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Trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso le sedi della Provincia di Trieste - 30 luglio 2015 [4261028]

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[doc. web n. 4261028]

Trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso le sedi della Provincia di Trieste - 30 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 30 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTI i verbali degli accertamenti ispettivi compiuti il 15 e il 16 gennaio 2013 dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, aventi ad oggetto il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato dalla Provincia di Trieste (di seguito, la Provincia) presso le due sedi di piazza Vittorio Veneto e di via S. Anastasio in Trieste, dai quali emerge che:

- la Provincia è titolare del trattamento effettuato presso le proprie sedi attraverso il sistema di videosorveglianza, installato "probabilmente già da prima del 2000" per finalità di "deterrenza e […] prevenzione di atti vandalici" (cfr. verbale 15.1.2013, p. 2 e 3);

- le immagini raccolte "sono visionate solo dal personale di portineria, durante l´apertura degli uffici", ma non sono conservate  in quanto "non vi è mai stata registrazione" (cfr. verbale cit., p. 3);

- secondo quanto dichiarato il sistema non consentirebbe il controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, "sia perché non [si] effettuano registrazioni, sia perché le immagini sono visionate solo dal personale di portineria" (cfr. verbale cit., p. 3);

- all´esito di un sopralluogo è stato accertato che il sistema è composto, per quanto riguarda la sede di via S. Anastasio da due telecamere perimetrali esterne posizionate presso l´ingresso pedonale; due telecamere non riconoscibili poste nell´atrio dell´ingresso principale, puntate sull´area di accesso; due telecamere presso il garage puntate verso l´interno e l´esterno dell´area di accesso e due monitor funzionanti posizionati all´interno della portineria (nonché un DVR che "non sembrava effettuare registrazione di immagini"); inoltre non è stato riscontrato alcun cartello informativo, "né in aree esterne né in ambienti interni" (cfr. verbale cit., p. 3);

- per quanto riguarda la sede di piazza Vittorio Veneto la ricognizione in loco ha permesso di accertare l´esistenza di sette telecamere perimetrali esterne, due telecamere installate presso il garage e due monitor, collocati rispettivamente nella portineria e in un locale adiacente, dove vengono visualizzate le immagini raccolte (nonché un DVR che "non sembrava effettuare registrazione di immagini"); è stata altresì riscontrata la presenza di due cartelli informativi "affissi sulla facciata dell´immobile che dà su piazza Vittorio Veneto, riportanti la dicitura «zona controllata da telecamere»" (cfr. verbale cit., p. 4);

- secondo quanto dichiarato le immagini raccolte non sono mai state utilizzate per finalità disciplinari nei confronti dei dipendenti (cfr. verbale cit., p. 4);
VISTO che nel "Regolamento sulla sicurezza della videosorveglianza della Provincia di Trieste" è previsto l´obbligo di apporre "apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza", la quale deve contenere un "simbolo visivo" nonché l´indicazione del titolare del trattamento, della finalità dello stesso e del "luogo presso cui prendere visione dell´informativa integrale ai sensi dell´art. 13" del Codice (cfr. verbale cit., All. 1, art. 9);

VISTA la comunicazione del 30.1.2013 con la quale la Provincia ha dichiarato che "non è stata reperita documentazione […] relativa ad eventuali nomine di responsabili e incaricati del trattamento" effettuato mediante il sistema di videosorveglianza; tale circostanza è stata oggetto di contestazione amministrativa da parte della Guardia di Finanza con verbale n. 20 dell´8 aprile 2013;

VISTO che con la medesima comunicazione la Provincia ha altresì dichiarato che "non risultano sottoscritti accordi sindacali in materia, ai sensi della Legge n. 300/1970";

RILEVATO che in base alla documentazione in atti nessuna informativa agli interessati (sia personale dipendente che chiunque acceda ai locali dell´ente o si trovi presso il perimetro esterno dell´edificio) risulta essere stata apposta in prossimità del raggio d´azione delle telecamere posizionate all´esterno e all´interno dell´atrio della sede di via S. Anastasio; rilevato altresì che presso la sede di piazza Vittorio Veneto sono stati apposti due cartelli informativi esclusivamente sul lato principale dell´edificio (e non sul lato posteriore e presso il garage), sprovvisti inoltre degli elementi informativi indicati dal Garante con riferimento all´informativa semplificata (cfr. provvedimento generale 8.4.2010 cit., par. 3.1) nonché previsti dallo stesso regolamento interno della Provincia in materia di videosorveglianza;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RILEVATO che il sistema installato presso le due sedi della Provincia risulta idoneo a riprendere l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano o operano nelle aree interessate – in particolare i varchi di accesso, sia pedonali che carrabili, e, in una delle due sedi, l´atrio – e che non risultano essere state attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

RILEVATO inoltre che non risulta essere stata effettuata la designazione per iscritto degli incaricati del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice;

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla Provincia in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della rilevante disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; artt. 13 e 30 del Codice);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto, impregiudicati gli esiti del procedimento avviato con verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 20 dell´8 aprile 2013, di dover prescrivere alla Provincia, quali misure necessarie al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, di:

- apporre l´informativa semplificata da rendere agli interessati, completa degli elementi indicati dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010,  in prossimità del raggio di azione delle telecamere installate presso le sedi della Provincia;

- attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori;

- designare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro specifiche istruzioni ai sensi dell´art. 30 del Codice;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

RISERVATA la verifica dei presupposti per contestare alla Provincia la violazione amministrativa di cui all´art. 161, per violazione dell´art. 13 del Codice in relazione alla mancata informativa;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti della Provincia di Trieste, con riferimento al trattamento effettuato attraverso il descritto sistema di videosorveglianza:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato;

2. prescrive, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di:

- apporre l´informativa semplificata da rendere agli interessati, completa degli elementi indicati dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010,  in prossimità del raggio di azione delle telecamere installate presso le sedi della Provincia;

- attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori;

- designare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro specifiche istruzioni ai sensi dell´art. 30 del Codice;

3. chiede, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare al Garante, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro 40 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento. Il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia