g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di FNAC Italia s.r.l. - 8 luglio 2015 [4408454]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4408454]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di FNAC Italia s.r.l. - 8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 416 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento del 17 gennaio 2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2291893) con cui è stato dichiarato illecito il trattamento effettuato tramite il sistema di videosorveglianza effettuato da FNAC Italia s.r.l., con sede in Milano, via della Palla 2 (ora Corso Magenta 84) (C.F. 12292060154);

VISTO il verbale di contestazione n. 8090/76616 del 29 marzo 2013, con cui è stata contestata a FNAC Italia s.r.l. in liquidazione, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´inidonea informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato per mezzo di un sistema di videosorveglianza installato presso i locali della società: gli avvisi sintetici, infatti, erano sprovvisti dell´indicazione della finalità del trattamento ed erano presenti solo in corrispondenza di talune aree riprese;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che FNAC Italia s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, rendendo agli interessati un´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice inidonea;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a FNAC Italia s.r.l. in liquidazione, con sede in Milano, via della Palla 2 (ora Corso Magenta 84), (C.F. 12292060154), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia