nessuno dei cittadini che hanno presentato la segnalazione al Garante.

L´Autorità ha, inoltre, constatato l´infondatezza dell´altra tesi sostenuta dall´associazione secondo la quale, con la partecipazione a forum e newsgroup, l´utente Internet decide di rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica e che quell´indirizzo potrà essere utilizzato per spamming da chiunque si trovi a passare dalla pagina web interessata.

Va infatti considerato che la conoscenza degli indirizzi e mail che si realizza in questi casi è legata alla finalità per cui essa avviene. Non è quindi corretto raccogliere indirizzi e generalità che i singoli utenti lasciano in un newsgroup, forum etc. solo per scopi di discussione su determinati temi ed utilizzarli per altri fini che non hanno nulla a che vedere, neanche indirettamente, con l´argomento per il quale l´utente partecipa ad una discussione più o meno pubblica.

Stesso discorso vale per gli indirizzi di posta elettronica pubblicati su alcuni siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ed associativa.

3) Nei prossimi giorni, infine, il Garante adotterà altri provvedimenti in tema di propaganda elettorale, richiesti da molti cittadini, e, allo scopo di contribuire alla massima trasparenza in questa materia, riassumerà i criteri in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori di liste elettorali, singoli candidati possono operare nel rispetto della legge sulla privacy. 

 

Il sito della settimana - www.safetyed.org

SafetyEd International è un’organizzazione di volontariato non-profit fondata nel 1998 e incorporata nello stato della California, che opera nel settore della educazione alla sicurezza nel ciberspazio. Il suo sito Web (www.safetyed.org) fornisce utili consigli a genitori, insegnanti, istituzioni scolastiche e biblioteche per quanto riguarda la sicurezza dei ragazzi collegati in Rete. Vi sono esaminati aspetti quali la privacy personale e l’anonimato della navigazione, il filtraggio dei contenuti di Internet, il problema dei virus informatici e lo stato della legislazione in materia.

Un’ampia sezione del sito è dedicata al cosiddetto cyberstalking o pedinamento cibernetico, una preoccupante forma di molestia elettronica nella quale la vittima è fatta oggetto di messaggi postali minacciosi e offensivi, che spesso si traducono anche in minacce nella vita reale, se il molestatore riesce a procurarsi il numero di telefono e il domicilio di un persona. SafetyEd ha fornito sinora assistenza gratuita a oltre 700 casi di vittime di cyberstalking, per quanto riguarda gli aspetti sia legali, sia psicologici, sia quelli più pratici della prevenzione.

Il sito contiene inoltre link a siti che trattano argomenti correlati, nonché sezioni dedicate ai minori scomparsi o sfruttati sessualmente e alla dipendenza da Internet. Sono consultabili gli archivi della newsletter pubblicata dall’organizzazione dal 1998 a oggi.

Scheda

Doc-Web
44246
Data
05/02/01

Tipologie

Newsletter