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Provvedimento del 16 luglio 2015 [4362736]

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[doc. web n. 4362736]

Provvedimento del 16 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 430 del 16 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 aprile 2015 nei confronti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni con cui XY, non facendo più parte di tale organizzazione, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano di cui ne ha chiesto la cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  13 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 aprile 2015 con la quale la parte resistente ha sostenuto di aver annotato nei propri registri la volontà del ricorrente di non esserne più membro;

VISTO il verbale dell´audizione del 24 aprile 2015 svoltasi presso gli uffici del Garante nel corso della quale il ricorrente, nel rappresentare che nel sito Internet della Chiesa resistente "lds.org" sono tuttora detenuti i dati relativi al proprio account (come da schermata depositata in sede di audizione), ha ribadito la richiesta di essere cancellato da qualsiasi archivio opponendosi a ogni tipo di comunicazione proveniente dalla medesima;

VISTA la nota del 15 maggio 2015 con la quale la resistente ha ribadito di non essere "un´organizzazione di carattere commerciale" e di non aver mai contattato il ricorrente per scopi commerciali; inoltre, la stessa ha sostenuto che tutti possono registrarsi al sito "lds.org" mediante un proprio account "indipendentemente dall´appartenenza alla Chiesa" e che tale registrazione può essere automaticamente cancellata dallo stesso utente; infine, la resistente ha assicurato che "nessuno degli organi direttivi o istituzionali della Chiesa stessa si attiverà per entrare in contatto" con il ricorrente;

VISTE le note del 19 e 26 maggio 2015 con le quali il ricorrente ha sostenuto che non esiste alcuna procedura automatica di cancellazione della registrazione al sito della resistente ed ha ribadito che continua a ricevere da quest´ultima diverse newsletter "aventi evidenti finalità di marketing";

VISTA la nota del 12 giugno 2015 in cui la parte resistente ha dichiarato che "a seguito della sua richiesta, abbiamo provveduto direttamente alla chiusura del suo lds account in data 11 giugno 2015";

VISTE le note del 13 e del 25 giugno 2015 con le quali il ricorrente ha ribadito di aver nuovamente ricevuto e-mail provenienti da "ldschurch.org" mettendo pertanto in dubbio la cancellazione dei dati che lo riguardano, confermata invece dalla resistente;

VISTA la nota del 7 luglio 2015 con la quale la parte resistente ha nuovamente ribadito di aver accertato che nei propri sistemi informatici non sono più presenti informazioni relative al ricorrente al cui indirizzo di posta elettronica non sarebbe stata più inviata alcuna e-mail; rilevato che la resistente ha sostenuto che le e-mail ricevute dal ricorrente potrebbero, a proprio parere, provenire da siti indipendenti da quello ufficiale della propria organizzazione creati autonomamente da alcuni membri ai quali il ricorrente potrebbe essersi iscritto; la resistente, al fine di effettuare ulteriori verifiche, ha pertanto invitato il ricorrente a fornirle copia delle e-mail ricevute che non risultano depositate in atti;

VISTA la nota dell´8 luglio 2015 con la quale la parte resistente, dopo aver ricevuto dal ricorrente copia di una delle e-mail oggetto di contestazione, ha rilevato che tali e-mail provengono da una piattaforma chiamata LDS.job.org che "permette all´utilizzatore di ricevere notifiche per posizioni lavorative all´interno dell´organizzazione"; rilevato che la resistente, dopo le opportune verifiche, ha potuto accertare che, "a seguito di un problema di comunicazione informatica tra LDS.job.org e LDS account, lo strumento LDS.job.org non veniva cancellato automaticamente insieme al LDS account", anomalia che verrà prontamente risolta; in ogni caso, la resistente ha confermato "che attualmente anche l´account del ricorrente su LDS.job.org (per il quale lo stesso aveva a suo tempo prestato regolare consenso) è stato chiuso al pari del suo LDS account, chiuso in precedenza";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4362736
Data
16/07/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso