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Provvedimento del 16 luglio 2015 [4361047]

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[doc. web n. 4361047]

Provvedimento del 16 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 429 del 16 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 aprile 2015 nei confronti di Corsi Editati Schede Dispense (di seguito "CESD" S.r.l.) con cui Giuseppe Macario, lamentando l´avvenuta ricezione di comunicazioni indesiderate di carattere promozionale sulla propria utenza di telefonia mobile, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano di cui ne ha chiesto la cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 aprile 2015 con la quale la società resistente ha sostenuto che, dopo la comunicazione da parte del ricorrente del numero  sul quale le chiamate erano state ricevute, ha provveduto a dare seguito alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

VISTO il verbale dell´audizione del 24 aprile 2015 svoltasi presso gli uffici del Garante nel corso della quale il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto, anche successivamente alla citata nota del 16 aprile 2015, ulteriori telefonate ed sms aventi carattere promozionale da parte di CESD S.r.l.;

VISTA la nota del 12 maggio 2015 con la quale  la società resistente, in risposta alle eccezioni formulate dal ricorrente in sede di audizione, ha chiesto allo stesso di comunicarle il numero di utenza dal quale ha ricevuto le lamentate comunicazioni;

VISTA la nota del 5 giugno 2015 con cui il ricorrente non ha fornito indicazioni sul numero chiamante, ma ha ribadito di aver ricevuto le ulteriori comunicazioni indesiderate sullo stesso numero sul quale aveva ricevuto le precedenti e che CESD S.r.l. aveva confermato di aver cancellato;

VISTA la nota dell´8 luglio 2015 dove il titolare del trattamento  ha sostenuto che le ulteriori comunicazioni promozionali segnalate nel verbale di audizione sono state ricevute dal ricorrente nel periodo 16 aprile-24 aprile 2015, ossia negli otto giorni successivi alla comunicazione di cancellazione dei dati e che "durante questo intervallo temporale (durante il quale il sig. Macario sostiene di aver ricevuto ulteriori sms) l´invio di ulteriori comunicazioni da parte nostra è da attribuirsi all´allineamento dei dati all´interno dei sistemi informativi con quelli destinati all´invio di sms"; rilevato che la resistente nel ribadire quindi che il disguido occorso è dovuto "ad evenienze tecniche" ha confermato che "dall´ulteriore verifica è emersa la non presenza negli archivi del titolare di dati riferibili all´interessato" ed ha precisato che le proprie campagne promozionali non vengono affidate in outsourcing;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento  fornito un adeguato riscontro all´interessato seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia